IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Visto il telex del 19 maggio 1988 del comune di Montecompatri con il quale si chiede l'intervento del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosita' del dissesto; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 26 luglio 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Vista la nota del comune di Montecompatri n. 14549 del 29 ottobre 1988 con la quale viene quantificato sommariamente in lire dieci miliardi il costo di intervento; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata comunque la necessita' di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Montecompatri e di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.