IL MINISTRO DEI TRASPORTI Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1989 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attivita' aerea internazionale per il numero delle unita' di servizio previste per tale tipo di attivita'; Visto il decreto-legge del 4 marzo 1989, n. 77, recante: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime"; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 77/89 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e' determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea internazionale per il 1989 e' pari a 2.460.669; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea nazionale e' pari a 590.105; Considerato che per l'anno 1989 per la tassa di sorvolo nazionale e' da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 60% ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge n. 77/89; Viste le Delibere n. 5 e n. 6 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 12 gennaio 1989; Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per l'anno 1989 e' determinato in L. 172.457.589.768.