IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  29  luglio  1986  e  la  successiva
modificazione in data 12 settembre 1988  della  societa'  per  azioni
Milano   assicurazioni,  con  sede  in  Milano,  intese  ad  ottenere
l'approvazione  di  una  tariffa  di  opzione  per  il   differimento
automatico  a  scadenza  e  delle  relative  condizioni  speciali  di
polizza;
  Vista  la lettera in data 20 dicembre 1988, n. 823506, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvata,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente  tariffa  di  opzione  per  il  differimento  automatico   a
scadenza,  e  le  relative condizioni speciali di polizza, presentate
dalla societa' per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano:
   1)  tariffa  di opzione per il differimento automatico di scadenza
nel pagamento di un capitale garantito  in  contratti  a  prestazione
rivalutabile;
   2)  condizioni  particolari di polizza, comprensive della clausola
di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla
tariffa di opzione di cui al precedente punto 1).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 marzo 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA