AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi,
in  favore  del  personale  degli  enti e delle aziende portuali, dei
lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e  dei  gruppi  portuali,
dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto
di  Genova,  nonche'  dei  dipendenti  del  fondo  gestione  istituti
contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di
Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo
8  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (a), e'  differito
al  31 dicembre 1990, nel limite di mille unita' per ciascun anno. Il
relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui,  fa  carico  alle
disponibilita'  residue  del  capitolo 4548 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 8 del citato decretolegge (a).
(( 1-bis. Le disponibilita' del citato capitolo 4548 dello stato   ))
(( di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel     ))
(( limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un    ))
(( contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento        ))
(( dei dipendenti di cui al comma 10- bis dell'articolo 9 del      ))
(( decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto       ))
(( contributo e' pari ad una quota dei ratei di pensione           ))
(( anticipatamente corrisposti dall'INPS. E' conseguentemente      ))
(( abrogato l'ultimo periodo del comma 10- bis del predetto        ))
(( articolo 9 (a), fermo restando che gli ulteriori oneri          ))
(( derivanti dall'applicazione del citato articolo 9 (a) e del     ))
(( presente comma restano a carico delle aziende, imprese e        ))
(( ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma        ))
(( 10-bis (a) si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il            ))
(( prepensionamento e' effettuato con le modalita' di cui al       ))
(( richiamato articolo 9 (a). Il Ministro della marina             ))
(( mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro    ))
(( del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da        ))
(( corrispondere e le ulteriori modalita' applicative. Le          ))
(( disponibilita' di cui al primo periodo del presente comma       ))
(( devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi   ))
(( pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione        ))
(( relativa ad un arco temporale di sei anni.                      ))
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 1, e' altresi'
differito  al  31  dicembre  1989  il  termine  di  applicazione  del
beneficio  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986,
n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio  1987,
n.  26 (a) nel limite di mille unita'. Al relativo onere, valutato in
lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si  provvede,  quanto  a
lire  119  miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 1990  e  1991,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1989,   all'uopo   utilizzando   l'apposito   accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori portuali".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2
sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro
il 31 dicembre 1989, con le  procedure  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13  febbraio  1987,  n.  26  (a).  Con  le
medesime  procedure sono altresi' stabiliti i termini, i criteri e le
modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2,  ivi
compresa   la   determinazione  della  media  mensile  d'impiego  dei
lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.
  5.  Continuano  ad  applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di
cui agli articoli 9,  comma  10-  bis,  e  11  del  decreto-legge  17
dicembre  1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1987, n. 26 (a) , nonche'  dell'articolo  6  della  legge  5
dicembre 1986, n. 856 (b).
 
             (a)  Il  testo  delle disposizioni del D.L. n. 873/1986,
          alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art.1:
             Il  D.L.  n.  873/1986  reca:  "Misure  urgenti  per  il
          risanamento delle gestioni dei porti e  per  l'avvio  della
          riforma   degli   ordinamenti   portuali".   Si  trascrive,
          nell'ordine, il testo dei relativi articoli 7, 8, 9 e 11:
             "Art.  7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica
          dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche  in
          relazione  alle  innovazioni  organizzative  e tecnologiche
          nonche'  ai   compiti   istituzionali,   amministrativi   e
          operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del
          tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le  aziende
          portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le
          compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova,
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e    le
          rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio
          decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche  del
          personale  degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,    suddivise    per    categorie   e   qualifiche
          professionali. Per  l'anno  1988  detta  determinazione  e'
          effettuata  entro  il  31 dicembre 1987 con le procedure di
          cui al presente comma.
             2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli
          enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo
          industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto
          anche dei progetti di riorganizzazione che gli  enti  e  le
          aziende  portuali  interessati  sono  tenuti  a predisporre
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Con  il  decreto di cui al comma 1 sono
          individuati i lavoratori fuori produzione.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   ai   dipendenti   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  ed ai controllori merci
          del  porto  di  Venezia,  sulla   base   di   progetti   di
          riorganizzazione  che  per l'anno 1987 saranno predisposti,
          nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto  di
          Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali
          di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             4.  Le  nuove  dotazioni organiche delle compagnie e dei
          gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni  1987
          e  1988,  sulla  base  del  numero delle giornate di lavoro
          prestate nei dodici mesi antecedenti,  rispettivamente,  al
          1›  ottobre  1986 e al 1› ottobre 1987 ed in misura tale da
          ottenere una media mensile di impiego  per  lavoratore  non
          inferiore  a  14  giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate
          per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti  sono  posti  fuori
          produzione  nella  misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e
          5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono  soggetti
          all'obbligo  della  presenza  in porto. Nelle 4.000 e 5.000
          unita' sono compresi i dipendenti  delle  compagnie  e  dei
          gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del
          Fondo gestione istituti contrattuali  lavoratori  portuali.
          La  riduzione  degli  organici  dei lavoratori e dipendenti
          delle compagnie e dei gruppi  portuali  e'  disposta  sulla
          base  dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla
          disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui  al
          comma 2.
             4-bis.  La  individuazione  nominativa dei lavoratori da
          collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti
          e  delle  aziende  portuali  che  per  i  lavoratori  ed  i
          dipendenti delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ivi
          compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo industriale e
          carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base  di
          intese  locali  da  perfezionarsi  nei  termini  e nei modi
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso  di
          mancate   intese   notificate  nei  termini  assegnati,  si
          provvede, fra l'altro, in base al criterio  della  maggiore
          eta' e della maggiore anzianita' contributiva.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative dei  lavoratori,  le  rappresentanze  degli
          utenti  e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi
          sindacali esistenti, predispone un piano di  fusione  delle
          compagnie  portuali operanti in porti viciniori, nonche' un
          piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
             6.  Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali
          in  materia   di   dotazioni   organiche   del   personale,
          modificative  di  quelle  determinate ai sensi del comma 1,
          non  diventano  esecutive  se   non   siano   espressamente
          approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale.  Le dotazioni organiche e del personale degli enti
          e delle aziende portuali,  nonche'  quelle  dei  dipendenti
          delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali rideterminate ai
          sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate
          in aumento prima del 31 dicembre 1988".
             "Art.  8.  - 1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai
          sensi dell'articolo 7, e' corrisposta, con effetto  dal  1›
          marzo   1987   e  per  la  durata  della  sospensione,  una
          indennita'  pari   all'importo   di   trattamento   massimo
          straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle
          vigenti  disposizioni.  Il  trattamento   di   integrazione
          salariale   per  i  lavoratori  della  compagnia  del  ramo
          industriale  e  della  compagnia  carenanti  del  porto  di
          Genova,  disposto  dalla  legge  13  agosto  1984,  n.  469
          (recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103,  portante
          misure  urgenti  per  fronteggiare la situazione dei porti,
          n.d.r.), e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6,  e'
          ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.
             2.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          adotta  i  conseguenti  provvedimenti  di  concessione  del
          trattamento    di    cui   al   comma   1,   per   periodi,
          complessivamente, non superiori a ventidue mesi.
             3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1
          al lavoratore interessato provvede direttamente  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza sociale attraverso la separata
          contabilita' degli interventi  straordinari,  istituita  in
          seno  alla  gestione  ordinaria  della  Cassa  integrazione
          guadagni per gli operai dell'industria.
             4.  I  periodi di sospensione per i quali e' corrisposta
          la indennita' di cui al comma  1  sono  riconosciuti  utili
          d'ufficio  per  il  conseguimento del diritto alla pensione
          per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  e  per  la
          determinazione  della  relativa  misura.  Per detti periodi
          l'accredito contributivo  e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti
          degli enti portuali. Per le  compagnie  e  gruppi  portuali
          l'accredito   e'  calcolato  sulla  base  dei  salari  medi
          contrattuali fissati per la giornata  retributiva  ai  fini
          del pagamento dei salari differiti.
             5.    Le   somme   occorrenti   alla   copertura   della
          contribuzione di cui al comma 4 sono  versate  dalla  Cassa
          integrazione  guadagni  per  gli  operai  dell'industria  -
          separata contabilita' degli interventi  straordinari,  alle
          gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le
          modalita' fissate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri del
          tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
             6.  Per quanto non espressamente previsto, si applicano,
          ove compatibili, le disposizioni  della  legge  5  novembre
          1968,  n.  1115, e successive modificazioni ed integrazioni
          (recante  estensione,  in  favore  dei  lavoratori,   degli
          interventi   della   Cassa   integrazione  guadagni,  della
          gestione  dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione  e
          della  Cassa  assegni familiari e provvidenze in favore dei
          lavoratori anziani licenziati, n.d.r.).
             7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita'
          e per gli accrediti di cui al presente articolo sono  posti
          a  carico  dello  Stato e rimborsati annualmente alla Cassa
          integrazione  guadagni  per  gli  operai  dell'industria  -
          separata contabilita' degli interventi straordinari.
             8.  In  relazione  alle  operazioni  di  cui al presente
          articolo, sono disposti dal Ministro del  tesoro  a  favore
          dell'INPS,  a  rimborso  delle  somme dallo stesso erogate,
          contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987
          e di lire 21 miliardi per l'anno 1988".
             "Art. 9. - 1. Con effetto dal 1› marzo 1987 e fino al 31
          dicembre  1988,  agli   appartenenti   alle   categorie   e
          qualifiche  per  le quali sono accertate eccedenze ai sensi
          dell'articolo 7 e'  data  facolta'  di  presentare  domanda
          irrevocabile  di  pensionamento anticipato qualora siano in
          possesso dei seguenti requisiti:
               a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini con almento
          15 anni di contribuzione effettiva;
               b)  eta'  inferiore  a 52 anni, con almento 27 anni di
          contribuzione  effettiva  assicurativa  all'INPS  o  presso
          altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con
          almeno 20 anni di contribuzione  assicurativa  se  iscritti
          alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le
          previdenze  locali  previste  dai  regolamenti  degli  enti
          portuali.  Per  i lavoratori marittimi si applicano ai fini
          del computo  della  predetta  anzianita'  contributiva,  le
          disposizioni  del titolo III della legge 26 luglio 1984, n.
          413 (recante  riordinamento  pensionistico  dei  lavoratori
          marittimi;    il   titolo   III   riguarda   la   posizione
          assicurativa, n.d.r.).
             2.  La  domanda  di pensionamento e' irrevocabile e deve
          essere presentata, a  pena  di  decadenza,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  del  decreto  di  determinazione delle
          eccedenze  di  cui  all'articolo   7   o   alla   data   di
          conseguimento   dei   requisiti  di  cui  al  comma  1,  se
          posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.
             3.  L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione
          del rapporto di lavoro e da' luogo  ad  un  trattamento  di
          pensione  liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva
          aumentata di un periodo massimo di otto anni  e,  comunque,
          non  superiore  alla  differenza tra la data di risoluzione
          del rapporto o di  cancellazione  dai  ruoli  e  quella  di
          raggiungimento  del limite di eta' valido per la cessazione
          dal servizio, ovvero dei  quaranta  anni  di  contribuzione
          previdenziale.  Per  i  lavoratori  titolari di pensione di
          invalidita' a carico dell'INPS, per i  quali  sussistono  i
          requisiti  di  cui al comma 1, l'accoglimento della domanda
          comporta la corresponsione di un  supplemento  di  pensione
          commisurato  alle  mensilita'  mancanti  al  raggiungimento
          della normale eta' pensionabile,  ovvero  al  conseguimento
          dei   quaranta   anni  di  contribuzione  previdenziale,  e
          liquidato secondo le norme vigenti.
             4.  Nei  confronti  del  personale  iscritto  alla CPDEL
          l'aumento  di  cui  al  comma  3  va  computato  anche  sui
          trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge
          28 febbraio 1983, n.  55,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento
          medesimo non si applicano l'art. 10  del  decreto-legge  29
          gennaio  1983,  n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10  del  decreto-legge
          28  febbraio  1986,  n.  49, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 aprile 1986, n.  120.
             5.   La   pensione   di  cui  al  presente  articolo  e'
          incompatibile    con    le     prestazioni     a     carico
          dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione e ad essa si
          applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione,  le
          norme  relative  alla pensione di anzianita' previste per i
          rispettivi ordinamenti previdenziali.
             6.  I  titolari  delle  pensioni  liquidate ai sensi del
          presente articolo non possono essere assunti in un  impiego
          di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello
          Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie
          e   dei  gruppi  portuali,  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario
          dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei
          conti a norma dell'art.  100  della  Costituzione  e  delle
          societa'  e  consorzi  cui  gli  enti  partecipino ai sensi
          dell'art. 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983,
          n.  103,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23
          maggio 1983, n. 230.
             7.    I    contributi    assicurativi    per   l'aumento
          dell'anzianita'  contributiva  e  l'ammontare  relativo  ai
          ratei  di  pensione  anticipatamente  corrisposta  fino  al
          raggiungimento della normale eta' per il  pensionamento  di
          vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di
          abbuono attribuiti ai sensi  del  comma  3,  sono  posti  a
          carico  dello  Stato.  Le  relative  somme sono iscritte in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  tesoro  a  decorrere  dall'anno 1987. Gli importi sono
          valutati in lire 75 miliardi per il 1987  ed  in  lire  151
          miliardi per l'anno 1988.
             8.  L'aumento  dell'anzianita'  contributiva  di  cui al
          presente  articolo  non  e'  cumulabile   con   provvidenze
          previste   allo   stesso   titolo  dai  regolamenti  per  i
          dipendenti degli enti portuali e  delle  aziende  portuali,
          mentre  e'  considerata anzianita' utile ai soli fini della
          eventuale  maturazione  del  diritto  al  percepimento   di
          pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.
             9.   Qualora  le  domande  di  pensionamento  anticipato
          presentate  nel  termine  di  cui  al  comma  2   risultino
          eccedenti  rispetto  ai progetti di riorganizzazione di cui
          all'art. 7, il Ministro della marina mercantile  individua,
          con  proprio  decreto,  i lavoratori che debbano fruire del
          pensionamento anticipato seguendo i criteri della  maggiore
          eta',  della  maggiore anzianita' contributiva e della data
          di presentazione delle domande da parte degli  interessati.
             10.  Possono  accedere al pensionamento anticipato, alle
          condizioni del presente articolo, anche  i  dipendenti  del
          Fondo  gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e
          i controllori merci del porto di Venezia.
             10-bis.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si  possono
          applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche  ai
          dipendenti,  in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1,
          delle aziende  industriali,  magazzini  generali  e  silos,
          delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche'
          delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle  ditte
          svolgenti  le  attivita'  di  agenzia marittima, di casa di
          spedizione,   di   provveditoria    e    approvvigionamento
          marittimo.   Per  le finalita' di cui al presente comma, le
          predette  aziende,  imprese  e  ditte  possono  predisporre
          appositi    programmi.    Tutti    gli    oneri   derivanti
          dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle
          predette aziende, imprese e ditte".
             "Art.  11.  - 1. Il Fondo gestione istituti contrattuali
          lavoratori  portuali  e'  autorizzato,  con   decreto   del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          marina mercantile, a stipulare mutui,  con  garanzia  dello
          Stato,  con  istituti  di  credito di diritto pubblico e di
          interesse nazionale, per un importo non  superiore  a  lire
          300  miliardi  e per un periodo non superiore a dieci anni,
          per la copertura  finanziaria  degli  oneri  connessi  agli
          interventi  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per  il
          pagamento del trattamento di fine  rapporto  ai  lavoratori
          portuali  ed  ai  dipendenti  delle  compagnie,  dei gruppi
          portuali  e  del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali
          lavoratori  portuali  ed  ai controllori merci del porto di
          Venezia di cui all'articolo 9.
             2.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
          il Ministro della marina mercantile, e' concesso  al  Fondo
          di  cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata
          del mutuo, pari al 10 per  cento  della  somma  mutuata.  A
          detto   contributo   si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 55, quarto comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.
             3.  Per  il  pagamento  del contributo di cui al comma 2
          sono autorizzati limiti di impegno  decennali  di  lire  18
          miliardi  per  l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno
          1988.
             4.  I  collegi  dei  revisori  dei conti delle compagnie
          portuali aventi un organico superiore alle 200 unita'  sono
          integrati  da  un  componente  effettivo  del Ministero del
          tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale
          dello Stato".
             Si  trascrive,  nell'ordine, il testo delle disposizioni
          richiamate nel comma 4 e nel comma 6 dell'art. 9  del  D.L.
          n. 873/1986 soprariportato:
             "Art.  30 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per
          il settore della finanza locale per l'anno 1983). - (1) Con
          effetto dal 1› aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a
          partire da tale data e con effetto dal 1› gennaio 1984  per
          le  cessazioni anteriori al 1› aprile 1983, le disposizioni
          relative alla corresponsione  degli  acconti  di  pensione,
          previste  dal  sesto  comma  e  successivi dell'art.  6 del
          decreto-legge 10 novembre 1978,  n.  702,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  8  gennaio  1979,  n.  3,  si
          applicano ai dipendenti di tutti  gli  enti  iscritti  alle
          Casse  pensioni  degli istituti di previdenza del Ministero
          del tesoro.
             (2)  A  partire  dalla  data  di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, i  riscatti,  le
          indennita'  e  le  pensioni normali a carico degli istituti
          predetti  sono  conferite  direttamente   dalla   Direzione
          generale  degli  istituti  di previdenza.  In caso di morte
          del  titolare  di  pensione  normale,  il  trattamento   di
          riversibilita'   in  favore  del  coniuge  e  degli  orfani
          minorenni e' liquidato, in via definitiva, dalle  direzioni
          provinciali del tesoro.
             (2.1)  Per  le  Casse  pensioni  dipendenti enti locali,
          sanitari ed insegnanti degli  istituti  di  previdenza,  la
          retribuzione  annua  contributiva,  definita dagli articoli
          12, 13 e  14  della  legge  11  aprile  1955,  n.  379,  e'
          costituita   dalla   somma   degli   emolumenti   fissi   e
          continuativi  dovuti  come  remunerazione  per  l'attivita'
          lavorativa.
             (3)  La Direzione generale degli istituti di previdenza,
          per  la  definizione  dei   provvedimenti   concernenti   i
          trattamenti   di   quiescenza  degli  iscritti  alle  Casse
          pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e  gli
          emolumenti   corrisposti  quale  trattamento  economico  di
          attivita', sulla base di apposita certificazione degli enti
          datori  di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro
          un mese dalla data di cessazione dal servizio.
             (4)  Quando  la  prestazione venga erogata sulla base di
          inesatta certificazione la prestazione stessa e'  annullata
          o  rideterminata nella misura effettivamente spettante e la
          somma indebitamente erogata puo'  essere  recuperata  senza
          tener    conto   dei   limiti   stabiliti   dalle   vigenti
          disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la  responsabilita'
          dell'ente   datore   di   lavoro   che   ha  rilasciato  la
          certificazione.
             (4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i
          provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione
          dell'accordo  nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza
          posteriore al 1› gennaio 1975".
             L'articolo  unico  della legge 2 maggio 1984, n. 104, ha
          disposto che il comma (4.1) dell'art. 30 di cui sopra e' da
          interpretarsi  nel  senso che restano validi ed efficaci, e
          non   configurano   responsabilita'    a    carico    degli
          amministratori,  tutti  i provvedimenti adottati dagli enti
          locali  ai  fini   pensionistici   e   previdenziali,   per
          l'applicazione  dell'accordo  nazionale del 5 marzo 1974 ed
          aventi decorrenza posteriore al 1› gennaio 1975.
            "Art.  10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento
          del costo del lavoro e per favorire  l'occupazione)  (Nuovi
          trattamenti  per i casi di quiescenza anticipata). - Per il
          personale   avente   diritto   all'indennita'   integrativa
          speciale  di  cui  alla  legge  27  maggio  1959, n. 324, e
          successive modificazioni,  che  ha  presentato  domanda  di
          pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  la  misura  dell'indennita'  stessa  da
          corrispondere  in  aggiunta  alla  pensione  o assegnato e'
          determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno  di
          servizio,  utile  ai  fini  del  trattamento di quiescenza,
          dell'importo dell'indennita' stessa spettante al  personale
          collocato   in   pensione  con  la  massima  anzianita'  di
          servizio.  Qualora  siano  previste  norme  con  differenti
          anzianita'  massime  di servizio, la frazione sara' ad esso
          proporzionata. Resta ferma nei confronti del  personale  in
          quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
          l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n.
          885.
             E'  fatto,  in  ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554
          lorde  mensili  pari  all'indennita'  integrativa  speciale
          spettante  per  effetto del decreto del Ministro del tesoro
          in data 22 novembre 1982.
             La  differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa
          speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di  servizio
          utile  ai  fini  di  pensione,  al  personale  cessato  dal
          servizio dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  l'importo  indicato  nel  comma  precedente  e'
          conservata a titolo di assegno personale  riassorbibile  in
          sede     delle     successive     variazioni    trimestrali
          dell'indennita' medesima.
             Le  variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono
          attribuite   per   l'intero   importo   dalla   data    del
          raggiungimento  dell'eta'  di  pensionamento  da  parte del
          titolare della pensione, ovvero dalla  data  di  decorrenza
          della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti.
             Per  le  pensioni  attribuite  ai  sensi del terzo comma
          dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          dicembre  1973,  n.   1092, aventi decorrenza dalla data di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la  decorrenza
          stessa  e'  differita  al termine del periodo di tempo pari
          all'aumento  di  servizio  utile  concesso,  ai  fini   del
          conseguimento  dell'anzianita'  minima, ed in ogni caso non
          oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
             Al   personale   di  cui  al  comma  precedente  che  ha
          presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, con
          decorrenza a far tempo dalla data stessa, e data  facolta',
          purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  lgge  di
          conversione   del   decreto   medesimo,   la  revoca  delle
          dimissioni  anche   quando   sia   divenuto   efficace   il
          provvedimento  di  cessazione dal servizio, con conseguente
          continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
             Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   precedente
          articolo  si  applicano  le  norme  sui  divieti  di cumulo
          previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.  153".
             "Art.  10  del  D.L. n. 49/1986 (Disposizione urgenti in
          materia di pubblico impiego). - 1. Le disposizioni  di  cui
          ai  primi  quattro  commi dell'art. 10 del decreto-legge 29
          gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i
          casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi  di
          cessazione   dal  servizio  per  morte  o  per  invalidita'
          derivanti o meno da causa  di  servizio,  purche'  tali  da
          impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
             2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in
          cui l'interessato abbia compiuto il  sessantesimo  anno  di
          eta'  ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre
          40 anni".
             "Art.  100  della  Costituzione.  -  La  Corte dei conti
          esercita il controllo preventivo di legittimita' sugli atti
          del  Governo  e  anche quello successivo sulla gestione del
          bilancio dello Stato. Partecipa, nei  casi  e  nelle  forme
          stabiliti   dalla   legge,   al  controllo  sulla  gestione
          finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in  via
          ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
          del riscontro eseguito".
             Il comma (16.3) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (Misure
          urgenti per fronteggiare la situazione dei porti), aggiunto
          dalla   legge   di  conversione,  prevede  che:  "Gli  enti
          portuali, allo scopo  di  affermare  la  loro  funzione  di
          soggetti  della  programmazione portuale e di stabilire uno
          stretto  rapporto  con   altri   segmenti   del   trasporto
          terrestre,  coerenti  con  lo  sviluppo  della portualita',
          possono  partecipare  e  promuovere  la   costituzione   di
          societa' e/o consorzi, le cui finalita' siano strumentali o
          accessorie rispetto ai compiti degli enti".
             Il  quarto  comma  dell'art.  55  del D.P.R. n. 597/1973
          (Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  richiamato  nell'art.  11  del  D.L.  n.
          873/1986  soprariportato,  prevedeva  che:  "Se  le   somme
          ricevute  o  corrispondenti  al  valore  normale  dei  beni
          ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del  valore
          nominale  dei  beni  di  cui  alle lettere b) e c), vengono
          accantonati in apposito fondo del passivo, essi  concorrono
          a  formare  il  reddito  d'impresa  nel periodo d'imposta e
          nella misura in  cui  il  fondo  e'  utilizzato  per  scopi
          diversi  dalla  copertura di perdite d'esercizio o in cui i
          beni  ricevuti  vengono  destinati  all'uso   personale   o
          familiare  dell'imprenditore  o ad altre finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  o  assegnati  ai   soci".   Le
          disposizioni del D.P.R. n.  597/1973 sono state sostituite,
          dal 1› gennaio 1988, da quelle contenute  nel  testo  unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917; in particolare  le  disposizioni  di  cui  al
          quarto  comma  surriportato sono state sostituite da quelle
          contenute nel comma 3, lettera b), dell'art. 55  del  testo
          unico, del seguente tenore:
             "3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
               (omissis).
               b)  i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di  cui  alle  lettere  e)  e  f) del comma 1 dell'art. 53.
          Tuttavia  l'ammontare  di  tali  proventi,  se  sia   stato
          accantonato  in  apposito  fondo  del  passivo,  concorre a
          formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui  il
          fondo  sia  utilizzato per scopi diversi dalla copertura di
          perdite di esercizio o  i  beni  ricevuti  siano  destinati
          all'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore o siano
          assegnati ai soci".
             (b)  Il  testo  dell'art.  6  della legge n. 856/1986 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art.1:
             Il  testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 (Norme per
          la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo  Finmare)
          e interventi per l'armamento privato) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1987, per
          l'effettuazione della  navigazione  richiesta,  secondo  la
          vigente  legislazione,  per  il  conseguimento  dei  titoli
          professionali marittimi  di  aspirante  capitano  di  lungo
          corso  e  di  aspirante capitano di macchina, e' consentito
          l'imbarco, su navi mercantili  nazionali,  in  soprannumero
          alle  tabelle  di armamento di due diplomati degli Istituti
          tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali
          uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno
          con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
             2.   Per   ciascun   allievo   ufficiale   imbarcato  e'
          corrisposto all'armatore un contributo pari a L.  1.000.000
          al mese.
             3.  Le  modalita'  di  attuazione  del presente articolo
          verranno determinate con decreto del Ministro della  marina
          mercantile,  di concerto con il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
             4.  Il contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le
          altre agevolazioni previste dal comma  6  dell'art.  3  del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
             5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, e'
          autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva
          di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi
          per ciascun anno.
             Il  testo  dell'art.  3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726
          (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli
          occupazionali),  richiamato  nell'articolo surriportato, e'
          il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta'  compesa fra i
          quindici  ed  i  ventinove  anni  possono  essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3, con contratto di formazione e  lavoro  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici e dalle imprese e loro consorzi  che  al  momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai sensi dell'articolo 2 della legge  12  agosto  1977,  n.
          675,  ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale
          nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa,  salvo  che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
             2.   Fra   i   lavoratori  assunti  a  norma  del  comma
          precedente, una quota fino al cinque per cento deve  essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso dei requisiti necessari. In  caso  di  carenza  di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
             3.  I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti
          predisposti  dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
          loro consorzi ovvero, anche a livello  locale,  dalle  loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale per l'impiego in  coerenza  con  la  legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con  i  sindacati  nazionali   o   locali   aderenti   alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale. Nel caso in cui  essi  interessino  piu'  ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni  dalla  loro  presentazione,   la   delibera   della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
          L'approvazione  preventiva  non e' richiesta per i progetti
          conformi alle regolamentazioni del contratto di  formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In tal caso, i  datori  di  lavoro  sono  tenuti,  all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei  programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
             4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3, che prevedono la
          richiesta di  finanziamento  alle  regioni,  devono  essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono essere finanziati dal fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge.  A  tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo di spesa, di cui  al  secondo  comma  dell'art.  24
          della  legge  predetta,  da  destiare  al finanziamento dei
          progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti  i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
             5.  Ai  contratti di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative che  disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente decreto. Il periodo  di  formazione  e  lavoro  e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione del  rapporto  di  formazione  e  lavoro  in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al termine dell'esecuzione del contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             6.   Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
             7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad attestare l'attivita' svolta ed  i  risultati  formativi
          conseguiti    dal    lavoratore,    dandone   comunicazioni
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
             8.   La   commissione   regionale   per  l'impiego  puo'
          effettuare controlli, per il tramite  dell'ispettorato  del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
             9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli obblighi del contratto di  formazione  e  lavoro,  il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
             10.  I  lavoratori assunti con contratto di formazione e
          lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti   numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
             11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento puo' essere  convertito  in  rapporto  a  tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del  termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
             12.   I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione  del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione  e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale per l'impiego, tenendo  conto  delle  particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
             13.  Le  regioni,  nell'ambito  delle disponibilita' dei
          loro  bilanci,  possono  organizzare,  di  intesa  con   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di formazione, in azienda. Per il periodo di  formazione  i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' attraverso apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di assumere nominativamente coloro che  hanno  svolto  tale
          attivita'.
             14.  Ferme  restando  le norme relative al praticantato,
          possono effettuare assunzioni con il contratto  di  cui  al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali  quando  il  progetto  di  formazione   venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto dal  comma  3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
             15.  Ferme  restando le altre disposizioni in materia di
          conratto  di  formazione  e  lavoro,  quando   i   progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale. I predetti progetti  formativi  possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
             16.  Il  Ministro  per il coordinamento delle iniziative
          per la ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma precedente, utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo della ricerca finalizzata, applicata  e  di  sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE.
             17.  Nel  caso  in cui per lo svolgimento di determinate
          attivita' sia richiesto il possesso di apposito  titolo  di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato  allo
          svolgimento delle predette attivita'.
             18.  I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
          di  formazione  e  lavoro,  sono  considerati ai fini delle
          percentuali d'obbligo  di  cui  all'art.  11  della  stessa
          legge".