IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973,
in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare  su  strada
con  o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si
spostano su rotaia,  debbono  essere  sottoposti  dal  Ministero  dei
trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione
CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  da  emanare  dal  Ministro  dei
trasporti con  propri  decreti  in  attuazione  delle  direttive  del
Consiglio  o  della  commissione  delle Comunita' europee concernenti
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  l'art.  10  della  legge citata nel comma precedente con cui
viene conferita al Ministro dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,   con   propri   decreti,   le   prescrizioni  tecniche
riguardanti l'approvazione dei singoli dispositivi o la  omologazione
di  un  veicolo  per  quanto  riguarda uno o piu' requisiti prima che
siano completate le prescrizioni tecniche  necessarie  per  procedere
alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974,  recante  prescrizioni
generali  per  l'omologazione  CEE  dei  veicoli  a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  settembre 1986 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26  febbraio
1987),  che  recepisce  la  direttiva  n.  85/647/CEE  e nel contempo
aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche
contenute   nelle   direttive   n.   71/320/CEE,  n.  74/132/CEE,  n.
75/524/CEE, n. 79/489/CEE  e  n.  85/647/CEE,  concernenti  tutte  la
omologazione parziale dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per
quanto attiene alla frenatura;
  Vista  la  direttiva  n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988 con cui viene
prescritta  per  certe  categorie  di  autobus,  nonche'  per  alcune
categorie  di  veicoli  a  motore  destinati  al trasporto di merci e
rimorchi la dotazione di dispositivi antibloccaggio delle ruote;
  Ritenuto  di  dover  corrispondentemente modificare ed integrare le
disposizioni del decreto ministeriale 5 settembre 1986;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  testi  degli  allegati I e X al decreto ministeriale 5 settembre
1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE  dei  tipi
di  veicolo  a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura
sono modificati in conformita' a quanto riportato nell'allegato I  al
presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.   942/1973  reca:  "Ricezione  nella
          legislazione  italiana  delle  direttive  della   Comunita'
          economica   europea  concernenti  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative alla  omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
             -  La direttiva n. 88/194/CEE, e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 92 del  9
          aprile  1988  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana - 2a serie  speciale  -  n.  52  del  7
          luglio 1988.