IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  14 novembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  10  febbraio  1989,  n.   45,   recante
disposizioni   urgenti   in   materia   di  emergenze  connesse  allo
smaltimento dei rifiuti industriali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  in  data  15
settembre  1988  con  il  quale  e' stata accertata una situazione di
emergenza nascente dalla necessita' di far approdare urgentemente  in
un  porto  italiano  le  navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonche' una
terza nave proveniente dalla  Nigeria  e  due  navi  provenienti  dal
Libano,  che trasportano rifiuti industriali di origine italiana che,
per la loro tossicita', richiedono lo smaltimento urgente;
  Viste  le  proprie  ordinanze:  n.  1471/FPC  del  26  maggio  1988
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  1›  gennaio  1988  di
nomina  del commissario ad acta per la motonave Zanoobia, n. 1557/FPC
del 16 settembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del
19  settembre  1988 di nomina del commissario ad acta per la motonave
Karen B per le attivita' nell'area portuale di Livorno,  n.  1558/FPC
del  16 settembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1988 di nomina del commissario ad acta per  la  motonave
Karen  B  per  le attivita' nella regione Emilia-Romagna, n. 1574/FPC
dell'8 ottobre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre  1988  di nomina del commissario ad acta per la motonave Imco
104 e n. 1649/FPC del  6  febbraio  1989  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989 di nomina dei commissari ad acta
per la motonave Jolly Rosso per le attivita'  da  svolgere  nell'area
portuale  di  La  Spezia  e  nell'ambito  territoriale  della regione
Veneto;
  Vista  la  risoluzione  della Camera dei deputati in data 20 luglio
1988, adottata a conclusione del dibattito riguardante le  operazioni
per  la  bonifica  dei  rifiuti  industriali tossici e nocivi stivati
sulla motonave Zanoobia,  con  la  quale  si  impegna  il  Governo  a
garantire,  negli  interventi per situazioni analoghe, la trasparenza
delle procedure in ogni loro fase e l'efficacia degli interventi  con
le adeguate garanzie sanitarie ed ambientali;
  Visto  che la citata risoluzione impegna altresi' il Governo, e per
esso, il Ministro per il coordinamento  della  protezione  civile  ad
assicurare  che,  qualora  gli  interventi  di  bonifica  siano stati
affidati ad una sola societa', la societa' medesima, nell'affidamento
di  opere  e  servizi  in subappalto, deve procedere previo confronto
concorrenziale sulla base di criteri dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art. 24, comma primo, lettera b), della
legge 8 agosto 1977, n. 584, e che, qualora le  opere  ed  i  servizi
dovessero  essere  subappaltati a prezzi inferiori rispetto ai prezzi
base contenuti nell'offerta, gli sconti debbono  essere  riportati  a
favore   dell'amministrazione  committente.  Devono  essere  altresi'
definite, per quanto possibile,  le  pre-condizioni  in  forza  delle
quali  all'affidamento  dei lavori possano concorrere imprese riunite
in consorzio o in associazione temporanea di  impresa,  in  grado  di
eseguire  direttamente  e/o mediante impianti gestiti dalle medesime,
le varie fasi dell'intervento di bonifica;
  Ravvisata  la  necessita'  di dare adempimento al voto parlamentare
onde assicurare la trasparenza delle procedure  negli  interventi  di
emergenza  per  la  bonifica  di rifiuti tossico-nocivi, in ogni loro
fase;
  Visto che detta risoluzione della Camera dei deputati ed il proprio
intendimento di darne immediata  attuazione,  sono  stati  portati  a
conoscenza  dei commissari ad acta prima dell'inizio delle operazioni
riguardanti gli interventi sulla motonave  Karen  B,  nella  riunione
tenuta  presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile in data 4
ottobre 1988;
  Vista  la  propria  nota  del  10  gennaio 1989 inviata ai suddetti
commissari ad acta con la quale veniva richiamata l'attenzione  degli
stessi   sugli   adempimenti   conseguenti  alla  citata  risoluzione
parlamentare;
  Vista  la  propria richiesta n. 19942 del 22 luglio 1988, reiterata
il 9 novembre 1988, inoltrata al Presidente della Corte dei conti  ed
ai  Ministri  della sanita' e dell'ambiente per la designazione di un
magistrato  e  di  esperti  per  la   costituzione   di   un'apposita
commissione  onde garantire l'attivita' di controllo amministrativo e
degli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria negli interventi di
cui trattasi;
  Vista  la nota del Presidente della Corte dei conti del 27 dicembre
1988  con  la  quale  viene  designato  il  dott.  Mario   Gagliardi,
presidente di sezione;
  Vista la nota del 7 febbraio 1989 del Ministro della sanita' con la
quale viene designato l'ing. Giorgio Giuli;
  Vista  la  nota del 15 febbraio 1989 del Ministro dell'ambiente con
la quale viene designato il dott. Salvatore Suriano;
  Considerato  che  la  situazione di acclarata emergenza richiede il
ricorso all'esercizio di poteri straordinari, al  fine  dell'adozione
di provvedimenti in deroga ad ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  dare  adempimento  alla  risoluzione della Camera dei
deputati indicata in preambolo, e' istituita una commissione  con  il
compito  di  verificare che le procedure di affidamento dei lavori, a
seguito di interventi di emergenza per bonifica  di  rifiuti  tossici
industriali,  siano  condotte  nella  massima  trasparenza  e  che  i
predetti interventi avvengano nel rispetto delle  garanzie  sanitarie
ed ambientali.
  Tale   commissione  provvede  altresi'  ad  assicurare  che,  nelle
situazioni di emergenza, qualora detti interventi di  bonifica  siano
stati  affidati  ad  una  sola  societa',  la  societa' medesima deve
procedere agli  affidamenti  di  opere  e  servizi  previo  confronto
concorrenziale  sulla  base  dei  criteri dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24,  comma  primo,  lettera  b),
della  legge  8  agosto  1977,  n.   584, e che qualora le opere ed i
servizi dovessero essere subappaltati a prezzi inferiori rispetto  ai
prezzi-base   contenuti   nell'offerta,  gli  sconti  debbono  essere
riportati a favore del committente (amministrazione statale o regioni
ed  enti).  La  commissione  deve,  altresi',  accertare  che vengano
create, per quanto possibile, delle  pre-condizioni  in  forza  delle
quali  possano concorrere imprese riunite in consorzio o associazione
temporanea di impresa, in grado di eseguire direttamente e/o mediante
impianti  gestiti  dalle  medesime,  le varie fasi dell'intervento di
bonifica.
  L'attivita'  di  detto  organo  e'  estesa  anche  agli interventi,
compresi quelli  gia'  posti  in  essere,  connessi  alla  situazione
determinatasi  a  seguito  della  presenza in Nigeria ed in Libano di
rifiuti tossici di asserita provenienza italiana o a casi analoghi.