IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1969, n. 615; Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985); Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980) concernente modifiche ai piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi, di cui ai decreti ministeriali 1 e 3 giugno 1968; Considerato che le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi sono state estese ad oltre il 60% dei capi controllabili; Considerato che la Comunita' economica europea con la direttiva n. 87/58/CEE del 22 dicembre 1986 ha istituito un'azione complementare, con partecipazione finanziaria della Comunita' stessa, per accelerare l'eradicazione della brucellosi bovina; Considerato che la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 26 ottobre 1988 ha espresso parere favorevole in ordine all'obbligatorieta' per tutto il territorio nazionale della profilassi e del risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Considerato che il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 novembre 1988, rilevato che esistono le condizioni richieste, ha espresso parere favorevole per rendere obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano di profilassi e risanamento contro la brucellosi dei bovini e dei bufalini; Considerato che anche per gli anni 1986 e 1987 le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini sono state estese ad oltre il 60% dei capi controllabili; Considerato, quindi, che i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' e dalla commissione predetta rivestono carattere di permanente attualita' in relazione alla situazione cui si riferiscono; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 aprile 1989 sono rese obbligatorie, in tutto il territorio nazionale, le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi.