IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, che stabilisce che gli oneri di ammortamento per la costruzione di opere di edilizia sanitaria pre-riforma gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 14 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede, tra l'altro, che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza; Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attivita' a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 31 gennaio 1989 concernente la ripartizione di L. 76.227.728.184 da assegnare alla Cassa depositi e prestiti, ed alle regioni e province autonome a valere sulla predetta disponibilita' di lire 850 miliardi; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988; Delibera: A valere sulla quota per attivita' vincolata del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - e' assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 76.227.728.184 per il finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153, da imputare in parte alla Cassa depositi e prestiti ed in parte propriamente alle regioni e province autonome. Detto importo e' ripartito secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione. In sede di prima applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 456, gli oneri accessori connessi ai provvedimenti di trasferimento delle predette somme alla Cassa depositi e prestiti saranno determinati dal Ministro del tesoro all'atto dell'adozione dei relativi decreti con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale 1988 - parte corrente vincolata. Roma, addi' 30 marzo 1989 Il Presidente delegato: FANFANI