IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana; Visto in particolare l'art. 4 di tale provvedimento con il quale e' stata istituita una contabilita' speciale avente autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania"; Vista l'ordinanza n. 11/ PRES del 1 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale sono stati attribuiti all'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e con la quale e' stata rinviata a successivi provvedimenti l'individuazione delle direttive generali nonche' i programmi di massima e l'eventuale scala di priorita'; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Viste le note dell'8 marzo 1989 e del 21 marzo 1989 con le quali il Presidente della regione siciliana ha chiesto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che, sul terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, fosse riservata una somma di L. 600 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99; Vista la nota in data 28 ottobre 1988 con la quale il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un programma di opere rientranti nell'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99, da realizzare nei comuni di Palermo e Catania; Considerato che l'art. 2 della citata legge 28 marzo 1988, n. 99, dichiara di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle citta' di Palermo e Catania e che, di conseguenza, i relativi programmi debbono essere finanziati con priorita' rispetto a tutti gli interventi ammessi a finanziamento con il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno; Considerata la necessita' di introdurre norme volte al coordinamento della disciplina dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, con le disposizioni contenute nella succitata legge 28 marzo 1988, n. 99; Ravvisata altresi' l'opportunita' di assumere ogni iniziativa volta a favorire l'immediata utilizzazione delle somme disponibili; Ritenuta la necessita' di regolamentare le modalita' del pagamento dei compensi spettanti ai professionisti incaricati da enti o amministrazioni per la redazione di studi, indagini e progettazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 e inoltrate all'Ufficio speciale; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente; Dispone: Art. 1. 1. Il finanziamento per l'attuazione del programma, gia' presentato al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle opere aventi ad oggetto gli interventi nelle citta' di Palermo e Catania, dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza dall'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, avviene, in deroga alle procedure previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, mediante l'assegnazione dell'importo di L. 600 miliardi a valere sulle somme che saranno rese disponibili, in sede di predisposizione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, sulla quota assegnata ai sensi della citata legge 1 marzo 1986, n. 64, alla regione siciliana. 2. La somma di cui al precedente comma e' versata, anche in un'unica soluzione - senza necessita' di convenzione con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - alla contabilita' speciale n. 1442/7 intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania", istituita ai sensi dell'art. 4 della ripetuta legge 28 marzo 1988, n. 99. 3. Le procedure di cui ai precedenti commi del presente articolo sono seguite per eventuali ulteriori assegnazioni alla contabilita' speciale.