LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti; Ritenuta la opportunita' di aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti vigente alla luce della esperienza gestionale maturata e sulla base dei programmi di sviluppo della regione; Visto il nuovo piano regolatore generale degli acquedotti all'uopo predisposto a cura del dipartimento assetto del territorio i cui criteri informatori possono cosi' sintetizzarsi: individuazione di tutte le necessita' idropotabili in relazione al migliorato tenore di vita della popolazione, allo sviluppo socio-economico della regione, alla presenza di numerosi insediamenti sparsi abbisognevoli di servizi autonomi indipendenti dal centro urbano ed alla incidenza sui consumi, in alcuni periodi dell'anno, del rientro di numerosi emigrati; valutazione dei consumi di acqua con caratteristiche potabili per attivita' industriale, artigianale, turistica ed agricola; priorita' dell'uso potabile nella utilizzazione delle risorse idriche armonizzato e coordinato con gli usi congiunti delle acque a fini agricoli e industriali; utilizzazione dele fonti tradizionali e cioe' le sorgenti in base alla portata minima e non a quella media in quanto solo su tale portata si puo' fare sicuro affidamento; utilizzazione per uso potabile anche delle acque di invaso per integrare quelle di sorgente che non sono sufficienti per far fronte, in tutti i periodi dell'anno, alle accresciute esigenze. Udita la relazione dell'assessore al dipartimento assetto del territorio; Rilevato che gli aggiornamenti e le modifiche previste nel nuovo piano regolatore generale degli acquedotti non solo concernono l'utilizzazione all'interno del territorio regionale delle risorse idriche ma comportano anche una diversa attribuzione delle risorse stesse tra le regioni (Puglia e Calabria); Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo comma, lettera a), che dispone la delega alle regioni delle funzioni concernenti gli aggiornamenti e le modifiche del pi- ano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse; Visto l'art. 91 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, secondo comma, art. 4, che riserva allo Stato, tra l'altro, le funzioni concernenti l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti che comportino una diversa distribuzione delle risorse idriche tra le regioni da esercitare sentite le regioni interessate e tenendo conto delle esigenze da queste espresse; Ritenuto pertanto, che secondo il criterio di riparto delle competenze, e cioe' quello del carattere "interregionale" o "endoregionale" degli effetti concreti che la modifica del piano produce sulla distribuzione delle "risorse idriche" occorre procedere all'adozione del piano di che trattasi per la parte in cui la modifica esaurisce i propri effetti all'interno della regione ai sensi dell'art. 90 mentre e' necessario proporre ai competenti organi dello Stato i provvedimenti ai sensi dell'art.91, secondo comma, per quanto riguarda le modifiche che producano i loro effetti anche nei confronti di altre regione; Visto l'art. 51 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1778; Visto il voto n. 1126 del 25 gennaio 1988 con il quale il C.T.A. si e' espresso favorevolmente sul nuovo piano regolatore generale degli acquedotti della Basilicata; Ad unanimita' di voti; Delibera 1) di adottare, per la parte in cui la modifica esaurisce i propri effetti all'interno della regione, ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1987 il nuovo piano regolatore generale degli acquedotti della Basilicata nella formulazione risultante dall'allegato elaborato che forma parte integrante della presente deliberazione; 2) di proporre agli organi competenti dello Stato ai sensi dell'art. 91, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 l'approvazione del nuovo piano regolatore generale delle acque che costituisce aggiornamento e modifica al vigente piano regolatore generale delle acque della Basilicata, che comporta una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni interessate quali risultano dall'allegato elaborato di cui al precedente art. 1; 3) di disporre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata anche ai sensi dell'art. 5 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 4) di incaricare il dipartimento assetto del territorio dell'istruttoria delle eventuali osservazioni che i comuni e gli enti interessati dovessero presentare entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto, previa acquisizione del parere del C.C.T.A. Potenza, addi' 8 settembre 1988 Il presidente: MICHETTI