IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984, con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato; Viste le circolari n. 4/DPC/85 del 24 ottobre 1985; n. 399/053/11 Emer del 28 gennaio 1986 e n. 1940/VOL del 22 marzo 1986, con le quali sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363. Ritenuto che, il fenomeno del volontariato vada tenuto in particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso puo' dare nelle situazioni di emergenza come in effetti e' avvenuto sinora e che, all'uopo, e' stato anche organizzato apposito incontro con le organizzazioni interessate; Considerato che, anche a seguito del predetto incontro si e' appalesata la necessita' e l'urgenza di una apposita disciplina che espliciti al meglio la portata dell'art. 11 della legge n. 363/84, la cui validita' e' stata di recente ulteriormente protratta nel nostro ordinamento; Ritenuto che si rende altresi' urgente e indispensabile un coordinamento delle attivita' di volontariato di protezione civile, nelle more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle forze di volontariato operanti sul territorio nell'espletamento di attivita' di previsione e prevenzione di protezione civile, nonche' in occasione di attivita' di soccorso in caso di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamita' naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attivita' di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma. Sono considerate attivita' di previsione e prevenzione, nell'ambito del volontariato di protezione civile, l'attivita' di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorita' regionale di protezione civile, se sussistente.