IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 29 luglio 1986 e la successiva modificazione in data 12 settembre 1988 della societa' per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di opzione per il differimento automatico a scadenza e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 20 dicembre 1988, n. 823506, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di opzione per il differimento automatico a scadenza, e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla societa' per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano: 1) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile; 2) condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di opzione di cui al precedente punto 1). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 marzo 1989 Il Ministro: BATTAGLIA