IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  domanda  in  data 10 ottobre 1988 della D'Eass S.p.a. di
assicurazioni e riassicurazioni,  con  sede  in  Palermo,  intesa  ad
ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni
rami danni;
  Vista  la lettera in data 16 febbraio 1989, n. 960298, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;
  Visto  il  decreto  dell'assessore  per  l'industria  della regione
siciliana n. 183 in data 2 marzo 1989, con  il  quale,  tra  l'altro,
vengono  esclusi dall'autorizzazione gia' concessa alla Eurass S.p.a.
assicurazioni, con sede in Palermo, i rami relativi all'assicurazione
obbligatoria   "R.C.A.   -   rami   auto   responsabilita'   diversi,
responsabilita'  civile  automobilistica  e  natanti,   assicurazioni
marittime ed aeronautiche";
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  D'Eass  S.p.a.  di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in
Palermo, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica
le  assicurazioni  nei  rami:  infortuni;  malattia; corpi di veicoli
terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi
di   veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;
incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C.  autoveicoli
terrestri;  R.C.  aeromobili;  R.C.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie di vario  genere;  tutela
giudiziaria.