1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi; 2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione; 3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione; 4) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi. Dal 1 maggio 1989 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole di interesse relative al semestre novembre 1988/aprile 1989: cedola n. 12 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto; cedola n. 11 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto; cedola n. 8 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,90% netto. Inoltre, dal 16 maggio 1989 e' pagabile, presso le banche sottoindicate, la prima cedola di interesse relativa al semestre novembre 1988/maggio 1989 del prestito di cui al punto 4), nella misura del 5,425% netto: Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Banca Manusardi e C. - Credito romagnolo. Prestiti obbligazionari "1983/1990" 1a e 2a emissione e "1985/2000" 3a emissione. Si comunica inoltre che: a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1989, e' risultato pari all'11,158%; b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto B, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1989, e' risultato pari al 10,619%. Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta pari al 10,9776%, equivalente al tasso semestrale del 5,35%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/ottobre 1989, scadenza 1 novembre 1989, cedola n. 13 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 12 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto. Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verra' considerato: per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,65%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 13a cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dell'8,80%; per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,15%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 12a cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 4,75%. Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terra' conto ed il rimborso delle quote di capitale sara' effettuato alla pari. Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta pari al 10,798%, equivalente al tasso semestrale del 5,25%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/ottobre 1989, scadenza 1 novembre 1989, cedola n. 9, un interesse del 5,25%. Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verra' considerata per il nono semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 9a cedola (0,525%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale e' del 4,98%. Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso. Prestito obbligazionario "1988/1996". Si comunica che: a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1989 e' risultato pari al 12,758%; b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di febbraio e marzo 1989, e' risultato pari al 12,202%; c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,48% equivalente al tasso semestrale del 6,056%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/novembre 1989, scadenza 16 novembre 1989, cedola n. 2, un interesse lordo del 6,50% pari ad un rendimento del 5,687% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. -------------------------------------------------------
N.B. - I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge del 17 novembre 1986, n. 759.