IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 5 agosto 1988 n. 346, concernente "Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata"; Visto, in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge n. 346 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1988, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 245, che all'art. 4, stabilisce quanto segue: "Le erogazioni del finanziamento sono effettuate in base agli stati di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto dalle procedure vigenti in relazione agli interventi di cui all'art. 4, comma secondo, lettera b) della legge 25 ottobre 1968 n. 1089. Con provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica saranno disciplinate le ipotesi di interruzione, sospensione o revoca del contributo in conto interessi"; Considerato che agli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988 si applicano le procedure e le modalita' operative, che si richiamano, relative agli interventi di cui all'art. 4, lettera b), della legge 25 ottobre 1968 n. 1089; Decreta: Art. 1. I progetti di ricerca applicata, a fronte dei quali vengono concessi i contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge n. 346 del 5 agosto 1988, devono essere definiti - in attuazione di quanto stabilito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (M.R.S.T.) con le singole delibere di concessione - quanto alla durata, alla data di inizio, all'oggetto ed al costo, il tutto secondo le modalita', i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo che saranno in dettaglio specificatamente concordati tra l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) ed i soggetti beneficiari.