IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 14 settembre 1988 e la successiva integrazione in data 24 novembre 1988 de La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di tariffe di opzione e di condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 18 gennaio 1989, n. 920284, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, tariffe di opzione per la conversione contrattuale da applicare al termine del differimento e le condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni societa' per azioni, con sede in Trieste: 1) tariffa n. V26C RIV: assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita, a premio annuo costante, con controassicurazione sulla testa del beneficiarioassicurato, pagabile finche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni; 2) tariffa n. V26 RIV: assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione sulla testa del beneficiarioassicurato, pagabile finche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni; 3) tariffa di opzione per la conversione, al termine del differimento, della rendita vitalizia temporanea differita in un capitale liquidabile alla scadenza contrattuale; 4) tariffa di opzione per la conversione, al termine del differimento, della rendita vitalizia temporanea differita in una rendita vitalizia pagabile per un numero di anni compreso, a scelta dell'assicurato, fra sei e dieci ed a condizione che l'assicurato-beneficiario sia in vita; 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 2). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 marzo 1989 Il Ministro: BATTAGLIA