In  allegato  alla  legge  di ratifica citata in epigrafe, dopo il
testo  originale,  in lingua francese, della "Convenzione", alla pag.
14  del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
deve  intendersi riportato il seguente testo, in lingua francese, del
"Protocollo di modifica":
"PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME
   HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES.
   (Bruxelles, le 24 juin 1986).
   Les  Parties  contractantes  a'  la Convention portant creation du
Conseil  de  cooperation douaniere signee a' Bruxelles le 15 decembre
1950 et la Communaute' economique europeenne,
   Considerant  quil est souhaitable que la Convention internationale
sur  le  Systeme  harmonise'  de  designation  et de codification des
marchandises  (faite  a' Bruxelles le 14 juin 1983); entre en vigueur
le 1er janvier 1988,
   Considerant  qua'  moins  que l'article 13 de ladite Convention ne
soit  amende',  la  date  d'entree  en  vigueur  de  cette Convention
demeurera incertaine,
   Sont convenues de ce qui suit:
                           Article Premier
   Le  paragraphe  1  de l'article 13 de la Convention internationale
sur  le  Systeme  harmonise'  de  designation  et de codification des
marchandises, faite a' Bruxelles le 14 juin 1983 (denommee ciapres la
'Convention'), est remplace' par ce qui suit:
   '1.  La  presente  Convention  entre en vigueur le 1er janvier qui
suit  immediatement  apres trois mois au moins la date a' laquelle un
minimum  de  dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises
a'  l'article  11 ci-dessus l'ont signee sans reserve de ratification
ou  ont depose' leurs instruments de ratification ou d'adhesion, mais
pas avant le 1er janvier 1988'.
                              Article 2
   A.  Le  present  Protocole  entre  en vigueur en meme temps que la
Convention  a'  condition  quun  minimum  de dix-sept Etats ou Unions
douanieres  ou  economiques  vises  a'  l'article 11 de la Convention
aient  depose' leurs instruments d'acceptation du Protocole aupres du
Secretaire  general  du  Conseil de cooperation douaniere. Toutefois,
aucun  Etat  ou  Union  douaniere  ou  economique ne peut deposer son
instrument   d'acceptation   du   present   Protocole  s'il  n'a  pas
prealablement  signe'  ou  ne  signe en meme temps la Convention sans
reserve de ratification ou n'a pas depose' ou ne depose pas en meme
   temps   son   instrument  de  ratification  ou  d'adhesion  a'  la
   Convention.
B. Tout Etat ou Union douaniere ou economique qui devient Partie
contractante  a'  la  Convention apres l'entree en vigueur du present
Protocole   aux   termes   du   paragraphe  A  ci-dessus  est  Partie
contractante a' la Convention amendee par le Protocole.
                           Copie certifiee,
                           G. R. Dickerson,
                         Secretaire general.
               Visto, il Ministro degli affari esteri
                             ANDREOTTI"
      -------------------------------------------------------
   Di conseguenza, nella traduzione non ufficiale in lingua italiana,
dopo  il  testo della "Convenzione", alla pag. 182 del sopra indicato
supplemento  alla  Gazzetta Ufficiale, e' riportato il seguente testo
del "Protocollo di modifica":
"PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA
   ARMONIZZATO   DI   DESIGNAZIONE   E   CODIFICAZIONE  DELLE  MERCI.
   (Bruxelles, 24 giugno 1986).
   Le  Parti  contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio
di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la
Comunita' economica europea,
   Considerando  auspicabile  che  la  Convenzione internazionale sul
Sistema  armonizzato  di  designazione e di codificazione delle merci
(adottata  a  Bruxelles  il  14  giugno  1983)  entri in vigore il 1›
gennaio 1988,
   Considerato  che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non
sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione
rimarra' incerta,
   Hanno convenuto quanto segue:
                           Articolo primo
   Il  1› comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul
Sistema  armonizzato  di designazione e di codificazione delle merci,
adottata   a  Bruxelles  il  14  giugno  1983  (detta  in  avanti  la
'Convenzione'), e' sostituito dal seguente:
   '1.  La  presente  Convenzione  entra  in  vigore  il  1›  gennaio
immediatamente  susseguente  dopo  per lo meno tre mesi dalla data in
cui  un  minimo  di  diciassette Stati o Unioni doganali o economiche
previste  dall'articolo  11  qui  di  seguito l'abbiano firmata senza
riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica
o di adesione, ma non prima del 1› gennaio 1988'.
                          Articolo secondo
   A)  Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della
Convenzione  purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali
o  economiche  previste  dall'articolo  11  della Convenzione abbiano
depositato  i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il
Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia,
nessuno  Stato  o  Unione  doganale  o  economica  puo' depositare il
proprio  strumento  di accettazione del presente Protocollo se non ha
firmato  in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza
riserva  di  ratifica  o non ha depositato o non deposita allo stesso
tempo   il   proprio   strumento  di  ratifica  o  di  adesione  alla
Convenzione.
   B)  Ogni  Stato  o  Unione doganale o economica, che diviene parte
contraente  della  Convenzione  dopo l'entrata in vigore del presente
Protocollo  ai  sensi  del  comma A di cui sopra, e' Parte contraente
della Convenzione emendata dal Protocollo.
   Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale".
  Al  fine  di  renderlo  piu'  comprensibile,  si  ristampa,  qui di
seguito,  il  testo  in  lingua  francese,  della  pag.  27 del sopra
indicato  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale, dove sono
state  riportate  in  stampa  poco leggibile alcune parti relative ai
"Chapitre   7"   e   "Chapitre   8"  dell'allegato  alla  convenzione
"Nomenclatura del sistema armonizzato":



         ---->  Vedere Allegato a Pag. 31 della G.U.   <----