IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 10 della legge citata nel comma precedente con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione dei singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1987), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE, n. 74/132/CEE, n. 75/524/CEE, n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE, concernenti tutte la omologazione parziale dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura; Vista la direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988 con cui viene prescritta per certe categorie di autobus, nonche' per alcune categorie di veicoli a motore destinati al trasporto di merci e rimorchi la dotazione di dispositivi antibloccaggio delle ruote; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 5 settembre 1986; Decreta: Art. 1. I testi degli allegati I e X al decreto ministeriale 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformita' a quanto riportato nell'allegato I al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 942/1973 reca: "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". - La direttiva n. 88/194/CEE, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 92 del 9 aprile 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 52 del 7 luglio 1988.