IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  9-  bis  del citato testo unico che
conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso
talune   dogane   le   operazioni   doganali  di  importazione  e  di
esportazione, anche temporanea, relative  a  determinate  merci  o  a
merci trasportate con determinati regimi doganali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972,  e successive
modificazioni,  concernente   la   delimitazione   della   competenza
territoriale   delle  circoscrizioni  doganali  e  dei  compartimenti
doganali, le dogane principali e le dogane secondarie,  le  categorie
delle  dogane,  le  sezioni  doganali,  i posti doganali e i posti di
osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per
materia delle dogane di seconda e di terza categoria;
  Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3
marzo   1973  e  ratificata  con  legge  19  dicembre  1975,  n.  874
(pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  49
del 24 febbraio 1976);
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente le dogane
presso  le  quali  sono accentrate le operazioni di importazione e di
esportazione, anche temporanee, degli esemplari  di  specie  iscritte
nelle  appendici  I e II della citata convenzione di Washington del 3
marzo 1973;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21  marzo  1980,  che  estende  a  nuove
dogane la facolta' di compiere le operazioni doganali di importazione
definitiva ed importazione temporanea degli esemplari riportati nelle
appendici   I  e  II  del  decreto  ministeriale  31  dicembre  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984,
che da' attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982
e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernente  l'applicazione  nella
Comunita'  europea  della  predetta  convenzione  di Washington del 3
marzo 1973;
  Ritenuta   la   necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  al
sopracitato decreto ministeriale 12 marzo 1980 nel senso di  ampliare
ulteriormente  gli uffici doganali abilitati a compiere le operazioni
della specie  anche  in  relazione  al  riassetto  organizzativo  del
servizio  certificazioni CITES del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  2  del decreto ministeriale 27 dicembre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  355  del  31  dicembre  1979,
cosi'  come  modificato  con  il  decreto ministeriale 12 marzo 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80  del  21  marzo  1980,  e'
sostituito dal seguente:
  "Le   operazioni  di  importazione  definitiva  e  di  importazione
temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici I, II  e
III   al  decreto  ministeriale  31  dicembre  1983,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984,
possono  essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Ancona,
Bari,   Brindisi,   Cagliari,   Chiasso,   Civitavecchia,    Cremona,
Domodossola,   Fernetti,  Firenze,  Fortezza,  Genova  I,  Genova  II
(aeroporto Cristoforo Colombo), Gorizia, Livorno, Milano  I,  Modena,
Napoli  I,  Napoli  II  (aeroporto  Capodichino),  Palermo,  Pescara,
Pontebba, Ponte Chiasso, Reggio Calabria, Roma I,  Roma  II,  Segrate
(aeroporto  Linate),  Somma  Lombardo (aeroporto Malpensa), Tarvisio,
Torino, Trieste, Venezia I, Venezia II, Ventimiglia, Villa Opicina  e
le  sezioni  doganali di Campo di Trens (dogana di Brennero), Pollein
(dogana di Aosta) e aeroporto S. Giusto (dogana di Pisa)".