IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale e' stata fissata al 1 maggio 1989 la data di entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella A; Considerato che gli enti interessati non possono porre in essere entro il termine previsto tutte le modifiche alle procedure di gestione amministrativo-contabile necessarie per una corretta applicazione della normativa sulla tesoreria unica; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella A con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato nelle premesse e' fissata al 1 ottobre 1989. Gli enti predetti devono provvedere a versare entro il 29 settembre nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tutte le disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 aprile 1989 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del tesoro AMATO