IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di Genova e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  741,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita', e' aggiunta la scuola per tecnici  in
biotecnologie.
  Dopo  l'art.  561,  sono  inseriti,  con il conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi,  gli  articoli  relativi
alla scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie come
appresso riportato:
                    Scuola diretta a fini speciali
                     per tecnici in biotecnologie
  Art.  562.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici in biotecnologie presso l'Universita' degli studi di  Genova.
  La  scuola  ha  per  fine  la  formazione  professionale di tecnici
provvisti  di  conoscenze  scientifiche  di  base  e  generali  e  di
conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro
applicazioni  nella  ricerca,  nella  diagnostica  di  laboratorio  e
nell'industria.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.
  Art.  563.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.
  Art. 564. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, la
facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Genova.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 565. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   a) primo semestre:
    fisica I;
    matematica I;
    chimica generale;
    chimica organica e macromolecolare;
    biologia della cellula;
    b) secondo semestre:
    fisica II ed informatica;
    matematica II;
    chimica e biochimica macromolecolare;
    statistica biomedica e biometria;
    biochimica speciale ed enzimologia;
    strumentazione biomedica.
  2› Anno:
   termodinamica;
   principi di ingegneria biochimica;
   morfologia e morfogenesi;
   genetica;
   biologia e fisiologia dei microorganismi;
   biofisica e fisiologia;
   immunologia;
   tecnologie cellulari I;
   tecnologie biomolecolari I.
  3› Anno:
   patologia generale patologia molecolare;
   tecnologie cellulari II;
   tecnologie biomolecolari II;
   tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
   tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
   applicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
   applicazioni biotecnologiche alla terapia.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  566.  -  Durante  i  tre  anni  di corso gli allievi dovranno
frequentare i laboratori afferenti alla  scuola  stessa  o  ad  altre
strutture con essa convenzionate.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 567. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1989
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 68