IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sopracitata; Vista la direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 237 del 27 agosto 1988, con la quale e' stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativi agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via transitoria della Maduramicina ammonio; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 22 dicembre 1988; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.