IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  14  settembre  1988  e  la successiva
integrazione in data 24 novembre 1988  de  La  Venezia  assicurazioni
S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di due
tariffe di assicurazione sulla vita,  di  tariffe  di  opzione  e  di
condizioni speciali di polizza;
Vista  la  lettera  in  data 18 gennaio 1989, n. 920284, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita,  tariffe
di  opzione  per  la conversione contrattuale da applicare al termine
del differimento e le condizioni speciali di polizza,  presentate  da
La Venezia assicurazioni societa' per azioni, con sede in Trieste:
   1)  tariffa  n.  V26C  RIV:  assicurazione  di  rendita  vitalizia
temporanea    differita,    a    premio    annuo    costante,     con
controassicurazione  sulla testa del beneficiarioassicurato, pagabile
finche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo  non
superiore a cinque anni;
   2)   tariffa  n.  V26  RIV:  assicurazione  di  rendita  vitalizia
temporanea   differita   a    premio    annuo    rivalutabile,    con
controassicurazione  sulla testa del beneficiarioassicurato, pagabile
finche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo  non
superiore a cinque anni;
   3)   tariffa  di  opzione  per  la  conversione,  al  termine  del
differimento, della rendita  vitalizia  temporanea  differita  in  un
capitale liquidabile alla scadenza contrattuale;
   4)   tariffa  di  opzione  per  la  conversione,  al  termine  del
differimento, della rendita vitalizia  temporanea  differita  in  una
rendita  vitalizia  pagabile per un numero di anni compreso, a scelta
dell'assicurato,   fra   sei   e   dieci   ed   a   condizione    che
l'assicurato-beneficiario sia in vita;
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di cui al precedente punto 1);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita  da  applicare
alla tariffa di cui al precedente punto 2).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 marzo 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA