IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 14 novembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 15 settembre 1988 con il quale e' stata accertata una situazione di emergenza nascente dalla necessita' di far approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonche' una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana che, per la loro tossicita', richiedono lo smaltimento urgente; Viste le proprie ordinanze: n. 1471/FPC del 26 maggio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 gennaio 1988 di nomina del commissario ad acta per la motonave Zanoobia, n. 1557/FPC del 16 settembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988 di nomina del commissario ad acta per la motonave Karen B per le attivita' nell'area portuale di Livorno, n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988 di nomina del commissario ad acta per la motonave Karen B per le attivita' nella regione Emilia-Romagna, n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1988 di nomina del commissario ad acta per la motonave Imco 104 e n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989 di nomina dei commissari ad acta per la motonave Jolly Rosso per le attivita' da svolgere nell'area portuale di La Spezia e nell'ambito territoriale della regione Veneto; Vista la risoluzione della Camera dei deputati in data 20 luglio 1988, adottata a conclusione del dibattito riguardante le operazioni per la bonifica dei rifiuti industriali tossici e nocivi stivati sulla motonave Zanoobia, con la quale si impegna il Governo a garantire, negli interventi per situazioni analoghe, la trasparenza delle procedure in ogni loro fase e l'efficacia degli interventi con le adeguate garanzie sanitarie ed ambientali; Visto che la citata risoluzione impegna altresi' il Governo, e per esso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad assicurare che, qualora gli interventi di bonifica siano stati affidati ad una sola societa', la societa' medesima, nell'affidamento di opere e servizi in subappalto, deve procedere previo confronto concorrenziale sulla base di criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e che, qualora le opere ed i servizi dovessero essere subappaltati a prezzi inferiori rispetto ai prezzi base contenuti nell'offerta, gli sconti debbono essere riportati a favore dell'amministrazione committente. Devono essere altresi' definite, per quanto possibile, le pre-condizioni in forza delle quali all'affidamento dei lavori possano concorrere imprese riunite in consorzio o in associazione temporanea di impresa, in grado di eseguire direttamente e/o mediante impianti gestiti dalle medesime, le varie fasi dell'intervento di bonifica; Ravvisata la necessita' di dare adempimento al voto parlamentare onde assicurare la trasparenza delle procedure negli interventi di emergenza per la bonifica di rifiuti tossico-nocivi, in ogni loro fase; Visto che detta risoluzione della Camera dei deputati ed il proprio intendimento di darne immediata attuazione, sono stati portati a conoscenza dei commissari ad acta prima dell'inizio delle operazioni riguardanti gli interventi sulla motonave Karen B, nella riunione tenuta presso il Dipartimento della protezione civile in data 4 ottobre 1988; Vista la propria nota del 10 gennaio 1989 inviata ai suddetti commissari ad acta con la quale veniva richiamata l'attenzione degli stessi sugli adempimenti conseguenti alla citata risoluzione parlamentare; Vista la propria richiesta n. 19942 del 22 luglio 1988, reiterata il 9 novembre 1988, inoltrata al Presidente della Corte dei conti ed ai Ministri della sanita' e dell'ambiente per la designazione di un magistrato e di esperti per la costituzione di un'apposita commissione onde garantire l'attivita' di controllo amministrativo e degli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria negli interventi di cui trattasi; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 27 dicembre 1988 con la quale viene designato il dott. Mario Gagliardi, presidente di sezione; Vista la nota del 7 febbraio 1989 del Ministro della sanita' con la quale viene designato l'ing. Giorgio Giuli; Vista la nota del 15 febbraio 1989 del Ministro dell'ambiente con la quale viene designato il dott. Salvatore Suriano; Considerato che la situazione di acclarata emergenza richiede il ricorso all'esercizio di poteri straordinari, al fine dell'adozione di provvedimenti in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di dare adempimento alla risoluzione della Camera dei deputati indicata in preambolo, e' istituita una commissione con il compito di verificare che le procedure di affidamento dei lavori, a seguito di interventi di emergenza per bonifica di rifiuti tossici industriali, siano condotte nella massima trasparenza e che i predetti interventi avvengano nel rispetto delle garanzie sanitarie ed ambientali. Tale commissione provvede altresi' ad assicurare che, nelle situazioni di emergenza, qualora detti interventi di bonifica siano stati affidati ad una sola societa', la societa' medesima deve procedere agli affidamenti di opere e servizi previo confronto concorrenziale sulla base dei criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e che qualora le opere ed i servizi dovessero essere subappaltati a prezzi inferiori rispetto ai prezzi-base contenuti nell'offerta, gli sconti debbono essere riportati a favore del committente (amministrazione statale o regioni ed enti). La commissione deve, altresi', accertare che vengano create, per quanto possibile, delle pre-condizioni in forza delle quali possano concorrere imprese riunite in consorzio o associazione temporanea di impresa, in grado di eseguire direttamente e/o mediante impianti gestiti dalle medesime, le varie fasi dell'intervento di bonifica. L'attivita' di detto organo e' estesa anche agli interventi, compresi quelli gia' posti in essere, connessi alla situazione determinatasi a seguito della presenza in Nigeria ed in Libano di rifiuti tossici di asserita provenienza italiana o a casi analoghi.