IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Considerato che presso la pretura di Roma, sezione V civile, sono in corso quattro procedure esecutive nei confronti dell'ambasciata della Repubblica del Sudan in Italia, contrassegnate dai seguenti numeri di ruolo: 21033/88, 26445/88, 26444/88, 21034/88, aventi ad oggetto somme di denaro depositate presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, via Bissolati, 2 (conti correnti numeri 819818 e 50820), come risulta da informazioni fornite il 2 febbraio 1989 dal consigliere dirigente la detta pretura; Vista la istanza dell'ambasciatore in Italia della Repubblica del Sudan, in data 5 novembre 1988, con la quale si chiede, a titolo di reciprocita', in applicazione della legge italiana, che sia negata l'autorizzazione alla prosecuzione delle menzionate procedure esecutive; Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Khartoum risulta che, pur non esistendo nella Repubblica del Sudan leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione sui beni di Stati esteri, la prassi costantemente seguita in proposito applica il criterio che l'autorita' giudiziaria investita della procedura esecutiva, nei casi controversi ed in quelli in cui non sia evidente la distinzione fra atti posti in essere iure imperii o iure gestionis, si consulta con il Ministero degli affari esteri sudanese e gli chiede una dichiarazione, che e' vincolante, concernente "le modalita' e i privilegi sul caso" (v. le comunicazioni in tal senso del Ministero degli affari esteri italiano in data 3 marzo e 21 marzo 1989); che la situazione cosi' rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e la Repubblica del Sudan esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa la inopportunita' di autorizzare la prosecuzione delle procedure esecutive in corso presso la pretura di Roma, in quanto esse rischierebbero di introdurre elementi di turbativa nelle relazioni fra l'Italia e il Sudan, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 23 gennaio 1989; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Sudan, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione delle procedure esecutive in corso presso la pretura di Roma, contrassegnate dai seguenti numeri di ruolo: 21033/88, 26445/88, 26444/88, 21034/88, nei confronti dell'ambasciata della Repubblica del Sudan in Italia. Roma, addi' 13 aprile 1989 Il Ministro: VASSALLI