IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 1› marzo  1985,  n.  43,  recante
modificazioni   dell'imposta  di  fabbricazione  su  alcuni  prodotti
petroliferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 ottobre 1988 recante norme per
l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione  o  dalla
corrispondente   sovrimposta  di  confine  sui  prodotti  petroliferi
impiegati, senza subire trasformazione, nella preparazione di  colle,
mastici e vernici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 26 ottobre 1988, con il quale sono
state apportate, da ultimo, modificazioni al decreto ministeriale  11
novembre  1965  recante  norme  per  l'applicazione dell'agevolazione
fiscale  prevista  dal  decreto-legge  23  ottobre  1964,   n.   989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
e successive modificazioni;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  modificare  il  suindicato  decreto
ministeriale 25 ottobre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  7  del decreto ministeriale 25
ottobre 1988 sono aggiunti i seguenti due commi:
  "Per  gli  oli  leggeri distillanti in un intervallo di temperatura
non superiore a 5 ›C, per le miscele  di  isomeri  degli  idrocarburi
aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15 ›C, distillanti in un
intervallo di temperatura non superiore a  5  ›C,  per  gli  estratti
aromatici  ed  i  prodotti di composizione simile e per le miscele di
alchilbenzoli sintetici,  liquide,  destinati  ad  essere  impiegati,
senza  subire  trasformazione, nella preparazione di colle e mastici,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9  del  decreto
ministeriale  11  novembre  1965,  da  ultimo  modificato con decreto
ministeriale  26  ottobre  1988,  recante  norme  per  l'applicazione
dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto-legge 23 ottobre 1964,
n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre  1964,
n. 1350, e successive modificazioni.
  Il  trasferimento  dei suindicati prodotti dai depositi delle ditte
esercenti il commercio di oli minerali allo stabilimento  di  impiego
e' fatto sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10
del presente decreto".