IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                   DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  5 agosto 1988 n. 346, concernente "Modifiche alla
legge  17  febbraio  1982,  n.  46  e  partecipazione   a   programmi
internazionali e comunitari di ricerca applicata";
  Visto,  in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge
n. 346 il quale, ad integrazione delle forme di  intervento  previste
dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e dall'art. 10 della
legge  12  agosto  1977,  n.  675,  autorizza  il  Ministro  per   il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica a  concedere  contributi  in  conto  interessi  su  mutui
stipulati  dall'Istituto  mobiliare  italiano per progetti di ricerca
applicata di importo superiore a 10 miliardi;
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988,
registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1988,  registro  n.  46
Tesoro,  foglio  n. 245, che all'art. 4, stabilisce quanto segue: "Le
erogazioni del finanziamento sono effettuate in base  agli  stati  di
avanzamento  della  ricerca  secondo  quanto previsto dalle procedure
vigenti in  relazione  agli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma
secondo,  lettera  b)  della  legge  25  ottobre  1968  n.  1089. Con
provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative  per
la  ricerca scientifica e tecnologica saranno disciplinate le ipotesi
di  interruzione,  sospensione  o  revoca  del  contributo  in  conto
interessi";
  Considerato  che  agli  interventi di cui all'art. 1 della legge n.
346 del 5 agosto 1988  si  applicano  le  procedure  e  le  modalita'
operative,  che  si  richiamano,  relative  agli  interventi  di  cui
all'art. 4, lettera b), della legge 25 ottobre 1968 n. 1089;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  progetti  di  ricerca  applicata,  a  fronte  dei  quali vengono
concessi i contributi in conto interessi  di  cui  all'art.  1  della
legge  n.  346  del  5  agosto  1988,  devono  essere  definiti  - in
attuazione di quanto stabilito  dal  Ministro  per  il  coordinamento
delle  iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (M.R.S.T.)
con le singole delibere di concessione -  quanto  alla  durata,  alla
data  di  inizio,  all'oggetto  ed  al  costo,  il  tutto  secondo le
modalita', i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo che
saranno  in  dettaglio  specificatamente  concordati  tra  l'Istituto
mobiliare italiano (I.M.I.) ed i soggetti beneficiari.