IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  20  della  richiamata  legge che,
nell'autorizzare  l'esecuzione  di   un   programma   poliennale   di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di
residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei
relativi  interventi  si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono  autorizzate
ad  effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti  e  con
gli  istituti  e  le  aziende  di  credito all'uopo abilitati secondo
modalita' e procedure da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  20, il quale stabilisce che
l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e'  assunto  a  carico
del bilancio dello Stato;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  mutui  di  cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
destinati  al  finanziamento   degli   interventi   in   materia   di
ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico nonche' alla realizzazione di residenze
per  anziani  e  soggetti  non  autosufficienti,  sono accordati alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dalla
Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti,
dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni  autonome  per  il
finanziamento delle opere pubbliche.
  2.   L'intervento  degli  istituti  di  credito  di  cui  al  comma
precedente dovra' avvenire nel rispetto  delle  norme  legislative  e
statutarie che ne regolano l'attivita'.
  3.  I  mutui  di  cui  al  primo comma potranno essere concessi nel
limite  massimo  del  95%  della  spesa  ammissibile  risultante  dal
progetto  esecutivo  approvato  secondo  le  norme vigenti al momento
della  deliberazione  di  approvazione  dell'ente   mutuatario,   ove
richiesta,  ovvero  della deliberazione di approvazione del programma
di  acquisto  e  di  realizzazione  delle  strutture  e  dei  sistemi
concernenti  l'ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio sanitario
pubblico.
  4.  I  mutui  accordati  dalla  B.E.I. saranno regolati da apposite
disposizioni contenute nei relativi contratti da  stipularsi  tra  il
Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.