Con  decreto ministeriale 21 aprile 1989 la riscossione del carico
tributario di L. 148.751.998, dovuto dalla ditta  Cantagalli  Renato,
e'  stata  sospesa  ai  sensi  del  terzultimo comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data  del  decreto  stesso.
L'intendenza  di  finanza  di  Teramo nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata  ditta,  la  quale,
comunque,  dovra'  prestare  idonea  garanzia anche fidejussoria, per
l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.