IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981) che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1988) con il quale e' stata disposta per il 1989 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1978 e non revisionate da oltre un quinquennio nonche' dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati entro il 1983 e non revisionati da oltre un quadriennio; Preso atto delle contingenti difficolta' operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano; Tenuto conto dell'esigenza, ripetutamente prospettata dalle associazioni di categoria della provincia di Milano, di assicurare comunque la circolazione degli autoveicoli, nel rispetto delle vigenti norme; Decreta: Art. 1. I termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 1988 citato nelle premesse, fissati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre sono, per il corrente anno 1989, rispettivamente prorogati al 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre limitatamente ai veicoli, di cui al terzo alinea delle premesse, immatricolati nella provincia di Milano. Roma, addi' 31 marzo 1989 Il Ministro: SANTUZ