IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la domanda in data 10 ottobre 1988 della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 16 febbraio 1989, n. 960298, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989; Visto il decreto dell'assessore per l'industria della regione siciliana n. 183 in data 2 marzo 1989, con il quale, tra l'altro, vengono esclusi dall'autorizzazione gia' concessa alla Eurass S.p.a. assicurazioni, con sede in Palermo, i rami relativi all'assicurazione obbligatoria "R.C.A. - rami auto responsabilita' diversi, responsabilita' civile automobilistica e natanti, assicurazioni marittime ed aeronautiche"; Decreta: Art. 1. La D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.