IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  9  giugno  1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge
9 giugno 1969, n. 615;
  Vista  la legge 1› marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli
stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23  gennaio
1968, n. 33;
  Vista  la  legge  28  maggio  1981,  n.  296, concernente norme per
l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del  17  maggio  1977,  n.
78/52  del  13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme
per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  17  della  legge  22  dicembre  1984,  n. 887 (legge
finanziaria 1985);
  Visto  l'art.  1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968) concernente il
piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1979  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980)  concernente  modifiche
ai   piani   nazionali   di  profilassi  della  tubercolosi  e  della
brucellosi, di cui ai decreti ministeriali 1 e 3 giugno 1968;
  Considerato  che le operazioni di profilassi e di risanamento degli
allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi sono state  estese  ad
oltre il 60% dei capi controllabili;
  Considerato  che la Comunita' economica europea con la direttiva n.
87/58/CEE del 22 dicembre 1986 ha istituito un'azione  complementare,
con partecipazione finanziaria della Comunita' stessa, per accelerare
l'eradicazione della brucellosi bovina;
  Considerato  che  la  commissione  di cui all'art. 2 della legge 23
gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 26  ottobre  1988  ha  espresso
parere   favorevole   in  ordine  all'obbligatorieta'  per  tutto  il
territorio  nazionale  della  profilassi  e  del  risanamento   degli
allevamenti bovini dalla brucellosi;
  Considerato  che il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del
3 novembre 1988, rilevato che esistono le  condizioni  richieste,  ha
espresso  parere  favorevole  per  rendere  obbligatorio  su tutto il
territorio nazionale il piano di profilassi e risanamento  contro  la
brucellosi dei bovini e dei bufalini;
  Considerato  che  anche  per  gli anni 1986 e 1987 le operazioni di
profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini  sono
state estese ad oltre il 60% dei capi controllabili;
  Considerato,  quindi, che i pareri espressi dal Consiglio superiore
di sanita'  e  dalla  commissione  predetta  rivestono  carattere  di
permanente   attualita'   in   relazione   alla   situazione  cui  si
riferiscono;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1› aprile 1989 sono rese obbligatorie, in tutto il
territorio nazionale, le operazioni di profilassi  e  di  risanamento
degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi.