IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 2 febbraio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza relativi ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo capitalizzazione" nonche' dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione; Viste le lettere in data 1 marzo 1988, n. 820899, 12 aprile 1988, n. 821452, 20 aprile 1988, n. 821509 e 1 dicembre 1988, n. 823347, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti nuove condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di capitalizzazione in vigore, il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata Fondo capitalizzazione, nonche' l'art. 7 delle condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova: condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, emessa in forma collettiva, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 1986; nuovo testo dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti "il pagamento delle prestazioni", in sostituzione dell'analogo attualmente in vigore, da applicare ai soli contratti di capitalizzazione finanziaria; testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Fondo capitalizzazione" in sostituzione della gestione di investimenti appositamente costituita per la tariffa di capitalizzazione, approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1986.