IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 164 a 177 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita Art. 164. - E' istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Universita' degli studi di Torino. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia; psicologia dell'adulto e dell'anziano; psicologia dell'educazione; psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonche' sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Art. 165. - La scuola ha durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo. Art. 166. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e la facolta' di magistero. Art. 167. - Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto. Art. 168. - Le materie di insegnamento e le attivita' pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno; per i successivi due anni differiscono a secondo dell'indirizzo scelto. Qualora sia prevista l'attivazione di piu' indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione. Per il 1 anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento: psicologia del ciclo di vita; psicologia e psicopatologia del linguaggio; neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi; prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza; tecniche psicometriche; tecniche del colloquio e dell'intervista; modelli di intervento psicoterapeutico. Per il successivo biennio, il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento. INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL BAMBINO DELL'ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA 2 Anno: psicologia dei primi anni di vita; psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza; psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia; teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile; psicologia dell'ambiente di vita; psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare; diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori. 3 Anno: tecniche di esame della personalita' in eta' evolutiva; prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap; consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternita'; consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia; tecniche di intervento psicologico sul bambino malato; consulenza psicologica all'adolescente; legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari. INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'ADULTO E DELL'ANZIANO 2 Anno: psicologia dell'eta' adulta e dell'eta' senile; neurofisiologia dell'invecchiamento; psicopatologia dell'eta' adulta e dell'eta' senile; psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano; psicologia dell'ambiente di vita; psicologia dei gruppi e tecniche di intervento; metodologie e tecniche dell'intervento formativo. 3 Anno: tecniche di esame della personalita' nell'eta' adulta e nell'eta' senile; tecniche di intervento nella riabilitazione; consulenza e intervento sulle problematiche familiari; consulenza psicologica all'adulto e all'anziano; psicologia delle comunita' e tecniche di intervento; teorie e tecniche di riqualificazione sociale; legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari. INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 2 Anno: psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative; psicologia e psicopatologia dell'apprendimento; aspetti affettivi e motivazioni dello sviluppo e dell'apprendimento; psicopedagogia delle attivita' motorie, ludiche ed espressive; psicopedagogia dei mezzi di comunicazione; psicopedagogia della lettura e della scrittura; psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico. 3 Anno: psicologia dell'educazione sessuale; psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili; consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie; tecniche di osservazione del comportamento nella scuola; tecniche di valutazione nella scuola; psicologia dell'orientamento scolastico e professionale; legislazione e organizzazione scolastica. INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEI DISTURBI COGNITIVI E DEGLI HANDICAP 2 Anno: diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap; diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali; diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio; epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo; psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento; psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento; tecniche di modificazione del comportamento. 3 Anno: tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo; tecniche di intervento nelle difficolta' di apprendimento; tecniche di intervento negli handicap gravi; aspetti psicologici dell'integrazione scolastica; aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale; consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie; legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari. Art. 169. - Le attivita' pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia dell'infanzia, del ciclo di vita. Queste attivita' devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola. Art. 170. - Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 167, i candidati in possesso di laurea in pedagogia o in sociologia o in medicina o chirurgia i quali abbiano superato almeno quattro esami, in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1989 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 243