Art. 1. Attivita' teatrali e soggetti per i quali e' previsto un intervento finanziario dello Stato La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attivita' teatrali di prosa. L'attivita' teatrale presa in considerazione ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' quella di produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonche' rassegne e festivals, realizzata e promossa da: a) enti ed istituzioni pubbliche; b) istituzioni private a carattere nazionale; c) enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica o privata; d) enti o associazioni stabili di produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e gioventu'; e) imprese teatrali private a carattere individuale, collettivo o cooperativistico; d) circuiti territoriali; g) organismi di promozione e perfezionamento professionale; h) centri universitari teatrali; i) enti o associazioni promotori di rassegne o festival. Ai fini della presente circolare l'anno teatrale inizia il 1 settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. L'attivita' teatrale e' distinta in: "attivita' annuale" e "attivita' a tempo definito". L'attivita' annuale produttiva, distributiva e di esercizio deve prevedere non meno di centotrenta giornate recitative e quella a tempo definito, non meno di settanta giornate recitative, salvo quanto previsto dai successivi articoli. Per l'attivita' a tempo definito, almeno i due terzi delle giornate recitative devono essere svolti nel periodo 1 settembre-15 giugno. Gli spettacoli teatrali effettuati all'estero, nell'ambito di tourne'es sovvenzionate a carico degli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, possono essere computati, in misura non superiore al 10% degli stessi, esclusivamente ai fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative di cui al quarto comma del presente articolo. Gli spettacoli realizzati nell'ambito dei Paesi della CEE, anche se non ammessi ai suddetti interventi finanziari, possono essere ugualmente considerati, fermo restando il limite del 10% degli stessi, previa motivata istanza sulla quale l'amministrazione sentite le commissioni consultive della prosa - si esprima favorevolmente.