Art. 1.
        Attivita' teatrali e soggetti per i quali e' previsto
                un intervento finanziario dello Stato
  La  presente  circolare  disciplina,  ai  sensi  della legislazione
vigente,  gli  interventi  finanziari  dello  Stato  utilizzando  gli
stanziamenti  del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle  attivita'  teatrali
di prosa.
  L'attivita'    teatrale    presa    in   considerazione   ai   fini
dell'intervento finanziario dello Stato,  e'  quella  di  produzione,
distribuzione,  esercizio, promozione, perfezionamento professionale,
nonche' rassegne e festivals, realizzata e promossa da:
    a) enti ed istituzioni pubbliche;
    b) istituzioni private a carattere nazionale;
    c)  enti  o  associazioni  stabili  di  produzione  a  iniziativa
pubblica o privata;
    d)  enti  o  associazioni  stabili di produzione e promozione nel
settore  della  ricerca  teatrale  e  del  teatro  per  l'infanzia  e
gioventu';
    e) imprese teatrali private a carattere individuale, collettivo o
cooperativistico;
    d) circuiti territoriali;
    g) organismi di promozione e perfezionamento professionale;
    h) centri universitari teatrali;
    i) enti o associazioni promotori di rassegne o festival.
  Ai  fini  della  presente  circolare  l'anno  teatrale inizia il 1›
settembre  e  si  conclude  il  31   agosto   dell'anno   successivo.
L'attivita' teatrale e' distinta in: "attivita' annuale" e "attivita'
a tempo definito".
  L'attivita'  annuale  produttiva,  distributiva e di esercizio deve
prevedere non meno di centotrenta  giornate  recitative  e  quella  a
tempo  definito,  non  meno  di  settanta  giornate recitative, salvo
quanto previsto dai successivi articoli.
  Per l'attivita' a tempo definito, almeno i due terzi delle giornate
recitative devono essere svolti nel periodo 1› settembre-15 giugno.
  Gli  spettacoli  teatrali  effettuati  all'estero,  nell'ambito  di
tourne'es sovvenzionate a carico degli stanziamenti del  Fondo  unico
dello  spettacolo,  possono essere computati, in misura non superiore
al 10% degli stessi, esclusivamente ai fini  del  raggiungimento  del
numero  minimo  delle  giornate recitative di cui al quarto comma del
presente articolo.
  Gli spettacoli realizzati nell'ambito dei Paesi della CEE, anche se
non  ammessi  ai  suddetti  interventi  finanziari,  possono   essere
ugualmente  considerati,  fermo  restando  il  limite  del  10% degli
stessi, previa motivata istanza sulla quale l'amministrazione sentite
le commissioni consultive della prosa - si esprima favorevolmente.