Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli
interessati e la  relativa  documentazione  allegata,  presentata  ai
sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha
espresso  parere  favorevole   al   riconoscimento   dell'indicazione
geografica "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Vinschgauer").
   Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito
si trascrive, e' quella  proposta  dagli  interessati  e  ricade  nel
territorio  dei  comuni  di  Parcines,  Naturno, Castelbello-Ciardes,
Laces e Silandro, tutti in provincia di Bolzano:
    partendo  dal  km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune
di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord  fino  a
quota  900  s.l.m.  ivi  piega  in direzione est seguendo la curva di
livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino  al
Castello di Juvale nel comune di Castelbello - Ciardes.
   Da questo punto la linea di delimitazioe prosegue in direzione est
fino al rio di Senales con il  quale  si  identifica  scendendo  fino
all'attraversamento  della  s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue
la statale fino al km 184 per piegare in direzione  nord  sino  quota
700 m.
   Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello
della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di  Parcines
nel greco del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a
raggiungere la s.s. dello Stelvio.
   La   delimitazione   meridionale   della  zona  di  produzione  e'
costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino  al
km  177  nell'abitato  di  Castelbello. Indi prosegue nel sottostante
greto del fiume Adige per salire al km 174  di  nuovo  sulla  statale
proseguendo  su  tale  fino  al  km  163,  punto  di  partenza  della
delimitazione.
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste comunica che ai
sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste  intese
ad  ottenere  l'autorizzazione  all'uso  delle indicazioni aggiuntive
bianco, rosso e rosato nonche' del riferimento al  nome  dei  vitigni
Schiava  gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Pinot nero N,
Pinot bianco  B,  Pinot  grigio  G,  Lagrein  N,  Sylvaner  verde  B,
Chardonnay  B,  Kerner B e Muller Thurgau B unitamene all'indicazione
geografica "Valle Venosta".
   Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno
essere inoltrate dagli interessati al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  produzione  agricola -
Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.