IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 741, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita', e' aggiunta la scuola per tecnici in biotecnologie. Dopo l'art. 561, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie come appresso riportato: Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie Art. 562. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica di laboratorio e nell'industria. La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie. Art. 563. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 564. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia, la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, la facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Genova. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 565. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) primo semestre: fisica I; matematica I; chimica generale; chimica organica e macromolecolare; biologia della cellula; b) secondo semestre: fisica II ed informatica; matematica II; chimica e biochimica macromolecolare; statistica biomedica e biometria; biochimica speciale ed enzimologia; strumentazione biomedica. 2 Anno: termodinamica; principi di ingegneria biochimica; morfologia e morfogenesi; genetica; biologia e fisiologia dei microorganismi; biofisica e fisiologia; immunologia; tecnologie cellulari I; tecnologie biomolecolari I. 3 Anno: patologia generale patologia molecolare; tecnologie cellulari II; tecnologie biomolecolari II; tecnologie dei processi di fermentazione industriali; tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare; applicazioni biotecnologiche alla diagnostica; applicazioni biotecnologiche alla terapia. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 566. - Durante i tre anni di corso gli allievi dovranno frequentare i laboratori afferenti alla scuola stessa o ad altre strutture con essa convenzionate. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 567. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1989 Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 68