Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Vinschgauer"). Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, e' quella proposta dagli interessati e ricade nel territorio dei comuni di Parcines, Naturno, Castelbello-Ciardes, Laces e Silandro, tutti in provincia di Bolzano: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 s.l.m. ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello - Ciardes. Da questo punto la linea di delimitazioe prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m. Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greco del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione e' costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino al km 163, punto di partenza della delimitazione. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonche' del riferimento al nome dei vitigni Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Pinot nero N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Lagrein N, Sylvaner verde B, Chardonnay B, Kerner B e Muller Thurgau B unitamene all'indicazione geografica "Valle Venosta". Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inoltrate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.