IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visti  gli  articoli  16  e 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, nella legge  7  agosto  1986,  n.
462,  riguardanti  i  finanziamenti  per la prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari e con cui  e'  stabilito  l'onere  di
lire  40  miliardi  a  valere  sul Fondo sanitario nazionale di parte
corrente per l'anno 1988;
  Visto  l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in
lire 850 miliardi l'importo  per  l'anno  1988  del  Fondo  sanitario
nazionale   di   parte  corrente  per  le  attivita'  a  destinazione
vincolata, da individuarsi con decreto del  Ministro  della  sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 22 dicembre
1988 che individua le predette attivita' a destinazione vincolata;
  Considerato   che  il  Ministero  della  sanita'  ha  acquisito  le
richieste   pervenute   dalle   regioni   nonche'   dagli    istituti
zooprofilattici   sperimentali,  circa  gli  adeguamenti  organici  e
strutturali dei laboratori e  servizi  di  igiene  pubblica,  servizi
veterinari   delle  U.S.L.  e  dei  citati  istituti  zooprofillatici
sperimentali;
  Vista  la  proposta  del  Ministro della sanita' in data 31 gennaio
1989;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  sanitario  nazionale  in data 22
dicembre 1988;
                              Delibera:
  A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte
corrente quota vincolata  anno  1988  -  e'  assegnata  alle  regioni
interessate  la  somma  di  lire  19  miliardi  per  far  fronte alle
necessita' urgenti in materia  di  prevenzione  e  repressione  delle
sofisticazioni alimentari.
  La suddetta quota viene ripartita secondo l'allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
  L'importo sopracitato sara' erogato secondo quanto disposto ai fini
dello svincolo, dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
   Roma, addi' 30 marzo 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI