IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Visto  il  telex del 19 maggio 1988 del comune di Montecompatri con
il quale si chiede l'intervento del gruppo nazionale  per  la  difesa
dalle  catastrofi  idrogeologiche  per accertare la pericolosita' del
dissesto;
  Viste  le  risultanze  del verbale di sopralluogo in data 26 luglio
1988 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di pericolo incombente per la pubblica
incolumita';
  Vista  la  nota del comune di Montecompatri n. 14549 del 29 ottobre
1988 con la quale viene  quantificato  sommariamente  in  lire  dieci
miliardi il costo di intervento;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   comunque  la  necessita'  di  consentire  un  immediato
intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la
pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Montecompatri e di
cui  in  premessa,  e'  assegnata  al  comune medesimo la somma di L.
1.000.000.000.