IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale
attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali
mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70
che   determina  le  quote  dei  tributi  anzidetti  stabilendone  la
commisurazione  all'ammontare  complessivo  dei  versamenti, in conto
competenza  e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto
ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto  l'art.  1, primo comma, della legge 1› febbraio 1989, n. 40,
il  quale  ha  elevato,  per l'anno 1989, dal 15% al 23,906% la quota
dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera
a)  del  primo  comma  dell'art.  8  della  citata  legge  n. 281/70,
determinando  di  conseguenza,  in complessive lire 6.401 miliardi il
fondo comune di cui al predetto art. 8 per il medesimo anno 1989;
  Visto il successivo comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89
il quale prevede che il fondo comune cosi' determinato e' comprensivo
delle  somme  di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile
1976,  n.  386,  all'art.  1  della  legge  29 novembre 1977, n. 891,
all'art.  1-duodecies  del  decreto-legge  18  agosto  1978,  n. 481,
convertito  con  modificazioni,  dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641,
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979
(concernente  il  trasferimento  alle  regioni  ed  ai  comuni  delle
funzioni   di   carattere   assistenziale  non  previdenziale  svolte
dall'INAIL),  all'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
18  aprile  1979  (concernente il trasferimento alle regioni di parte
delle  funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta),
alle  lettere  a)  e  b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26
aprile  1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 16
maggio  1984,  n.  138,  alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio
1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b),  e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;
  Visto  il successivo terzo comma dello stesso art. 1 della legge n.
40/89  il quale prevede che il fondo in questione viene ripartito con
decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite
a  ciascuna  regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene
erogato,  al  netto  delle  somme  a  carico  delle  regioni ai sensi
dell'art.  9  della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 3, comma
2,  della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), in
quote trimestrali;
  Considerato,  inoltre,  che  le  attestazioni  dei presidenti delle
giunte  regionali  certificanti  le  somme  da trattenere a carico di
ciascuna  regione  ai  sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81
per  l'importo  complessivo  di  L.  531.771.982.000  risultano  gia'
prodotte  ed  allegate  ai  decreti interministeriali n. 153333 del 7
aprile   1982  e  n.  133851  del  21  maggio  1983,  ed  ai  decreti
ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre
1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei
conti;
  Visto  il  decreto interministeriale n. 169055 dell'8 ottobre 1988,
registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 20 dicembre 1988, concernente, tra l'altro, l'attribuzione
alle  regioni  del fondo comune per l'anno 1988, previsto dall'art. 8
della legge n. 281/70, comprensivo delle somme di cui alle lettere a)
e b) dell'art. 8, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181, per un
importo complessivo di L. 5.320.394.000.000;
  Visto  il  decreto  n. 183036 del 1› dicembre 1988, registrato alla
Corte  dei  conti,  concernente  l'attribuzione  per l'anno 1988 alle
regioni  Puglia,  Basilicata, Campania, Umbria e Toscana dell'importo
complessivo  di L. 1.100.000.000 ai sensi dell'art. 18, ultimo comma,
della legge 30 aprile 1976, n. 386;
  Visti  i decreti del Ministro della sanita' del 6 e 7 ottobre 1988,
registrati  alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 24 del 30 gennaio 1989 e n. 14 del 18 gennaio
1989,  concernente le somme attribuite per l'anno 1988 alle regioni a
statuto  ordinario ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1977,
n. 891, per un importo complessivo di L. 167.320.246.000;
 Visti  i  decreti  n.  128971  del  29 aprile 1988, n. 153166 del 30
luglio 1988, n. 172273 del 9 novembre 1988, n. 179965 del 28 novembre
1988 e n. 105417 del 3 febbraio 1989, tutti registrati alla Corte dei
conti,  concernenti le somme complessivamente attribuite alle regioni
a  statuto  ordinario  per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 1-duodecies
del   decreto-legge   18   agosto   1987,  n.  481,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  21 ottobre 1978, n. 641, per un importo
complessivo di L. 474.685.767.000;
  Visto  il  decreto  n.  176442 del 9 novembre 1988, registrato alla
Corte  dei  conti,  relativo  all'attribuzione  per  l'anno 1988 alla
regione Veneto della somma di L. 978.571.000 ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 concernente il
trasferimento  alle  regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere
assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL;
  Visto  il  decreto n. 165481 del 30 settembre 1988, registrato alla
Corte  dei  conti,  concernente l'attribuzione alle regioni a statuto
ordinario  della  somma  di  L.  3.000.000.000, di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, relativo al
trasferimento  alle  regioni  da parte delle funzioni amministrative,
del  personale  e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta;
  Considerato  che  relativamente alle somme di cui all'art. 7, comma
1,  lettera  c),  della  legge 16 maggio 1984, n. 138 si e' ancora in
attesa   di   conoscere   dalle   Regioni   a  statuto  ordinario  la
rendicontazione  dell'onere  dalle stesse sostenuto per l'anno 1988 e
che  pertanto  si  rende  necessario accantonare, per intanto, a tale
titolo,  la  somma  di  lire 195 miliardi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), della citata legge n. 40/89;
  Visto  il  decreto  n.  170546 del 13 ottobre 1988, registrato alla
Corte  dei conti, relativo all'attribuzione per l'anno 1988 in favore
delle    regioni    Lombardia    ed   Emilia-Romagna   delle   somme,
rispettivamente, di L. 140.000.000 e di L. 180.000.000 ai sensi delle
leggi 13 agosto 1984, n. 479 e 19 maggio 1986, n. 206;
  Visto  il  decreto  n.  127900  del 20 aprile 1988, registrato alla
Corte  dei  conti,  con  cui  e'  stato  provveduto,  tra l'altro, ad
attribuire per l'anno 1988 alle regioni a statuto ordinario l'importo
complessivo di L. 86.000.000.000 ai sensi del decreto-legge 28 agosto
1987,  n.  355  convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre
1987, n. 434;
  Visto  l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune
per  l'anno  1989,  previsto  dall'art.  8  della  legge  n. 281/70 e
dall'art.  1,  comma 1 e 2, della legge n. 40/89 e' determinato il L.
6.401.000.000.000;
  Visto  l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra
le  regioni  a statuto ordinario dell'importo di L. 6.206.000.000.000
pari  al  fondo  comune  1989  di L. 6.401.000.000.000 al netto della
somma  di  L.  195.000.000.000  di  cui  alla citata legge n. 138/84,
provvisoriamente    accantonata    in    attesa   di   conoscere   la
rendicontazione regionale per l'anno 1988, in proporzione delle quote
complessivamente  attribuite  per  l'anno  1988  alle  regioni  con i
richiamati  decreti,  nonche'  dell'importo  di  L. 5.674.228.018.000
quale  fondo  comune per l'anno 1989, al netto delle riduzioni di cui
all'art.  9  della  legge 10 aprile 1981, n. 151, cosi' come previsto
dal gia' citato art. 1, comma 3, della legge n. 40/89;
  Visto  l'unito  prospetto  n.  3 con il quale e' stato provveduto a
ripartire  tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L.
5.674.228.018.000 in quote trimestrali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  104266  del  23 gennaio 1989,
registrato  alla Corte dei conti, con il quale e' stato provveduto ad
assegnare  e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo
complessivo di L. 758.000.000.000 quale acconto per il primo bimestre
del fondo comune 1989;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;
  Ritenuto   che   sia   necessario  provvedere,  per  intanto,  alla
ripartizione   del   fondo   comune   per   l'anno  1989  determinato
provvisoriamente  in complessive L. 6.206.000.000.000, all'assunzione
dell'impegno  per  l'importo  di L. 2.079.114.009.000 pari al 50% del
fondo  comune  per  l'anno  1989  spettante  alle  regioni  a statuto
ordinario,  al  netto  delle  riduzioni  di  cui  alla  colonna n. 12
dell'allegato  prospetto  n.  2,  ed al netto, altresi', dell'importo
complessivo  di  L.  758.000.000.000  gia'  corrisposto  alle regioni
medesime quale acconto del fondo 1989;
  Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in
favore  delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di
L.  660.557.003.000  quale primo trimestre 1989 al netto dell'importo
di  L.  758.000.000.000  gia'  corrisposto  in  acconto con il citato
decreto  ministeriale  n.  104266  del  23  gennaio  1989  cosi' come
evidenziato alla colonna 3 dell'allegato prospetto n. 4;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1989 che presenta la necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli  uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati
nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.