IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista  la  propria  delibera  del 16 luglio 1986 che, ai fini di un
piu' efficace coinvolgimento  dei  grandi  gruppi  industriali  nella
realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale
di  sviluppo  del   Mezzogiorno,   introduce   lo   strumento   della
contrattazione  programmata demandando al piano annuale di attuazione
la disciplina delle  forme  e  delle  modalita'  idonee  a  garantire
tempestivita' e unitarieta' all'intervento;
  Visto  il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con
delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la  contrattazione
programmata  come  strumento  normativo-quadro  inteso a regolare gli
impegni  assunti  dal  soggetto  pubblico  e  dal  soggetto  privato,
quest'ultimo  individuato  nei  grandi gruppi industriali a rilevanza
nazionale  e  internazionale,  definisce  le  forme  e  le  modalita'
procedurali  attraverso  le  quali  viene  a realizzarsi il contenuto
contrattuale;
  Vista  la  propria  delibera  del 24 marzo 1988 la quale impartisce
direttive  volte  a  disciplinare   la   manovra   coordinata   delle
agevolazioni   finanziarie   nel   quadro   delle   procedure   della
contrattazione programmata  stabilite  nel  primo  piano  annuale  di
attuazione,    con    particolare   riguardo   alle   condizioni   di
ammissibilita' delle  iniziative,  comprese  nel  piano  organico  di
interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse
in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;
  Visto l'aggiornamento del programma triennale (1988-90) di sviluppo
del Mezzogiorno in cui vengono  ribadite  le  finalita'  generali  da
perseguire  mediante  lo  strumento della contrattazione programmata,
confermate le modalita' procedurali della  stessa  e  viene  altresi'
richiamato  il  criterio  in base al quale gli interventi, per essere
ammessi alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un
piano   progettuale   caratterizzato   dalla   organicita'   e  dalla
interrelazione delle diverse componenti attuative;
  Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  il  gruppo  IRI,   che
comprende tra l'altro:
   l'impegno  globale del gruppo industriale per la realizzazione dei
singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;
   gli incentivi anche in difformita' alla graduazione settoriale;
   le  procedure  e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi
in relazione alla accelerata attuazione e al coordinamento del  piano
progettuale;
   le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il
concorso dei diversi capitoli di spesa all'azione integrata;
  Considerato che il piano progettuale proposto dall'IRI configura un
complesso articolato di interventi ordinati in una strategia unitaria
capace  di  attivare  con  le  sue dimensioni un graduale processo di
trasferimento delle risorse tecnologiche  verso  l'area  meridionale,
una   crescita   della   potenzialita'  delle  imprese  operanti  nel
Mezzogiorno adeguata alle tendenze del mercato, il consolidamento del
livello  occupazionale  esistente ed un incremento dei nuovi posti di
lavoro, specie nel campo della ricerca;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  1. E' approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il gruppo IRI, con il
quale  il  gruppo  stesso  si  impegna  a  realizzare nel Mezzogiorno
investimenti per un importo globale pari a lire 1.560 miliardi, cosi'
articolato:
                                                            Miliardi
                                                                --
 A) Investimenti tecnologici industriali   . . . . . . . . . .  447,7
 B) Impianto e ampliamento di centri di ricerca  . . . . . . .  253,6
 C) Progetti di ricerca e connessa attivita'
      di formazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  819,7
 D) Progetti di formazione per addetti alle
      attivita' industriali  . . . . . . . . . . . . . . . . .   39,0
                                                               ------
                                                              1.560,0
  2.   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle seguenti agevolazioni:
   A)  Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da
dodici interventi articolabili  in  organici  progetti  promossi  dai
raggruppamenti  Italtel  e  Selenia-Elsag e dalle societa' Aeritalia,
Termosud, Optimes,  Telespazio,  da  realizzare  a  L'Aquila,  Carini
(Palermo),  Santa  Maria  Capua  Vetere  (Caserta),  Fusaro (Napoli),
Pomigliano (Napoli), Casoria (Napoli), Capodichino (Napoli),  Foggia,
Morra   De  Santis  (Avellino),  Gioia  del  Colle  (Bari),  Scanzano
(Palermo), Palermo, Pozzuoli (Napoli) che comportano complessivamente
spese pari a lire 447,7 miliardi:
    a)  contributi  in  conto  capitale  di cui all'art. 69 del testo
unico n. 218/1978 secondo  gli  scaglioni  di  investimento  previsti
dall'art. 9, comma 7, della legge n. 64/1986, aggiornati ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, con l'attribuzione della maggiorazione
del  quinto,  di  cui  all'art.  69, quarto comma, del testo unico n.
218/1978;
    b)   finanziamento   a  tasso  agevolato  nella  misura  prevista
dall'art. 63 del testo  unico  n.  218/1978,  cosi'  come  modificato
dall'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge n. 64/1986;
    c)  applicazione  per  cinque iniziative, promosse dalle societa'
Italtel e Optimes  nei  territori  delle  province  di  L'Aquila,  di
Caserta e di Palermo, del finanziamento agevolato e del contributo in
conto capitale ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  64/1986,  nei
termini   fissati   dal   primo  piano  annuale  di  attuazione,  con
l'applicazione di quanto disposto nel punto  3)  della  delibera  del
CIPI  del  24  marzo  1988  essendo gli investimenti delle iniziative
sostitutive rispondenti alla logica complessiva del piano progettuale
proposto.
   B) Quanto all'impianto, ampliamento e ammodernamento dei centri di
ricerca rientranti in tredici interventi promossi dai  raggruppamenti
Selenia-Elsag   e  Italtel,  dal  gruppo  Ansaldo  e  dalle  societa'
SGS-Thomson, Aeritalia, Sespim e Telespazio da realizzare a  Catania,
Pomigliano  (Napoli), Giugliano (Napoli), L'Aquila, Carini (Palermo),
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Napoli, Gioia del  Colle  (Bari),
Scanzano  (Palermo),  Palermo,  Fusaro  (Napoli), Pozzuoli (Napoli) e
Foggia che  comportano  complessivamente  spese  pari  a  lire  253,6
miliardi:
    a)  contributo  in  conto  capitale  di cui all'art. 70 del testo
unico n. 218/1978,  comprensivo  della  maggiorazione  di  un  quinto
previsto dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;
    b)  finanziamento  a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo
unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera  e),
8 e 9, della legge n. 64/1986.
   C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca rientranti in
sedici  interventi  e  alla   realizzazione   degli   adeguamenti   e
ammodernamenti  funzionali  di  impianti  e  attrezzature  consortili
esistenti alla data di entrata in vigore della  legge  n.  64/1986  e
comportanti spese pari a lire 819,7 miliardi:
    a)  contributo  in  conto  capitale  nella  misura dell'80%, come
previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.
   D)   Quanto   alla   realizzazione   di  progetti  di  formazione,
qualificazione e riqualificazione del personale, collegati  a  undici
interventi  di  investimenti tecnologici, promossi dal raggruppamento
Selenia-Elsag e dalle societa' Italtel, Aeritalia, Termosud, Optimes,
Telespazio, comportanti spese pari a lire 39,0 miliardi:
    a)  contributo  in  conto capitale, nella misura variabile tra il
70% e il 90% dei costi, in riferimento  a  personale  gia'  in  forza
presso   le   aziende   del   gruppo,   ovvero  neo-assunto,  secondo
l'articolazione operativa e agevolativa  prevista  dal  contratto  al
punto 4, lettera a).
  3.  In  alternativa  al  finanziamento  a tasso agevolato di cui al
punto 2, lettere A-b), A-c)  e  B-b),  puo'  essere  riconosciuto  il
finanziamento    agevolato   attraverso   l'emissione   di   prestiti
obbligazionari previsto dall'art. 10,  della  legge  n.  64/1986,  da
concedersi  alle migliori condizioni ivi previste. Tale finanziamento
puo' cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69
del  testo unico n. 218/1978, fino alla copertura del 70% delle spese
per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per la
maggiorazione  del  quinto del contributo in conto capitale, ai sensi
dell'art. 69,  quarto  comma,  del  testo  unico  n.  218/1978,  come
previsto  dall'art.  63, settimo comma, del citato testo unico. Resta
fermo il disposto di cui all'art. 9, secondo comma,  della  legge  n.
64/1986,  per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e
comunitarie.
  4.   I  provvedimenti  di  concessione  delle  agevolazioni  ed  il
conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo IRI  previsti  in
attuazione  del presente contratto, dovranno essere assunti non oltre
quattro anni dalla data di firma del contratto medesimo.
  5.   L'onere   complessivo   delle   agevolazioni  finanziarie  per
l'attuazione  del  presente  contratto  e'  valutato  in  lire  1.134
miliardi  che gravera', in termini di impegno, all'atto dell'utilizzo
sulle risorse previste dal programma triennale  1988-90  di  sviluppo
del  Mezzogiorno  alla  voce "agevolazioni finanziarie a sostegno del
sistema produttivo" determinata nei piani annuali di attuazione.
  Ogni  ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti,
nel limite del  10%  dell'importo  globale  di  lire  1.560  miliardi
indicato  nel  contratto  di  programma  sara'  posto  a carico delle
risorse attribuite alla voce: "agevolazioni  finanziarie  a  sostegno
del sistema produttivo".
  Eventuali  variazioni  superiori  a  tale  limite  dovranno  essere
autorizzate dal CIPI.
  6.  Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il
quale puo' apportare in sede  di  stipula  quelle  modifiche  che  si
rendessero  necessarie, provvede all'attuazione del contratto secondo
le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di accertare che  non
vengano  superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa
CEE.
  7.  Il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
fornisce semestralmente al CIPI un rapporto sullo stato di attuazione
dei   contratti   di   programma,  ponendo  in  particolare  evidenza
l'andamento delle singole tipologie  di  investimento  rispetto  alla
proposta  di  contratto  approvato dal Comitato. In sede di esame del
rapporto il CIPI valuta, anche sulla base degli  elementi  risultanti
dall'istruttoria dei singoli progetti esecutivi, le variazioni che il
piano progettuale comporta decidendo, ove  necessario,  le  opportune
misure   per  il  conseguimento  delle  finalita'  del  contratto  di
programma.
   Roma, addi' 21 marzo 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI