LA   GIUNTA   REGIONALE  Vista  la  legge  4
febbraio 1963, n. 129, concernente il piano regolatore generale degli
acquedotti;   Ritenuta   la   opportunita'  di  aggiornare  il  piano
regolatore   generale   degli  acquedotti  vigente  alla  luce  della
esperienza gestionale maturata e sulla base dei programmi di sviluppo
della  regione;  Visto  il  nuovo  piano  regolatore  generale  degli
acquedotti  all'uopo  predisposto a cura del dipartimento assetto del
territorio  i  cui  criteri  informatori possono cosi' sintetizzarsi:
individuazione  di  tutte  le necessita' idropotabili in relazione al
migliorato   tenore   di   vita   della  popolazione,  allo  sviluppo
socio-economico della regione, alla presenza di numerosi insediamenti
sparsi  abbisognevoli  di  servizi  autonomi  indipendenti dal centro
urbano  ed  alla  incidenza sui consumi, in alcuni periodi dell'anno,
del  rientro  di  numerosi emigrati; valutazione dei consumi di acqua
con  caratteristiche potabili per attivita' industriale, artigianale,
turistica    ed   agricola;   priorita'   dell'uso   potabile   nella
utilizzazione  delle risorse idriche armonizzato e coordinato con gli
usi   congiunti   delle   acque   a   fini  agricoli  e  industriali;
utilizzazione  dele  fonti  tradizionali  e cioe' le sorgenti in base
alla  portata  minima  e  non  a  quella media in quanto solo su tale
portata  si  puo'  fare  sicuro  affidamento;  utilizzazione  per uso
potabile anche delle acque di invaso per integrare quelle di sorgente
che  non  sono  sufficienti  per  far  fronte,  in  tutti  i  periodi
dell'anno,    alle   accresciute   esigenze.   Udita   la   relazione
dell'assessore  al  dipartimento assetto del territorio; Rilevato che
gli  aggiornamenti e le modifiche previste nel nuovo piano regolatore
generale   degli   acquedotti  non  solo  concernono  l'utilizzazione
all'interno   del  territorio  regionale  delle  risorse  idriche  ma
comportano anche una diversa attribuzione delle risorse stesse tra le
regioni  (Puglia  e  Calabria);  Visto  l'art.  90  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, secondo comma,
lettera  a),  che  dispone  la  delega  alle  regioni  delle funzioni
concernenti  gli  aggiornamenti e le modifiche del pi- ano regolatore
generale  degli  acquedotti  riguardanti le risorse idriche destinate
dal  piano  a  soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori
regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse; Visto l'art.
91  del  predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica, secondo
comma,  art.  4,  che  riserva  allo  Stato, tra l'altro, le funzioni
concernenti   l'imposizione  dei  vincoli,  gli  aggiornamenti  e  le
modifiche  del  piano  generale  degli  acquedotti che comportino una
diversa  distribuzione  delle  risorse  idriche  tra  le  regioni  da
esercitare  sentite  le  regioni  interessate  e  tenendo conto delle
esigenze  da  queste  espresse;  Ritenuto  pertanto,  che  secondo il
criterio  di  riparto  delle competenze, e cioe' quello del carattere
"interregionale"  o  "endoregionale"  degli  effetti  concreti che la
modifica   del  piano  produce  sulla  distribuzione  delle  "risorse
idriche" occorre procedere all'adozione del piano di che trattasi per
la  parte  in  cui la modifica esaurisce i propri effetti all'interno
della  regione ai sensi dell'art. 90 mentre e' necessario proporre ai
competenti  organi  dello Stato i provvedimenti ai sensi dell'art.91,
secondo  comma, per quanto riguarda le modifiche che producano i loro
effetti  anche  nei  confronti  di altre regione; Visto l'art. 51 del
testo  unico  sulle  acque  e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n.
1778;  Visto  il  voto  n.  1126  del 25 gennaio 1988 con il quale il
C.T.A.  si  e'  espresso  favorevolmente  sul  nuovo piano regolatore
generale degli acquedotti della Basilicata; Ad unanimita' di voti;
                                Delibera 1) di adottare, per la parte
in  cui  la  modifica  esaurisce  i  propri effetti all'interno della
regione,  ai  sensi  del  secondo comma, lettera a), dell'art. 90 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 616/1987 il nuovo piano
regolatore   generale   degli   acquedotti   della  Basilicata  nella
formulazione  risultante  dall'allegato  elaborato  che  forma  parte
integrante  della  presente deliberazione; 2) di proporre agli organi
competenti  dello  Stato ai sensi dell'art. 91, punto 4), del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 616/1977 l'approvazione del nuovo
piano regolatore generale delle acque che costituisce aggiornamento e
modifica  al  vigente  piano  regolatore  generale  delle acque della
Basilicata,  che  comporta  una  diversa  distribuzione delle riserve
idriche  tra  le  regioni  interessate  quali risultano dall'allegato
elaborato   di   cui   al  precedente  art.  1;  3)  di  disporre  la
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  nel
Bollettino   ufficiale   della  regione  Basilicata  anche  ai  sensi
dell'art.  5  del  testo  unico  11  dicembre  1933,  n.  1775; 4) di
incaricare  il  dipartimento  assetto del territorio dell'istruttoria
delle  eventuali  osservazioni  che  i  comuni e gli enti interessati
dovessero  presentare  entro  il  termine  di 90 giorni dalla data di
pubblicazione  del  progetto,  previa  acquisizione  del  parere  del
C.C.T.A. Potenza, addi' 8 settembre 1988
                                              Il presidente: MICHETTI