IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, che  nell'art.  2  determina  la  composizione  del  comparto  di
contrattazione  collettiva  del  personale  dipendente dai Ministeri,
prevedendo  altresi'  la  composizione  delle  delegazioni  di  parte
pubblica  e  sindacale,  abilitate  alla trattativa per la formazione
dell'accordo riguardante il predetto comparto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988    concernente    il    requisito   della   maggiore
rappresentativita'  su  base  nazionale   delle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali;
  Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  delegazione di parte pubblica di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre
la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il
comparto del personale dipendente dai Ministeri, e' composta nel modo
seguente:
   Ministro per la funzione pubblica, Presidente;
   Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;
   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  o
Sottosegretario di Stato, delegato;
   Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario
di Stato, delegato.