IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base  ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con
o  senza  carrozzeria  ed  i  loro rimorchi, esclusi i veicoli che si
spostano  su  rotaia,  debbono  essere  sottoposti  dal Ministero dei
trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione
CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  da  emanare  dal  Ministro  dei
trasporti,  con  propri  decreti,  in  attuazione delle direttive del
Consiglio  o  della  commissione  delle Comunita' europee concernenti
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  l'art.  10  della  stessa  legge  con  cui  viene conferita al
Ministro  dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere obbligatorie, con
propri  decreti,  le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione
di  singoli  dispositivi  o la omologazione di un veicolo, per quanto
riguarda  uno  o  piu'  requisiti,  prima  che  siano  completate  le
prescrizioni  tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE
dei suddetti veicoli;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  la  omologazione  CEE  dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1978, in attuazione alla
direttiva   del   Consiglio   n.   77/649/CEE  (norme  relative  alla
omologazione  parziale  CEE  dei  tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda   il   campo   di   visibilita'  anteriore  del  conducente)
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345
del 12 dicembre 1978);
Visto  il  decreto ministeriale 12 gennaio 1982 con il quale e' stata
data  attuazione  alla  direttiva n. 81/643/CEE ed e' stato differito
dal  1  gennaio  1983,  come originariamente previsto dall'art. 5 del
decreto  ministeriale 6 aprile 1978, al 1 gennaio 1985 il termine per
l'obbligatoria  applicazione,  ai  fini  dell'omologazione nazionale,
delle  prescrizioni CEE concernenti il campo di visibilita' anteriore
del  conducente  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8
giugno 1982);
Visto  il  decreto  ministeriale 30 luglio 1984 con il quale e' stato
differito dal 1 gennaio 1985, come originariamente previsto dall'art.
3  del  decreto  ministeriale  12  gennaio 1982, al 1 gennaio 1989 il
termine  per  l'obbligatoria  applicazione, ai fini dell'omologazione
nazionale  delle prescrizioni CEE concernenti il campo di visibilita'
anteriore del conducente;
Vista  la  direttiva  della  commissione  n.  88/366/CEE con la quale
vengono   apportate   modifiche  ed  integrazioni  alle  prescrizioni
tecniche  della  direttiva n. 77/649/CEE per quanto riguarda il campo
di visibilita' anteriore del conducente dei veicoli a motore:
Ritenuto  di  dover corrispondentemente modificare ed integrare in un
unico  testo le disposizioni dei decreti ministeriali 6 aprile 1978 e
12  gennaio 1982 con i quali sono state emenate prescrizioni conformi
alle direttive n. 77/649/CEE e n. 81/643/CEE:

                              Decreta:

                               Art. 1.

Gli  allegati  elencati nell'art. 4 al presente decreto sostituiscono
dal  1  ottobre  1988  gli  allegati al decreto ministeriale 6 aprile
1978,  come  aggiornati  con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1982,
recanti  norme  relative  alla omologazione CEE dei tipi a motore per
quanto riguarda il campo di visibilita' anteriore del conducente.
                                      NOTE

          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
          -  La  legge n. 942/1973 reca: ricezione nella legislazione
          italiana delle direttive della Comunita' economica  europea
          concernenti  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative  alla  omologazioine  dei  veicoli  a
          motore e dei loro rimorchi.
          -  La  direttiva  della commissione n. 88/366/CEE, e' stata
          pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          economiche   europee   n.   L181   del  12  luglio  1988  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  - 2 serie speciale - n. 72 del 19 settembre 1988.