AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonche' dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a), e' differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unita' per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilita' residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decretolegge (a). (( 1-bis. Le disponibilita' del citato capitolo 4548 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel )) (( limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un )) (( contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento )) (( dei dipendenti di cui al comma 10- bis dell'articolo 9 del )) (( decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto )) (( contributo e' pari ad una quota dei ratei di pensione )) (( anticipatamente corrisposti dall'INPS. E' conseguentemente )) (( abrogato l'ultimo periodo del comma 10- bis del predetto )) (( articolo 9 (a), fermo restando che gli ulteriori oneri )) (( derivanti dall'applicazione del citato articolo 9 (a) e del )) (( presente comma restano a carico delle aziende, imprese e )) (( ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma )) (( 10-bis (a) si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il )) (( prepensionamento e' effettuato con le modalita' di cui al )) (( richiamato articolo 9 (a). Il Ministro della marina )) (( mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro )) (( del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da )) (( corrispondere e le ulteriori modalita' applicative. Le )) (( disponibilita' di cui al primo periodo del presente comma )) (( devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi )) (( pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione )) (( relativa ad un arco temporale di sei anni. )) 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' altresi' differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a) nel limite di mille unita'. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori portuali". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a). Con le medesime procedure sono altresi' stabiliti i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali. 5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10- bis, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a) , nonche' dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (b).
(a) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 873/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art.1: Il D.L. n. 873/1986 reca: "Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali". Si trascrive, nell'ordine, il testo dei relativi articoli 7, 8, 9 e 11: "Art. 7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma. 2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1 ottobre 1986 e al 1 ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2. 4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto. 6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche e del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988". "Art. 8. - 1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, e' corrisposta, con effetto dal 1 marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennita' pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469 (recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103, portante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, n.d.r.), e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi. 3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. 4. I periodi di sospensione per i quali e' corrisposta la indennita' di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e' calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti. 5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni (recante estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, n.d.r.). 7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita' e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari. 8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988". "Art. 9. - 1. Con effetto dal 1 marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini con almento 15 anni di contribuzione effettiva; b) eta' inferiore a 52 anni, con almento 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianita' contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413 (recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; il titolo III riguarda la posizione assicurativa, n.d.r.). 2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988. 3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e da' luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti. 4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120. 5. La pensione di cui al presente articolo e' incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianita' previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali. 6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di societa' a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle societa' e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230. 7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988. 8. L'aumento dell'anzianita' contributiva di cui al presente articolo non e' cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre e' considerata anzianita' utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti. 9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore eta', della maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati. 10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia. 10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte". "Art. 11. - 1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie, dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 9. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597. 3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988. 4. I collegi dei revisori dei conti delle compagnie portuali aventi un organico superiore alle 200 unita' sono integrati da un componente effettivo del Ministero del tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato". Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni richiamate nel comma 4 e nel comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 soprariportato: "Art. 30 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983). - (1) Con effetto dal 1 aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e' liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro. (2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. (3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio. (4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione. (4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975". L'articolo unico della legge 2 maggio 1984, n. 104, ha disposto che il comma (4.1) dell'art. 30 di cui sopra e' da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilita' a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975. "Art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) (Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata). - Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennita' stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegnato e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885. E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982. La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima. Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti. Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, e data facolta', purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della lgge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro. Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153". "Art. 10 del D.L. n. 49/1986 (Disposizione urgenti in materia di pubblico impiego). - 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio, purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni". "Art. 100 della Costituzione. - La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito". Il comma (16.3) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: "Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualita', possono partecipare e promuovere la costituzione di societa' e/o consorzi, le cui finalita' siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti". Il quarto comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, richiamato nell'art. 11 del D.L. n. 873/1986 soprariportato, prevedeva che: "Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci". Le disposizioni del D.P.R. n. 597/1973 sono state sostituite, dal 1 gennaio 1988, da quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare le disposizioni di cui al quarto comma surriportato sono state sostituite da quelle contenute nel comma 3, lettera b), dell'art. 55 del testo unico, del seguente tenore: "3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: (omissis). b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci". (b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art.1: Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato) e' il seguente: "Art. 6. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, e' consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina. 2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato e' corrisposto all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese. 3. Le modalita' di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. 4. Il contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno. Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiamato nell'articolo surriportato, e' il seguente: "Art. 3. - 1. I lavoratori di eta' compesa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. 2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1. 3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non e' richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni. 4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destiare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. 7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazioni all'ufficio di collocamento territorialmente competente. 8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. 9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. 12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonche' delle caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi. 13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano periodi di formazione, in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'. 14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6. 15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di conratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. 17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'. 18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".