IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n.  132,  che
impone  al  Ministro  dei trasporti di adottare disposizioni conformi
alle direttive CEE.;
  Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95;
  Visto il proprio decreto 4 novembre 1987, n. 523;
  Visto  il  proprio  decreto  4  novembre 1988 con il quale e' stata
recepita  la  direttiva  comunitaria  n.  88/194/CEE  relativa   alla
dotazione  obbligatoria  dei  dispositivi  antibloccaggio delle ruote
sotto frenatura,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
lettera  b),  del  decreto  ministeriale  11 marzo 1987, n. 95, sopra
citato;
  Considerato  che  il  Consiglio  CEE  non  ha  ancora  emanato  una
direttiva relativa ai dispositivi, previsti dall'art. 1, lettera  a),
del  decreto  ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, intesi a rendere gli
autoveicoli insuscettibili di superare, per azione del propulsore,  i
limiti di velocita' imposti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   normative  tecniche  previste  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, saranno  stabilite  attraverso  il
recepimento delle corrispondenti direttive CEE.
  2.  Le  date riportate negli articoli 1, 3 e 4 del decreto 11 marzo
1987, n. 95 e quella dell'art.  2  dello  stesso  provvedimento  come
modificato  dal  decreto  4 novembre 1987, n. 523, saranno fissate in
conformita' a quanto stabilito nelle corrispondenti direttive.
   Roma, addi' 25 gennaio 1989
                                                  Il Ministro: SANTUZ
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  D.L.  n.  16/1987  reca:  "Disposizioni urgenti in
          materia di autotrasporto di cose e di  sicurezza  stradale"
          (testo  coordinato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 89 del 16
          aprile 1987). L'art. 11,  comma  1,  del  predetto  decreto
          prevede  che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  il
          Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni
          ECE-ONU, adotta, con  proprio  decreto,  per  gli  autobus,
          nonche' per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto
          di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE  relative
          alla   durata   dei   veicoli,   alla   costruzione,   alle
          caratteristiche tecniche dei dispositivi di  sicurezza,  in
          particolare     pannelli     con    speciali    dispositivi
          retroriflettenti  e  fluorescenti  posteriori  e  laterali,
          strumenti  di  contenimento  degli  spruzzi  di  marcia sul
          bagnato, e dispositivi di frenatura, nonche' alle procedure
          di  omologazione  dei  predetti  veicoli,  anche ai fini di
          rendere i veicoli stessi insuscettibili  di  superare,  per
          azione  del  propulsore,  determinati  valori di velocita'.
          Nell'ipotesi di misure  non  previste  espressamente  dalle
          direttive  CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con
          lo spirito delle direttive stesse".
             -  Il  D.M.  n.  95/1987  (in Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n.  66 del 20 marzo 1987), modificato  dal  D.M.
          n.  523/1987  (in  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          300 del 24 dicembre 1987),  reca:   "Disposizioni  relative
          agli  autobus nonche' agli autoveicoli e rimorchi adibiti a
          trasporto di cose, emanate in  applicazione  dell'art.  11,
          punto  1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16" (per il
          testo dell'intero art. 1 del D.M. n.  95/1987  si  veda  la
          nota all'art. 1).
             -  Il  D.M.  4  novembre  1988,  con  il  quale e' stata
          recepita la direttiva  CEE  n.  88/194,  e'  pubblicato  in
          questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive, nell'ordine, il testo dei cinque articoli
          che compongono il  D.M.  n.  95/1987  (l'art.  2  e'  stato
          sostituito,  nel  testo qui riportato, dall'art. 1 del D.M.
          n. 532/1987; l'art. 5 e' stato sostituito,  nel  testo  che
          segue, dall'art. 2 dello stesso decreto):
             "Art. 1 (Omologazione o approvazione). - Successivamente
          al  31  dicembre  1988  per  conseguire  l'omologazione  od
          approvazione:
               a)  gli  autoveicoli  ed i complessi di veicoli la cui
          massa complessiva in isolato o in combinazione e' superiore
          a  12 t, debbono essere, per costruzione o per allestimento
          con idonei dispositivi,  insuscettibili  di  superare,  per
          azione del propulsore, i limiti di velocita' imposti per la
          categoria cui apppartengono;
               b)  gli  autoveicoli  trasporto  merci  la  cui  massa
          complessiva  e'  superiore  a  16  t,  esclusi  i   veicoli
          classificati  mezzi  d'opera,  nonche'  i  loro rimorchi di
          massa  complessiva  superiore  a  10  t   e   gli   autobus
          interurbani  di  massa complessiva superiore a 12 t, devono
          avere il dispositivo di frenatura di servizio integrato con
          dispositivo  che impedisce lo slittamento delle ruote sotto
          frenatura.
             Art.  2  (Estensioni di omologazione). - Successivamente
          al 31 dicembre  1988  non  sono  rilasciate  estensioni  di
          omologazioni  per autobus od autoveicoli o rimorchi adibiti
          al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni.
            Art.  3 (Prima immatricolazione). - Successivamente al 31
          dicembre 1989 non  potranno  essere  immatricolati  per  la
          prima  volta  autobus,  autoveicoli  e  rimorchi adibiti al
          trasporto  di  cose  privi  dei  dispositivi  di   cui   al
          precedente art. 1.
             Art.  4  (Revisione).  -  Successivamente al 31 dicembre
          1990 sono esclusi dalla circolazione autobus, autoveicoli e
          rimorchi adibiti al trasporto di cose privi dei dispositivi
          di cui al precedente art. 1.
             Art.  5  (Disciplina tecnica operativa). - Al piu' entro
          il 31 dicembre 1988 sono  stabilite,  tenendo  conto  delle
          raccomandazioni  ECE/ONU  ed  in  conformita' delle vigenti
          norme CEE, le normative  tecniche  per  l'attuazione  delle
          misure introdotte nel presente decreto".