IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  27  della  legge  29  marzo 1983, n. 93, che prevede
poteri di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  rapporto  di
pubblico  impiego  con  particolare riferimento all'individuazione di
fabbisogni  di  personale  e   alla   programmazione   del   relativo
reclutamento;
  Visto  l'art.  20  della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente le
procedure  di  reclutamento  a  livello  decentrato  e  tra   diverse
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1988, con il quale all'on.le dott. Paolo  Cirino  Pomicino,  Ministro
senza  portafoglio,  e'  sato  conferito  l'incarico  per la funzione
pubblica;
  Visti  gli  articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18
agosto  1986,  n.  190,  che  prevede le modalita' di svolgimento dei
concorsi unici, anche a livello provinciale;
  Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che estende al
reclutamento dei lavoratori a tempo parziale la normativa vigente  in
materia di reclutamento di personale a tempo pieno;
  Visti  gli  articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, concernenti la  formazione  delle
graduatorie  e la prova selettiva per la costituzione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, pieno o parziale;
  Visto  l'art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il   reclutamento   dei
lavoratori tramite le liste di collocamento;
  Visto  l'art.  19  del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il quale
prevede  che  il  prefetto  rappresenta  nella  provincia  il  potere
esecutivo   e   vigila   sull'andamento   di   tutte   le   pubbliche
amministrazioni  adottando  in   caso   di   urgente   necessita'   i
provvedimenti  indispensabili  al pubblico interesse nei diversi rami
di servizio;
  Visto   il   rapporto  del  prefetto  di  Milano  sulla  situazione
dell'amministrazione periferica dello Stato in Milano e provincia;
  Considerata  l'esigenza  di provvedere con urgenza allo snellimento
delle procedure  di  ammissione  agli  impieghi  nell'amministrazione
statale  operante  nella  provincia  di  Milano, onde far fronte alle
gravi carenze evidenziate in materia  di  reclutamento  dal  predetto
rapporto del prefetto di Milano;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In  via  sperimentale  e  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,
rinnovabili, il prefetto di Milano e' autorizzato, in relazione  alla
costituzione  di  rapporti  a  tempo  determinato per l'attuazione di
progetti obiettivo di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n.
554,  e per le ulteriori esigenze nei settori da individuare ai sensi
del predetto articolo, a coordinare  le  amministrazioni  periferiche
dello  Stato  aventi  sedi  nella  provincia  di  Milano  al  fine di
individuare le esigenze delle amministrazioni medesime e  di  formare
graduatorie  uniche  per profili professionali o qualifiche identiche
od  affini,  procedendo,  a  tal  fine,  al  bando   dell'avviso   di
reclutamento,  alla nomina della commissione e all'approvazione della
graduatoria, ai sensi di quanto previsto negli articoli  3  e  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
  Analogamente  si  provvede  per  l'attuazione  delle  procedure  di
selezione previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56,
e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  limitatamente  al
reclutamento  per  profili  professionali  o  qualifiche   rientranti
nell'ambito di applicazione della norma stessa.