IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977,
come modificato dalla legge n. 25 del 1985,  occorre  determinare  il
coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1989 dividendo i costi
che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di  sostenere
per  tale  anno  per fornire i servizi di assistenza alla navigazione
aerea in rotta relativa all'attivita'  aerea  internazionale  per  il
numero delle unita' di servizio previste per tale tipo di attivita';
  Visto   il   decreto-legge  del  4  marzo  1989,  n.  77,  recante:
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di   trasporti   e   concessioni
marittime";
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n.
77/89 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali
e'  determinata  secondo  i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977
come modificata dalla legge n. 25 del 1985;
  Considerato  che  il  numero  delle unita' di servizio previste per
l'attivita' aerea internazionale per il 1989 e' pari a 2.460.669;
  Considerato  che  il  numero  delle unita' di servizio previste per
l'attivita' aerea nazionale e' pari a 590.105;
  Considerato  che  per l'anno 1989 per la tassa di sorvolo nazionale
e' da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 60% ai  sensi
dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge n. 77/89;
  Viste   le  Delibere  n.  5  e  n.  6  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo  nella
seduta del 12 gennaio 1989;
  Udito  il  parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5
maggio 1976, n. 324;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  11 luglio 1977, n. 411, come
modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del  15  febbraio  1985,  il
costo  previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in
rotta  per  l'attivita'  aerea  internazionale  per  l'anno  1989  e'
determinato in L. 172.457.589.768.