IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  l'ordinanza  n.  1475/FPC del 3 giugno 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988 con la  quale  e'  stato
concesso  un  finanziamento di L. 3.400.000.000 per i lavori relativi
ai punti 1 e 2 del quadro economico, diviso in quattro  punti,  delle
previsioni  di interventi prioritari allegati alla nota n. 9395 senza
data del comune di Osimo per un totale di L. 6.795.000.000;
  Vista  la  nota del comune di Osimo n. 17759 del 18 agosto 1988 con
la quale si richiede il finanziamento dei  punti  3  e  4  del  sopra
citato quadro economico per L. 3.395.000.000, oltre a un accertamento
del gruppo nazionale per la difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche
per una nuova situazione di incombente pericolo e una parziale deroga
al cambio di destinazione dell'ordinanza 1475/FPC del 3 giugno 1988;
  Viste  le  risultanze  del  gruppo  nazionale  per  la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche del 30 settembre 1988 che ha  accertato  un
nuovo stato di pericolo incombente;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  n.  1475/FPC  del  3  giugno 1988
modificato dall'ordinanza n. 1658/FPC del 24 febbraio 1989 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1989; con la quale viene
concessa la modifica della destinazione dei fondi per far fronte alla
nuova situazione di pericolo per la pubblica incolumita';
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire  per  rimuovere la nuova
situazione di pericolo incombente anche per i punti 3 e 4 della sopra
citata nota del comune di Osimo;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  urgenti  a  tutela della pubblica incolumita'
nella localita' indicata in premessa e' assegnata al comune di  Osimo
la somma di L. 1.500.000.000.