IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' di Cassino, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1981,  n.  1122,   e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1952, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.
948, di istituzione presso la facolta' di ingegneria dell'Universita'
di Cassino del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi di Cassino e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo   l'art.  27,  relativo  al  corso  di  laurea  in  ingegneria
meccanica, con il conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli
articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi
all'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:
  Art.  28.  - E' istituito presso la facolta' di ingegneria il corso
di laurea in ingegneria elettrotecnica, che conferisce la  laurea  in
ingegneria elettrotecnica.
  Art.  29.  -  L'ordinamento  degli  studi  del  corso  di laurea in
ingegneria elettrotecnica e' articolato in un biennio propedeutico  e
in un triennio di applicazione.
  L'ordinamento comprende:
    a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico;
    b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione;
    c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente.
 Gli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere annuali.
  Gli insegnamenti di cui alla lettera c) relativi al corso di laurea
in ingegneria elettrotecnica sono elencati all'art. 31.
  Dai   predetti   elenchi   la  facolta'  trarra',  anno  per  anno,
insegnamenti con i quali formera' gruppi omogenei atti  a  costituire
indirizzi di specializzazione.
  Art.  30.  -  Biennio  propedeutico  - Gli insegnamenti obbligatori
sono:
 1› Anno:
   1) analisi matematica I;
   2) geometria;
   3) fisica I;
   4) chimica;
   5) disegno.
 2› Anno:
   6) analisi matematica II;
   7) meccanica razionale;
   8) fisica II;
   9) tecnologie generali dei materiali;
   10) programmazione dei calcolatori elettronici.
  L'insegnamento  di  tecnologie  generali  dei materiali sostituisce
quello di  geometria  II,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.
  L'insegnamento  di  programmazione  dei  calcolatori elettronici e'
insegnamento obbligatorio nel triennio, anticipato al secondo anno ai
sensi del citato articolo.
  Triennio di applicazione:
   a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:
   11) scienza delle costruzioni;
   12) meccanica applicata alle macchine;
   13) fisica tecnica;
   14) elettrotecnica;
   15) idraulica;
   16) macchine;
   17) macchine elettriche;
   18) elettronica applicata;
   19) misure elettriche;
   20) impianti elettrici.
  b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facolta':
   21) metodi matematici per l'ingegneria;
   22) controlli automatici;
   23) economia applicata all'ingegneria;
   24) elettronica industriale;
   25) tecniche di programmazione.
  c) Quattro insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art.
31 raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di  cui
all'art. 29.
  All'art. 28, relativo agli insegnamenti complementari della facolta
di ingegneria, che per effetto  del  presente  provvedimento  diventa
art. 31 e muta la intestazione in "L'elenco degli insegnamenti cui al
punto c) degli articoli 26 e 29 e' il  seguente:",  sono  aggiunti  i
seguenti insegnamenti:
   comunicazioni elettriche;
   industrie alimentari;
   informatica medica;
   medicina legale;
   produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
   storia del pensiero sociologico;
   strumentazioni biomediche;
   tecnologie alimentari;
   tecnologie biomediche;
   tossicologia forense.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1988
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 142