IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto  l'art.  23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, con il quale gli
viene  conferito  l'incarico di stabilire con propri decreti le norme
relative alla omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini;
Considerato che, in base al disposto dello stesso articolo, i decreti
dovranno  essere  in  armonia  con  i  regolamenti emanati in materia
dall'Ufficio  europeo  delle Nazioni Unite, Commissione economica per
l'Europa;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Per  l'omologazione  e  per  gli accertamenti della conformita' della
produzione dei sistemi di ritenuta per bambini, si applicano le norme
tecniche contenute nel regolamento ECE/ONU n. 44 - emendamento 02, il
cui  testo,  allegato  al  presente  decreto,  ne  costituisce  parte
integrante.

          AVVERTENZA:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
          Resta   invariato   il   valore   e  l'efficacia  dell'atto
          legislativo qui trascritto.
 
          Note alle premesse:
           -  La  legge  n.  111/1988  reca: "Norme sulla istituzione
          della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per
          il   conseguimento   delle   patenti  di  guida  e  per  la
          prevenzione e la sicurezza stradale".