In allegato alla legge di ratifica citata in epigrafe, dopo il testo originale, in lingua francese, della "Convenzione", alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, deve intendersi riportato il seguente testo, in lingua francese, del "Protocollo di modifica": "PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES. (Bruxelles, le 24 juin 1986). Les Parties contractantes a' la Convention portant creation du Conseil de cooperation douaniere signee a' Bruxelles le 15 decembre 1950 et la Communaute' economique europeenne, Considerant quil est souhaitable que la Convention internationale sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des marchandises (faite a' Bruxelles le 14 juin 1983); entre en vigueur le 1er janvier 1988, Considerant qua' moins que l'article 13 de ladite Convention ne soit amende', la date d'entree en vigueur de cette Convention demeurera incertaine, Sont convenues de ce qui suit: Article Premier Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention internationale sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des marchandises, faite a' Bruxelles le 14 juin 1983 (denommee ciapres la 'Convention'), est remplace' par ce qui suit: '1. La presente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immediatement apres trois mois au moins la date a' laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises a' l'article 11 ci-dessus l'ont signee sans reserve de ratification ou ont depose' leurs instruments de ratification ou d'adhesion, mais pas avant le 1er janvier 1988'. Article 2 A. Le present Protocole entre en vigueur en meme temps que la Convention a' condition quun minimum de dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises a' l'article 11 de la Convention aient depose' leurs instruments d'acceptation du Protocole aupres du Secretaire general du Conseil de cooperation douaniere. Toutefois, aucun Etat ou Union douaniere ou economique ne peut deposer son instrument d'acceptation du present Protocole s'il n'a pas prealablement signe' ou ne signe en meme temps la Convention sans reserve de ratification ou n'a pas depose' ou ne depose pas en meme temps son instrument de ratification ou d'adhesion a' la Convention. B. Tout Etat ou Union douaniere ou economique qui devient Partie contractante a' la Convention apres l'entree en vigueur du present Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie contractante a' la Convention amendee par le Protocole. Copie certifiee, G. R. Dickerson, Secretaire general. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI" ------------------------------------------------------- Di conseguenza, nella traduzione non ufficiale in lingua italiana, dopo il testo della "Convenzione", alla pag. 182 del sopra indicato supplemento alla Gazzetta Ufficiale, e' riportato il seguente testo del "Protocollo di modifica": "PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986). Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunita' economica europea, Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1 gennaio 1988, Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarra' incerta, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Il 1 comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la 'Convenzione'), e' sostituito dal seguente: '1. La presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1 gennaio 1988'. Articolo secondo A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione. B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale". Al fine di renderlo piu' comprensibile, si ristampa, qui di seguito, il testo in lingua francese, della pag. 27 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dove sono state riportate in stampa poco leggibile alcune parti relative ai "Chapitre 7" e "Chapitre 8" dell'allegato alla convenzione "Nomenclatura del sistema armonizzato": ----> Vedere Allegato a Pag. 31 della G.U. <----