IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  26  del  decreto-legge  28  febbraio  1981,  n.  38,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 23 aprile 1981, n. 153,
che  stabilisce  che  gli oneri di ammortamento per la costruzione di
opere  di  edilizia sanitaria pre-riforma gravino sul Fondo sanitario
nazionale di parte corrente;
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  19  settembre  1987, n. 382,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456,
che  prevede,  tra  l'altro,  che  le  rate di ammortamento dei mutui
pre-riforma  per  opere di edilizia sanitaria, dovute dalle regioni e
province  autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e
prestiti per le relative quote di spettanza;
  Visto  l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in
lire  850  miliardi  l'importo  per  l'anno  1988 del Fondo sanitario
nazionale   di   parte  corrente  per  le  attivita'  a  destinazione
vincolata,  da  individuarsi  con decreto del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 22 dicembre
1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata;
  Vista  la  proposta  del  Ministro della sanita' in data 31 gennaio
1989  concernente  la  ripartizione di L. 76.227.728.184 da assegnare
alla Cassa depositi e prestiti, ed alle regioni e province autonome a
valere sulla predetta disponibilita' di lire 850 miliardi;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  sanitario  nazionale  in data 22
dicembre 1988;
                              Delibera:
  A  valere  sulla  quota per attivita' vincolata del Fondo sanitario
nazionale  -  parte  corrente  1988  -  e'  assegnata  alle regioni e
province  autonome  di Trento e Bolzano la somma di L. 76.227.728.184
per  il  finanziamento  degli  oneri di ammortamento dei mutui di cui
all'art.  26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in
legge  23  aprile  1981,  n.  153,  da  imputare  in parte alla Cassa
depositi  e prestiti ed in parte propriamente alle regioni e province
autonome.
  Detto importo e' ripartito secondo l'allegata tabella, che fa parte
integrante della presente deliberazione.
  In  sede  di  prima  applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 19
settembre  1987, n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 456,
gli  oneri accessori connessi ai provvedimenti di trasferimento delle
predette somme alla Cassa depositi e prestiti saranno determinati dal
Ministro  del  tesoro all'atto dell'adozione dei relativi decreti con
imputazione  alla  quota  del  Fondo sanitario nazionale 1988 - parte
corrente vincolata.
   Roma, addi' 30 marzo 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI