IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennita' dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni; Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attivita' a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata; Considerato che il Ministero della sanita' ha acquisito i programmi regionali relativi alla profilassi ed al risanamento degli allevamenti per l'anno 1988; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il Ministro del tesoro con propri decreti ministeriali ha erogato la somma di L. 8.951.098.000 alle regioni e province autonome interessate, per indennita' di abbattimento di animali relative all'esercizio 1988; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 31 gennaio 1989; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988; Delibera: E' assegnata alle regioni e province autonome interessate per le esigenze in materia di risanamento degli allevamenti animali la somma di L. 27.659.287.000 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - a destinazione vincolata. La suddetta somma e' ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Le quote sopra citate del Fondo sanitario nazionale 1988 - parte corrente - saranno erogate secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Roma, addi' 30 marzo 1989 Il Presidente delegato: FANFANI