IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5
della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale  il  Ministro  dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale o
parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981)  che  stabilisce  quali
siano  le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione
generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 dicembre 1988 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1988) con il quale e' stata
disposta  per  il  1989 la revisione delle autovetture ad uso privato
immatricolate per la prima volta entro il 1978 e non  revisionate  da
oltre un quinquennio nonche' dei rimorchi di massa complessiva fino a
3,5 tonnellate immatricolati entro il 1983 e non revisionati da oltre
un quadriennio;
  Preso  atto  delle  contingenti  difficolta' operative dell'ufficio
provinciale della motorizzazione civile di Milano;
  Tenuto   conto   dell'esigenza,   ripetutamente  prospettata  dalle
associazioni di categoria della provincia di  Milano,  di  assicurare
comunque  la  circolazione  degli  autoveicoli,  nel  rispetto  delle
vigenti norme;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  termini  di  cui  all'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre
1988 citato nelle premesse,  fissati  al  31  marzo,  30  giugno,  30
settembre   e   31   ottobre   sono,   per  il  corrente  anno  1989,
rispettivamente prorogati al 30 giugno, 30 settembre, 30  novembre  e
31  dicembre  limitatamente  ai veicoli, di cui al terzo alinea delle
premesse, immatricolati nella provincia di Milano.
   Roma, addi' 31 marzo 1989
                                                  Il Ministro: SANTUZ