IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984,
con il quale  si  stabilisce  che  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  si  provvede  alle  occorrenti modifiche ed
integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  1989,  con  il  quale e' stata fissata al 1› maggio 1989 la
data di entrata in funzione del sistema  di  tesoreria  unica  per  i
nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella A;
  Considerato  che  gli  enti interessati non possono porre in essere
entro il termine  previsto  tutte  le  modifiche  alle  procedure  di
gestione   amministrativo-contabile   necessarie   per  una  corretta
applicazione della normativa sulla tesoreria unica;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
  La  decorrenza  dell'entrata  in  funzione del sistema di tesoreria
unica per i nuovi enti inseriti nella tabella A con  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  citato  nelle  premesse e'
fissata al 1› ottobre 1989.
  Gli enti predetti devono provvedere a versare entro il 29 settembre
nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tutte le disponibilita'
liquide detenute presso le aziende di credito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 aprile 1989
                                      Il Presidente
                               del Consiglio dei Ministri
                                          DE MITA
 
Il Ministro del tesoro
         AMATO