IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio  decreto  n.  251666/66-AU-158 in data 20 aprile
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio  1988,
con  cui  e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in
ECU con  godimento  26  aprile  1988,  di  durata  quadriennale,  per
l'importo di 500 milioni di ECU;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  254118  in  data  13 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988,  con
cui  e'  stato  rettificato  il  suddetto provvedimento del 20 aprile
1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli,
il  deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione
centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei
titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   16   del  richiamato  decreto
ministeriale in data 20 aprile 1988, con cui, tra l'altro,  e'  stata
affidata  alla  Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative
al  pagamento  degli  interessi  sui  titoli  ed  al   rimborso   dei
certificati  emessi,  prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette
operazioni, sia all'interno che all'esterno, sarebbero stati regolati
con separato decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
finanziario, verranno messi dal Tesoro  a  disposizione  della  Banca
d'Italia  il  26  aprile  di ogni anno, a partire dal 26 aprile 1989,
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto
ministeriale in data 20 aprile 1988, citato nelle premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione  centrale".  I
mandati  verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni
prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 26 aprile  di
ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera'  a  comunicare  al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.