IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285, 2
aprile 1951, n. 302, e 17 febbraio 1971, n. 127;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 ottobre 1973, con il quale sono
state determinate le modalita' di accertamento e di  riscossione  dei
contributi  dovuti  dagli  enti cooperativi relativamente al servizio
delle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica  dell'art.  8  del
predetto decreto ministeriale, al fine  di  operare  uno  snellimento
delle  procedure  vigenti per il recupero dei contributi dovuti dagli
enti cooperativi inadempienti;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973
concernente  le  modalita'  di  accertamento  e  di  riscossione  dei
contributi  dovuti  dagli  enti cooperativi relativamente al servizio
delle ispezioni ordinarie e' soppresso.
  Il secondo comma dell'articolo medesimo e' cosi' modificato:
  "I   competenti  U.P.L.M.O.  provvederanno  a  diffidare  gli  enti
cooperativi non aderenti  che  dovessero  risultare  inadempienti  al
pagamento  del contributo - a mezzo lettera raccomandata ed avviso di
ricevimento - ad effettuare, entro dieci giorni dalla ricezione della
diffida stessa, il versamento di quanto dovuto".
   Roma, addi' 29 marzo 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA