IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  2  febbraio 1988 della rappresentanza
generale per l'Italia della Union des Assurances de  Paris  Vie,  con
sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni
speciali di polizza relativi ad una tariffa  di  capitalizzazione  in
vigore,  del  testo del regolamento della gestione degli investimenti
denominata  "Fondo  capitalizzazione"  nonche'  dell'art.   7   delle
condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione;
  Viste  le lettere in data 1› marzo 1988, n. 820899, 12 aprile 1988,
n. 821452, 20 aprile 1988, n. 821509 e 1› dicembre 1988,  n.  823347,
con  le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo - ISVAP, ha  comunicato  che  non  esistono
elementi  ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le
domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti nuove condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa
di  capitalizzazione  in  vigore,  il  testo  del  regolamento  della
gestione  degli  investimenti  denominata   Fondo   capitalizzazione,
nonche' l'art. 7 delle condizioni generali di polizza per i contratti
di capitalizzazione, presentate  dalla  rappresentanza  generale  per
l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa  di  capitalizzazione  finanziaria  a premio unico, emessa in
forma collettiva, per la garanzia  di  un  capitale  assimilabile  al
trattamento  di  fine  rapporto di lavoro, sostitutive delle analoghe
approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 1986;
   nuovo  testo  dell'art.  7  delle  condizioni  generali di polizza
regolanti  "il  pagamento   delle   prestazioni",   in   sostituzione
dell'analogo attualmente in vigore, da applicare ai soli contratti di
capitalizzazione finanziaria;
   testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata
"Fondo  capitalizzazione"   in   sostituzione   della   gestione   di
investimenti    appositamente    costituita   per   la   tariffa   di
capitalizzazione, approvata con decreto ministeriale 23 giugno  1986.