IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  l'art.  15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale
sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente
art.  11  del  decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista  l'ordinanza  n.  359/FPC/ZA  del  6 ottobre 1984, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre  1984,  con  la  quale
sono  state  dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al
sopra citato art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363,  in  materia
di volontariato;
  Viste  le  circolari n. 4/DPC/85 del 24 ottobre 1985; n. 399/053/11
Emer del 28 gennaio 1986 e n. 1940/VOL del  22  marzo  1986,  con  le
quali  sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione
delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 luglio 1984,
n. 363.
  Ritenuto   che,   il  fenomeno  del  volontariato  vada  tenuto  in
particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso puo'
dare nelle situazioni di emergenza come in effetti e' avvenuto sinora
e che, all'uopo, e' stato anche organizzato apposito incontro con  le
organizzazioni interessate;
  Considerato  che,  anche  a  seguito  del  predetto  incontro si e'
appalesata la necessita' e l'urgenza di una apposita  disciplina  che
espliciti al meglio la portata dell'art. 11 della legge n. 363/84, la
cui validita' e' stata di recente ulteriormente protratta nel  nostro
ordinamento;
  Ritenuto   che  si  rende  altresi'  urgente  e  indispensabile  un
coordinamento delle attivita' di volontariato di  protezione  civile,
nelle  more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle
forze di volontariato operanti sul  territorio  nell'espletamento  di
attivita'  di  previsione e prevenzione di protezione civile, nonche'
in occasione di attivita' di soccorso in caso di emergenza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera
di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamita' naturali
o  catastrofi, e allo svolgimento delle attivita' di addestramento ed
alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di
cui al successivo comma.
  Sono considerate attivita' di previsione e prevenzione, nell'ambito
del volontariato di protezione  civile,  l'attivita'  di  formazione,
l'addestramento  e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di
volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.
359/FPC/ZA  del  6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro
per il coordinamento della protezione civile, sentito il  parere  del
prefetto  territorialmente  competente  o dell'autorita' regionale di
protezione civile, se sussistente.