IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni; Vista la legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1988 recante norme per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi impiegati, senza subire trasformazione, nella preparazione di colle, mastici e vernici; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1988, con il quale sono state apportate, da ultimo, modificazioni al decreto ministeriale 11 novembre 1965 recante norme per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suindicato decreto ministeriale 25 ottobre 1988; Decreta: Art. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 25 ottobre 1988 sono aggiunti i seguenti due commi: "Per gli oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 C, per le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15 C, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 C, per gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile e per le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, destinati ad essere impiegati, senza subire trasformazione, nella preparazione di colle e mastici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1965, da ultimo modificato con decreto ministeriale 26 ottobre 1988, recante norme per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni. Il trasferimento dei suindicati prodotti dai depositi delle ditte esercenti il commercio di oli minerali allo stabilimento di impiego e' fatto sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10 del presente decreto".