IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
 Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante norme in materia di
additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:
   3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986;
   31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987;
   27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200/1987;
   24  marzo  1988,  n.  136,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
   25  marzo  1988,  n.  137,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
  Visto,  altresi',  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
marzo  1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario  n.  112  del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di
quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione
di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee e l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sopracitata;
  Vista  la  direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio
1988,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n. L 237 del 27
agosto   1988,  con  la  quale  e'  stato  modificato,  tra  l'altro,
l'allegato  II  della  direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970,
relativi agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il
  disporre   l'ammissione,  in  via  transitoria  della  Maduramicina
  ammonio;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo
1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del
22 dicembre 1988;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  citato  nelle  premesse,  e'  modificato  in
conformita' all'allegato al presente decreto.