IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, con il quale gli viene conferito l'incarico di stabilire con propri decreti le norme relative alla omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini; Considerato che, in base al disposto dello stesso articolo, i decreti dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa; Decreta: Art. 1. Per l'omologazione e per gli accertamenti della conformita' della produzione dei sistemi di ritenuta per bambini, si applicano le norme tecniche contenute nel regolamento ECE/ONU n. 44 - emendamento 02, il cui testo, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse: - La legge n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale".