IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  1›  febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con  il  quale  sono
state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la
tempestiva  realizzazione  delle  opere   pubbliche   nella   regione
siciliana;
  Visto in particolare l'art. 4 di tale provvedimento con il quale e'
stata istituita una contabilita' speciale avente autonomia  contabile
e  amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n.  1041,  ed  intestata  "Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri:
particolari  e  straordinarie  esigenze  delle citta' di Palermo e di
Catania";
  Vista  l'ordinanza  n. 11/ PRES del 1› marzo 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1988, con la  quale  sono  stati
attribuiti  all'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche gli adempimenti connessi
all'attuazione    degli   interventi   previsti   dall'art.   2   del
decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 marzo 1988, n. 99, e con la quale e' stata rinviata a
successivi provvedimenti l'individuazione  delle  direttive  generali
nonche' i programmi di massima e l'eventuale scala di priorita';
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986,  n.  64,  recante  norme  per la
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Viste le note dell'8 marzo 1989 e del 21 marzo 1989 con le quali il
Presidente della regione siciliana ha chiesto  al  Ministro  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno che, sul terzo piano annuale
di attuazione del programma triennale di  sviluppo  del  Mezzogiorno,
fosse  riservata  una  somma  di L. 600 miliardi per la realizzazione
degli interventi di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Vista  la  nota  in  data  28  ottobre  1988  con  la quale il capo
dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi  straordinari
attribuiti  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un programma
di  opere rientranti nell'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99, da
realizzare nei comuni di Palermo e Catania;
  Considerato  che  l'art. 2 della citata legge 28 marzo 1988, n. 99,
dichiara di preminente interesse nazionale  e  di  somma  urgenza  le
opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle citta' di Palermo
e Catania e che, di conseguenza, i relativi programmi debbono  essere
finanziati  con  priorita'  rispetto a tutti gli interventi ammessi a
finanziamento con il terzo piano annuale di attuazione del  programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno;
  Considerata   la   necessita'   di   introdurre   norme   volte  al
coordinamento della disciplina dalla legge 1› marzo 1986, n. 64,  con
le disposizioni contenute nella succitata legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Ravvisata altresi' l'opportunita' di assumere ogni iniziativa volta
a favorire l'immediata utilizzazione delle somme disponibili;
  Ritenuta  la necessita' di regolamentare le modalita' del pagamento
dei  compensi  spettanti  ai  professionisti  incaricati  da  enti  o
amministrazioni  per  la redazione di studi, indagini e progettazioni
effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1› febbraio
1988,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo
1988, n. 99 e inoltrate all'Ufficio speciale;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli ed in deroga ad ogni diversa
disposizione vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il finanziamento per l'attuazione del programma, gia' presentato
al Dipartimento per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
delle  opere aventi ad oggetto gli interventi nelle citta' di Palermo
e Catania, dichiarate di preminente interesse nazionale  e  di  somma
urgenza  dall'art.  2  del  decreto-legge  1›  febbraio  1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  1988,  n.  99,
avviene, in deroga alle procedure previste dalla legge 1› marzo 1986,
n. 64, mediante l'assegnazione dell'importo  di  L.  600  miliardi  a
valere   sulle  somme  che  saranno  rese  disponibili,  in  sede  di
predisposizione del terzo piano annuale di attuazione  del  programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno, sulla quota assegnata ai sensi
della citata legge 1› marzo 1986, n. 64, alla regione siciliana.
  2.  La  somma  di  cui  al  precedente  comma  e' versata, anche in
un'unica soluzione - senza necessita' di  convenzione  con  l'Agenzia
per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - alla contabilita'
speciale n. 1442/7 intestata "Presidente del Consiglio dei  Ministri:
particolari  e  straordinarie  esigenze  delle citta' di Palermo e di
Catania", istituita ai sensi dell'art.  4  della  ripetuta  legge  28
marzo 1988, n. 99.
  3.  Le  procedure  di cui ai precedenti commi del presente articolo
sono seguite per eventuali ulteriori assegnazioni  alla  contabilita'
speciale.