Alle amministrazioni centrali
                                  dello Stato;
                                  Alle aziende autonome dello Stato;
                                  Alle ragionerie centrali;
                                  Ai  servizi  ed  uffici  ragioneria
                                  delle  amministrazioni  ed  aziende
                                  autonome dello Stato;
                                  Alle prefetture;
                                  Alle intendenze di finanza;
                                  Alle ragionerie regionali dello
                                  Stato;
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                  Stato;
                                  Alle universita' degli studi;
                                  Ai provveditorati agli studi;
                                  All'Ente ferrovie dello Stato;
                                  Alle direzioni provinciali del
                                  Tesoro;
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Senato della
                                  Repubblica;
                                  Alla Presidenza della Camera dei
                                  deputati;
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri;
                                  Alla Corte costituzionale;
                                  Alla Corte dei conti;
                                  Alla Direzione generale del Tesoro;
                                  Alla   Direzione   generale  per  i
                                  servizi periferici del Tesoro;
                                  Alla Direzione generale degli
                                  istituti di previdenza;
                                  Alle presidenze enti regione;
                                  Alle ragionerie di dette regioni;
                                  Ai commissari governativi presso le
                                  stesse regioni;
                                  All'Istituto postelegrafonici;
                                  Al Consiglio nazionale economia e
                                  lavoro.
 La  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, contiene, agli articoli 5 e 6,
norme relative ai miglioramenti delle pensioni del settore pubblico e
ai benefici per gli ex combattenti.
  In  particolare  l'art. 5 dispone che ai titolari delle pensioni di
cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177,  che  non  abbiano
fruito  dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985,
n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, competono
le   integrazioni   mensili  lorde,  da  corrispondersi  anche  sulla
tredicesima mensilita', di L. 21.500 e di L. 12.000, a decorrere  dal
1›  gennaio  1988,  e di L. 28.000 e di L. 18.000, a decorrere dal 1›
gennaio 1990,  a  seconda  che  siano  provvisti  rispettivamente  di
trattamenti diretti o di riversibilita'.
  Le  stesse  integrazioni  spettano,  inoltre, al personale civile e
militare in quiescenza  con  qualifiche  dirigenziali  ed  equiparate
nonche'  al  personale delle magistrature ordinaria, amministrativa e
contabile e agli avvocati e  procuratori  di  Stato,  che  non  siano
destinatari,  rispettivamente, delle leggi 14 novembre 1987, n. 468 e
6 agosto 1984, n. 425.
  Il  terzo  comma  dell'articolo  in esame stabilisce, infine, che i
miglioramenti di cui sopra sono concessi anche al personale  iscritto
alle  Casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione  generale degli
istituti di previdenza, di cui all'art. 4, primo comma,  della  legge
17  aprile  1985,  n.  141,  e  alla Cassa pensioni degli ufficiali e
aiutanti ufficiali giudiziari, titolari delle pensioni  liquidate  ai
sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16.
  Come  gia' precisato da questo Ministero - Direzione generale per i
servizi periferici, con  la  circolare  telegrafica  n.  196  del  23
gennaio  1989,  hanno titolo alle suindicate integrazioni le seguenti
categorie  di  personale,  titolari  di  pensioni  aventi  decorrenze
anteriori a quelle a fianco di ciascuna riportate:
   personale  civile  dei  Ministeri,  dell'A.N.A.S.,  del  Corpo dei
vigili del fuoco, militari delle Forze armate e dipendenti dei  Corpi
di  polizia,  titolari  di  pensioni aventi decorrenza anteriore al 2
gennaio 1978;
   personale  direttivo, docente e non docente della scuola, titolare
di pensione avente decorrenza anteriore al 2 giugno 1977;
   personale  non  docente  dell'universita',  titolare  di  pensione
avente decorrenza anteriore al 2 marzo 1977;
   personale  docente  dell'Universita'  ex  lettera  A) dell'art. 75
della legge n.  312/1980,  titolare  di  pensione  avente  decorrenza
anteriore al 2 giugno 1977;
  personale docente dell'Universita' ex lettera B) dell'art. 75 della
legge n. 312/1980, titolare di pensione avente  decorrenza  anteriore
al 2 novembre 1978;
   personale  dirigente  civile  e  militare  dello Stato e personale
equiparato, titolare di pensione avente  decorrenza  anteriore  al  2
gennaio 1979;
   magistrati  ordinari,  amministrativi, contabili, militari nonche'
avvocati e procuratori  dello  Stato,  titolari  di  pensioni  aventi
decorrenza anteriore al 2 luglio 1983;
   personale  dipendente  dai  Monopoli e dalle Ferrovie dello Stato,
titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 luglio 1977;
   personale  dipendente  dalle  PP.TT. e dall'Azienda di Stato per i
servizi telefonici, titolare di pensione avente decorrenza  anteriore
al 2 gennaio 1977;
   personale   iscritto   alle   Casse  pensioni  degli  istituti  di
previdenza di cui all'art. 4,  comma  1,  della  legge  n.  141/1985,
titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 febbraio 1981;
   personale iscritto alla Cassa pensione ufficiali giudiziari di cui
all'art. 8 della  legge  n.  16/1986,  titolare  di  pensione  avente
decorrenza anteriore al 2 gennaio 1983;
   personale dirigente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, titolare di pensione avente  decorrenza  anteriore  al  2
gennaio 1979.
  I  miglioramenti  in  questione  sono  attribuiti  d'ufficio  dalle
direzioni provinciali del Tesoro, nelle misure e  dalle  date  dianzi
specificate,  sulle  pensioni dirette aventi le decorrenze originarie
sopra indicate e su quelle di riversibilita'  concesse  anteriormente
al 2 gennaio 1988.
  Per  i  trattamenti di riversibilita' decorrenti dal 2 gennaio 1988
dovra' essere prima ricostruita la pensione teorica diretta spettante
al  1›  gennaio  1988,  comprensiva  dell'integrazione  mensile di L.
21.500  e  rivalutata  fino  al  giorno  di  morte  del   de   cuius;
successivamente   dovra'   essere   rideterminata   la   pensione  di
riversibilita' sulla base della percentuale in godimento.
  Analogamente  si procedera' per le pensioni aventi decorrenza dal 2
gennaio 1990.
  Per  i  trattamenti di riversibilita' attribuiti con decorrenza tra
il 2 gennaio 1988 e il 1› gennaio 1990, spetta, da quest'ultima data,
l'integrazione mensile lorda di L. 18.000.
  Sulle  pensioni ad onere ripartito, le integrazioni di che trattasi
dovranno essere commisurate alla quota a carico dello  Stato,  mentre
sui  trattamenti  di riversibilita', ripartiti fra piu' compartecipi,
tali integrazioni dovranno essere  corrisposte  in  proporzione  alla
quota assegnata a ciascuno di essi.
  E'  appena  il  caso  di  precisare  che  per le riliquidazioni dei
trattamenti di riversibilita' decorrenti dal 2 gennaio 1988 e  dal  2
gennaio  1990  non  si  rende  necessaria l'adozione di provvedimento
formale, ove previsto, ne' ulteriore  provvedimento  di  conferma  da
parte  delle  competenti  amministrazioni, se derivanti da decessi in
attivita'  di  servizio,  trattandosi  di   miglioramenti   economici
conferiti  d'ufficio a cura delle direzioni provinciali del Tesoro, a
norma del quinto comma dell'art. 5.
  L'art.  6  prevede la concessione, a decorrere dal 1› gennaio 1989,
di una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico  nella
misura di L. 30.000 mensili, a favore dei titolari di pensioni aventi
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, che appartengano ad  una  delle
categorie  previste  dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni.
  La predetta disposizione, per effetto di quanto stabilito dall'art.
6, comma 4, della legge n. 140/1985, si applica anche ai titolari  di
trattamenti  di  quiescenza  liquidati dalle amministrazioni statali,
dalle aziende  autonome,  dalle  casse  pensioni  amministrate  dalla
Direzione  generale  degli  istituti  di previdenza del Ministero del
tesoro nonche' dall'Ente ferrovie dello Stato.
  Pertanto,  allo scopo di agevolare l'individuazione, da parte delle
competenti  amministrazioni,  dei   soggetti   a   cui   compete   la
maggiorazione in parola, si fa presente che destinatarie del predetto
beneficio sono le categorie di cui alla citata legge n. 336/70 e alle
leggi  8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, qui di seguito
indicate:
   ex combattenti guerre 1915-1918, 1935-1936 e 1940-1945;
   partigiani combattenti;
   mutilati  ed  invalidi  di  guerra, mutilati ed invalidi civili di
guerra  e  reduci  civili  dalla  deportazione  o   dall'internamento
divenuti  inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita'
contratte a causa della deportazione o dell'internamento;
   vedove di guerra;
   profughi;
   organi di guerra o di caduti per fatto di guerra;
   deportati;
   perseguitati politici o razziali.
 
                                * * *
 
  La  maggiorazione  va  corrisposta a seguito di esplicita richiesta
dell'interessato, il quale deve dichiarare, fra l'altro, che  non  ha
usufruito,  o  non  ha  titolo  a fruire, dei benefici previsti dalla
predetta legge n. 336/70 e che non ha chiesto il beneficio  in  altro
ordinamento pensionistico.
  Per effetto dei commi 3 e 7 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, le maggiorazioni sono da  considerare  parte  integrante  del
trattamento  di pensione a tutti gli effetti. Pertanto, sono soggette
alle perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni.
  Non  hanno  comunque  titolo  alla maggiorazione i superstiti degli
aventi diritto deceduti anteriormente al 31 dicembre  1988,  data  di
entrata  in  vigore della legge n. 544/88, oppure dopo tale data, nel
caso in cui non abbiano richiesto la maggiorazione in questione.
  Il  beneficio viene concesso dalle direzioni provinciali del Tesoro
che  amministrano   le   relative   partite   di   pensione,   dietro
presentazione  di  apposita  istanza,  cui  deve  essere allegata una
dichiarazione   resa   dai   richiedenti,   in   sostituzione   della
certificazione     comprovante     il    possesso    dei    requisiti
combattentistici. Tale dichiarazione, gia' prevista dall'art.  7-bis,
introdotto  nella  legge n. 140/1985 dall'art. 1 della legge 16 marzo
1987, n. 114, e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4
gennaio 1968, n. 15.
  La   domanda   dovra'  essere  redatta  secondo  l'apposito  modulo
allegato, recante anche la dichiarazione di cui sopra.
  Si  rammenta  che,  ai  sensi  della circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre  1968,  richiamata
nella   successiva   circolare   20   dicembre  1988,  n.  26779,  la
liquidazione del beneficio di che trattasi deve  essere  disposta  in
base alla dichiarazione resa dall'interessato.
  Soltanto  nel  caso in cui dovessero sussistere seri e validi dubbi
circa la veridicita' della  dichiarazione,  le  competenti  direzioni
provinciali   del   Tesoro,   dopo   l'attribuzione   del  beneficio,
chiederanno conferma del provvedimento adottato alle  amministrazioni
e  alle gestioni pensionistiche che hanno liquidato il trattamento di
quiescenza.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono invitate a provvedere alla
massima  diffusione  della  presente  circolare  che  viene  diramata
d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
                                                   Il Ministro: AMATO