IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Considerato  che  presso la pretura di Roma, sezione V civile, sono
in corso quattro procedure esecutive  nei  confronti  dell'ambasciata
della  Repubblica  del  Sudan  in Italia, contrassegnate dai seguenti
numeri di ruolo: 21033/88, 26445/88, 26444/88,  21034/88,  aventi  ad
oggetto  somme  di  denaro  depositate  presso la Banca nazionale del
lavoro, sede di Roma, via Bissolati, 2 (conti correnti numeri  819818
e 50820), come risulta da informazioni fornite il 2 febbraio 1989 dal
consigliere dirigente la detta pretura;
  Vista  la  istanza dell'ambasciatore in Italia della Repubblica del
Sudan, in data 5 novembre 1988, con la quale si chiede, a  titolo  di
reciprocita',  in  applicazione  della legge italiana, che sia negata
l'autorizzazione  alla  prosecuzione   delle   menzionate   procedure
esecutive;
  Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata
d'Italia in Khartoum risulta che, pur non esistendo nella  Repubblica
del   Sudan   leggi  nazionali  che  disciplinino  la  materia  della
esecuzione sui beni di Stati esteri, la prassi costantemente  seguita
in   proposito   applica  il  criterio  che  l'autorita'  giudiziaria
investita della procedura  esecutiva,  nei  casi  controversi  ed  in
quelli  in  cui  non  sia  evidente  la distinzione fra atti posti in
essere iure imperii o iure gestionis, si consulta  con  il  Ministero
degli  affari  esteri sudanese e gli chiede una dichiarazione, che e'
vincolante, concernente "le modalita' e i privilegi sul caso" (v.  le
comunicazioni in tal senso del Ministero degli affari esteri italiano
in data 3 marzo e 21 marzo 1989);
   che  la  situazione  cosi'  rappresentata,  anche  in  mancanza di
specifiche  disposizioni  di  legge,  realizza  nella  sostanza,  con
riguardo  alla  prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a
quella  esistente  in   Italia   per   la   sequestrabilita'   e   la
sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di
Stati   esteri,   pure   assoggettate   alla    previa    valutazione
dell'Amministrazione;
   che,  dunque,  nei rapporti fra l'Italia e la Repubblica del Sudan
esiste la condizione di reciprocita' prevista dal regio decreto-legge
30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;
  Attesa  la  inopportunita'  di  autorizzare  la  prosecuzione delle
procedure esecutive in corso presso la pretura  di  Roma,  in  quanto
esse   rischierebbero  di  introdurre  elementi  di  turbativa  nelle
relazioni fra l'Italia e il Sudan, conformemente al  parere  espresso
al  riguardo  dal  Ministero  degli  affari esteri in data 23 gennaio
1989;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Sudan, ai  sensi  e  per  gli
effetti  del  regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito
nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non  autorizza  la  prosecuzione
delle  procedure  esecutive  in  corso  presso  la  pretura  di Roma,
contrassegnate dai seguenti  numeri  di  ruolo:  21033/88,  26445/88,
26444/88,  21034/88,  nei  confronti dell'ambasciata della Repubblica
del Sudan in Italia.
   Roma, addi' 13 aprile 1989
                                                Il Ministro: VASSALLI