Alle amministrazioni centrali dello Stato; Alle aziende autonome dello Stato; Alle ragionerie centrali; Ai servizi ed uffici ragioneria delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato; Alle prefetture; Alle intendenze di finanza; Alle ragionerie regionali dello Stato; Alle ragionerie provinciali dello Stato; Alle universita' degli studi; Ai provveditorati agli studi; All'Ente ferrovie dello Stato; Alle direzioni provinciali del Tesoro; e, per conoscenza: Alla Presidenza del Senato della Repubblica; Alla Presidenza della Camera dei deputati; Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alla Corte costituzionale; Alla Corte dei conti; Alla Direzione generale del Tesoro; Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro; Alla Direzione generale degli istituti di previdenza; Alle presidenze enti regione; Alle ragionerie di dette regioni; Ai commissari governativi presso le stesse regioni; All'Istituto postelegrafonici; Al Consiglio nazionale economia e lavoro. La legge 29 dicembre 1988, n. 544, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, contiene, agli articoli 5 e 6, norme relative ai miglioramenti delle pensioni del settore pubblico e ai benefici per gli ex combattenti. In particolare l'art. 5 dispone che ai titolari delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non abbiano fruito dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, competono le integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita', di L. 21.500 e di L. 12.000, a decorrere dal 1 gennaio 1988, e di L. 28.000 e di L. 18.000, a decorrere dal 1 gennaio 1990, a seconda che siano provvisti rispettivamente di trattamenti diretti o di riversibilita'. Le stesse integrazioni spettano, inoltre, al personale civile e militare in quiescenza con qualifiche dirigenziali ed equiparate nonche' al personale delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile e agli avvocati e procuratori di Stato, che non siano destinatari, rispettivamente, delle leggi 14 novembre 1987, n. 468 e 6 agosto 1984, n. 425. Il terzo comma dell'articolo in esame stabilisce, infine, che i miglioramenti di cui sopra sono concessi anche al personale iscritto alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, e alla Cassa pensioni degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, titolari delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Come gia' precisato da questo Ministero - Direzione generale per i servizi periferici, con la circolare telegrafica n. 196 del 23 gennaio 1989, hanno titolo alle suindicate integrazioni le seguenti categorie di personale, titolari di pensioni aventi decorrenze anteriori a quelle a fianco di ciascuna riportate: personale civile dei Ministeri, dell'A.N.A.S., del Corpo dei vigili del fuoco, militari delle Forze armate e dipendenti dei Corpi di polizia, titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 gennaio 1978; personale direttivo, docente e non docente della scuola, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 giugno 1977; personale non docente dell'universita', titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 marzo 1977; personale docente dell'Universita' ex lettera A) dell'art. 75 della legge n. 312/1980, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 giugno 1977; personale docente dell'Universita' ex lettera B) dell'art. 75 della legge n. 312/1980, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 novembre 1978; personale dirigente civile e militare dello Stato e personale equiparato, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1979; magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonche' avvocati e procuratori dello Stato, titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 luglio 1983; personale dipendente dai Monopoli e dalle Ferrovie dello Stato, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 luglio 1977; personale dipendente dalle PP.TT. e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1977; personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 141/1985, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 febbraio 1981; personale iscritto alla Cassa pensione ufficiali giudiziari di cui all'art. 8 della legge n. 16/1986, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1983; personale dirigente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1979. I miglioramenti in questione sono attribuiti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, nelle misure e dalle date dianzi specificate, sulle pensioni dirette aventi le decorrenze originarie sopra indicate e su quelle di riversibilita' concesse anteriormente al 2 gennaio 1988. Per i trattamenti di riversibilita' decorrenti dal 2 gennaio 1988 dovra' essere prima ricostruita la pensione teorica diretta spettante al 1 gennaio 1988, comprensiva dell'integrazione mensile di L. 21.500 e rivalutata fino al giorno di morte del de cuius; successivamente dovra' essere rideterminata la pensione di riversibilita' sulla base della percentuale in godimento. Analogamente si procedera' per le pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 1990. Per i trattamenti di riversibilita' attribuiti con decorrenza tra il 2 gennaio 1988 e il 1 gennaio 1990, spetta, da quest'ultima data, l'integrazione mensile lorda di L. 18.000. Sulle pensioni ad onere ripartito, le integrazioni di che trattasi dovranno essere commisurate alla quota a carico dello Stato, mentre sui trattamenti di riversibilita', ripartiti fra piu' compartecipi, tali integrazioni dovranno essere corrisposte in proporzione alla quota assegnata a ciascuno di essi. E' appena il caso di precisare che per le riliquidazioni dei trattamenti di riversibilita' decorrenti dal 2 gennaio 1988 e dal 2 gennaio 1990 non si rende necessaria l'adozione di provvedimento formale, ove previsto, ne' ulteriore provvedimento di conferma da parte delle competenti amministrazioni, se derivanti da decessi in attivita' di servizio, trattandosi di miglioramenti economici conferiti d'ufficio a cura delle direzioni provinciali del Tesoro, a norma del quinto comma dell'art. 5. L'art. 6 prevede la concessione, a decorrere dal 1 gennaio 1989, di una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili, a favore dei titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, che appartengano ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni. La predetta disposizione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 140/1985, si applica anche ai titolari di trattamenti di quiescenza liquidati dalle amministrazioni statali, dalle aziende autonome, dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonche' dall'Ente ferrovie dello Stato. Pertanto, allo scopo di agevolare l'individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, dei soggetti a cui compete la maggiorazione in parola, si fa presente che destinatarie del predetto beneficio sono le categorie di cui alla citata legge n. 336/70 e alle leggi 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, qui di seguito indicate: ex combattenti guerre 1915-1918, 1935-1936 e 1940-1945; partigiani combattenti; mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili di guerra e reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita' contratte a causa della deportazione o dell'internamento; vedove di guerra; profughi; organi di guerra o di caduti per fatto di guerra; deportati; perseguitati politici o razziali. * * * La maggiorazione va corrisposta a seguito di esplicita richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare, fra l'altro, che non ha usufruito, o non ha titolo a fruire, dei benefici previsti dalla predetta legge n. 336/70 e che non ha chiesto il beneficio in altro ordinamento pensionistico. Per effetto dei commi 3 e 7 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, le maggiorazioni sono da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Pertanto, sono soggette alle perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni. Non hanno comunque titolo alla maggiorazione i superstiti degli aventi diritto deceduti anteriormente al 31 dicembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 544/88, oppure dopo tale data, nel caso in cui non abbiano richiesto la maggiorazione in questione. Il beneficio viene concesso dalle direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le relative partite di pensione, dietro presentazione di apposita istanza, cui deve essere allegata una dichiarazione resa dai richiedenti, in sostituzione della certificazione comprovante il possesso dei requisiti combattentistici. Tale dichiarazione, gia' prevista dall'art. 7-bis, introdotto nella legge n. 140/1985 dall'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 114, e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15. La domanda dovra' essere redatta secondo l'apposito modulo allegato, recante anche la dichiarazione di cui sopra. Si rammenta che, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, richiamata nella successiva circolare 20 dicembre 1988, n. 26779, la liquidazione del beneficio di che trattasi deve essere disposta in base alla dichiarazione resa dall'interessato. Soltanto nel caso in cui dovessero sussistere seri e validi dubbi circa la veridicita' della dichiarazione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro, dopo l'attribuzione del beneficio, chiederanno conferma del provvedimento adottato alle amministrazioni e alle gestioni pensionistiche che hanno liquidato il trattamento di quiescenza. Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a provvedere alla massima diffusione della presente circolare che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Il Ministro: AMATO