IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto
4  gennaio  1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  15  giugno  1988,  29 agosto 1988 e 2
dicembre 1988 de La Nationale vita S.p.a., con sede in  Roma,  intesa
ad  ottenere  l'approvazione  di una tariffa di capitalizzazione e di
condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 21 dicembre 1988 n. 823526 con la quale
l'istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente tariffa di capitalizzazione  e  le  condizioni  di  polizza,
presentate da La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma:
   1)    condizioni    generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria a premio unico;
   2)  tariffa  di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il
pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, da utilizzare  per
operazioni collettive;
   3)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 2).