IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che impone al Ministro dei trasporti di adottare disposizioni conformi alle direttive CEE.; Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95; Visto il proprio decreto 4 novembre 1987, n. 523; Visto il proprio decreto 4 novembre 1988 con il quale e' stata recepita la direttiva comunitaria n. 88/194/CEE relativa alla dotazione obbligatoria dei dispositivi antibloccaggio delle ruote sotto frenatura, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, sopra citato; Considerato che il Consiglio CEE non ha ancora emanato una direttiva relativa ai dispositivi, previsti dall'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, intesi a rendere gli autoveicoli insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocita' imposti; Decreta: Art. 1. 1. Le normative tecniche previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, saranno stabilite attraverso il recepimento delle corrispondenti direttive CEE. 2. Le date riportate negli articoli 1, 3 e 4 del decreto 11 marzo 1987, n. 95 e quella dell'art. 2 dello stesso provvedimento come modificato dal decreto 4 novembre 1987, n. 523, saranno fissate in conformita' a quanto stabilito nelle corrispondenti direttive. Roma, addi' 25 gennaio 1989 Il Ministro: SANTUZ
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale" (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1987). L'art. 11, comma 1, del predetto decreto prevede che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonche' per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonche' alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocita'. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse". - Il D.M. n. 95/1987 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1987), modificato dal D.M. n. 523/1987 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1987), reca: "Disposizioni relative agli autobus nonche' agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16" (per il testo dell'intero art. 1 del D.M. n. 95/1987 si veda la nota all'art. 1). - Il D.M. 4 novembre 1988, con il quale e' stata recepita la direttiva CEE n. 88/194, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18. Nota all'art. 1: Si trascrive, nell'ordine, il testo dei cinque articoli che compongono il D.M. n. 95/1987 (l'art. 2 e' stato sostituito, nel testo qui riportato, dall'art. 1 del D.M. n. 532/1987; l'art. 5 e' stato sostituito, nel testo che segue, dall'art. 2 dello stesso decreto): "Art. 1 (Omologazione o approvazione). - Successivamente al 31 dicembre 1988 per conseguire l'omologazione od approvazione: a) gli autoveicoli ed i complessi di veicoli la cui massa complessiva in isolato o in combinazione e' superiore a 12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento con idonei dispositivi, insuscettibili di superare, per azione del propulsore, i limiti di velocita' imposti per la categoria cui apppartengono; b) gli autoveicoli trasporto merci la cui massa complessiva e' superiore a 16 t, esclusi i veicoli classificati mezzi d'opera, nonche' i loro rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t e gli autobus interurbani di massa complessiva superiore a 12 t, devono avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con dispositivo che impedisce lo slittamento delle ruote sotto frenatura. Art. 2 (Estensioni di omologazione). - Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazioni per autobus od autoveicoli o rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni. Art. 3 (Prima immatricolazione). - Successivamente al 31 dicembre 1989 non potranno essere immatricolati per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1. Art. 4 (Revisione). - Successivamente al 31 dicembre 1990 sono esclusi dalla circolazione autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi di cui al precedente art. 1. Art. 5 (Disciplina tecnica operativa). - Al piu' entro il 31 dicembre 1988 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU ed in conformita' delle vigenti norme CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto".