IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista l'ordinanza n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988 con la quale e' stato concesso un finanziamento di L. 3.400.000.000 per i lavori relativi ai punti 1 e 2 del quadro economico, diviso in quattro punti, delle previsioni di interventi prioritari allegati alla nota n. 9395 senza data del comune di Osimo per un totale di L. 6.795.000.000; Vista la nota del comune di Osimo n. 17759 del 18 agosto 1988 con la quale si richiede il finanziamento dei punti 3 e 4 del sopra citato quadro economico per L. 3.395.000.000, oltre a un accertamento del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per una nuova situazione di incombente pericolo e una parziale deroga al cambio di destinazione dell'ordinanza 1475/FPC del 3 giugno 1988; Viste le risultanze del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 30 settembre 1988 che ha accertato un nuovo stato di pericolo incombente; Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 1475/FPC del 3 giugno 1988 modificato dall'ordinanza n. 1658/FPC del 24 febbraio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1989; con la quale viene concessa la modifica della destinazione dei fondi per far fronte alla nuova situazione di pericolo per la pubblica incolumita'; Ravvisata la necessita' di intervenire per rimuovere la nuova situazione di pericolo incombente anche per i punti 3 e 4 della sopra citata nota del comune di Osimo; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumita' nella localita' indicata in premessa e' assegnata al comune di Osimo la somma di L. 1.500.000.000.