IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede poteri di indirizzo e coordinamento in materia di rapporto di pubblico impiego con particolare riferimento all'individuazione di fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente le procedure di reclutamento a livello decentrato e tra diverse pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, con il quale all'on.le dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' sato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1986, n. 190, che prevede le modalita' di svolgimento dei concorsi unici, anche a livello provinciale; Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che estende al reclutamento dei lavoratori a tempo parziale la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, concernenti la formazione delle graduatorie e la prova selettiva per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale; Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il reclutamento dei lavoratori tramite le liste di collocamento; Visto l'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il quale prevede che il prefetto rappresenta nella provincia il potere esecutivo e vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni adottando in caso di urgente necessita' i provvedimenti indispensabili al pubblico interesse nei diversi rami di servizio; Visto il rapporto del prefetto di Milano sulla situazione dell'amministrazione periferica dello Stato in Milano e provincia; Considerata l'esigenza di provvedere con urgenza allo snellimento delle procedure di ammissione agli impieghi nell'amministrazione statale operante nella provincia di Milano, onde far fronte alle gravi carenze evidenziate in materia di reclutamento dal predetto rapporto del prefetto di Milano; Decreta: Art. 1. In via sperimentale e per un periodo di ventiquattro mesi, rinnovabili, il prefetto di Milano e' autorizzato, in relazione alla costituzione di rapporti a tempo determinato per l'attuazione di progetti obiettivo di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e per le ulteriori esigenze nei settori da individuare ai sensi del predetto articolo, a coordinare le amministrazioni periferiche dello Stato aventi sedi nella provincia di Milano al fine di individuare le esigenze delle amministrazioni medesime e di formare graduatorie uniche per profili professionali o qualifiche identiche od affini, procedendo, a tal fine, al bando dell'avviso di reclutamento, alla nomina della commissione e all'approvazione della graduatoria, ai sensi di quanto previsto negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986. Analogamente si provvede per l'attuazione delle procedure di selezione previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al reclutamento per profili professionali o qualifiche rientranti nell'ambito di applicazione della norma stessa.