IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e' assunto a carico del bilancio dello Stato; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati al finanziamento degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonche' alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono accordati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche. 2. L'intervento degli istituti di credito di cui al comma precedente dovra' avvenire nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attivita'. 3. I mutui di cui al primo comma potranno essere concessi nel limite massimo del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo approvato secondo le norme vigenti al momento della deliberazione di approvazione dell'ente mutuatario, ove richiesta, ovvero della deliberazione di approvazione del programma di acquisto e di realizzazione delle strutture e dei sistemi concernenti l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. 4. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati da apposite disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.