IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 1, primo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, il quale ha elevato, per l'anno 1989, dal 15% al 23,906% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, determinando di conseguenza, in complessive lire 6.401 miliardi il fondo comune di cui al predetto art. 8 per il medesimo anno 1989; Visto il successivo comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo comune cosi' determinato e' comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434; Visto il successivo terzo comma dello stesso art. 1 della legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo in questione viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), in quote trimestrali; Considerato, inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per l'importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano gia' prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983, ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti; Visto il decreto interministeriale n. 169055 dell'8 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1988, concernente, tra l'altro, l'attribuzione alle regioni del fondo comune per l'anno 1988, previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181, per un importo complessivo di L. 5.320.394.000.000; Visto il decreto n. 183036 del 1 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti, concernente l'attribuzione per l'anno 1988 alle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Umbria e Toscana dell'importo complessivo di L. 1.100.000.000 ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386; Visti i decreti del Ministro della sanita' del 6 e 7 ottobre 1988, registrati alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1989 e n. 14 del 18 gennaio 1989, concernente le somme attribuite per l'anno 1988 alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, per un importo complessivo di L. 167.320.246.000; Visti i decreti n. 128971 del 29 aprile 1988, n. 153166 del 30 luglio 1988, n. 172273 del 9 novembre 1988, n. 179965 del 28 novembre 1988 e n. 105417 del 3 febbraio 1989, tutti registrati alla Corte dei conti, concernenti le somme complessivamente attribuite alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1987, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per un importo complessivo di L. 474.685.767.000; Visto il decreto n. 176442 del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti, relativo all'attribuzione per l'anno 1988 alla regione Veneto della somma di L. 978.571.000 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL; Visto il decreto n. 165481 del 30 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti, concernente l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della somma di L. 3.000.000.000, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, relativo al trasferimento alle regioni da parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta; Considerato che relativamente alle somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138 si e' ancora in attesa di conoscere dalle Regioni a statuto ordinario la rendicontazione dell'onere dalle stesse sostenuto per l'anno 1988 e che pertanto si rende necessario accantonare, per intanto, a tale titolo, la somma di lire 195 miliardi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge n. 40/89; Visto il decreto n. 170546 del 13 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti, relativo all'attribuzione per l'anno 1988 in favore delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna delle somme, rispettivamente, di L. 140.000.000 e di L. 180.000.000 ai sensi delle leggi 13 agosto 1984, n. 479 e 19 maggio 1986, n. 206; Visto il decreto n. 127900 del 20 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti, con cui e' stato provveduto, tra l'altro, ad attribuire per l'anno 1988 alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 86.000.000.000 ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355 convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1987, n. 434; Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1989, previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70 e dall'art. 1, comma 1 e 2, della legge n. 40/89 e' determinato il L. 6.401.000.000.000; Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo di L. 6.206.000.000.000 pari al fondo comune 1989 di L. 6.401.000.000.000 al netto della somma di L. 195.000.000.000 di cui alla citata legge n. 138/84, provvisoriamente accantonata in attesa di conoscere la rendicontazione regionale per l'anno 1988, in proporzione delle quote complessivamente attribuite per l'anno 1988 alle regioni con i richiamati decreti, nonche' dell'importo di L. 5.674.228.018.000 quale fondo comune per l'anno 1989, al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, cosi' come previsto dal gia' citato art. 1, comma 3, della legge n. 40/89; Visto l'unito prospetto n. 3 con il quale e' stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 5.674.228.018.000 in quote trimestrali; Visto il decreto ministeriale n. 104266 del 23 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 758.000.000.000 quale acconto per il primo bimestre del fondo comune 1989; Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65; Ritenuto che sia necessario provvedere, per intanto, alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1989 determinato provvisoriamente in complessive L. 6.206.000.000.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo di L. 2.079.114.009.000 pari al 50% del fondo comune per l'anno 1989 spettante alle regioni a statuto ordinario, al netto delle riduzioni di cui alla colonna n. 12 dell'allegato prospetto n. 2, ed al netto, altresi', dell'importo complessivo di L. 758.000.000.000 gia' corrisposto alle regioni medesime quale acconto del fondo 1989; Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 660.557.003.000 quale primo trimestre 1989 al netto dell'importo di L. 758.000.000.000 gia' corrisposto in acconto con il citato decreto ministeriale n. 104266 del 23 gennaio 1989 cosi' come evidenziato alla colonna 3 dell'allegato prospetto n. 4; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.