IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  11,  17 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n.  72/462  relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali della specie  bovina  e
suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Vista  la  decisione  della  commissione  della Comunita' economica
europea n. 86/194/CEE del 9 aprile 1986;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   25  gennaio  1986  recante  le
condizioni  zoosanitarie  per  l'importazione  di  animali  e   carni
dall'Argentina;
  Vista  la  decisione della commissione CEE del 23 febbraio 1989, n.
89/179/CEE, relativa alle misure di protezione sanitaria  applicabili
all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina;
  Ritenuto   opportuno   prendere   atto   delle   mutate  condizioni
zoosanitarie dell'Argentina che hanno  determinato  l'adozione  della
decisione n. 89/179/CEE sopracitata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'importazione   di  carni  fresche  di  bovini,  ovini  e  caprini
dall'Argentina di cui all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986  e'
sospesa per le seguenti province:
   Chaco;
   Formosa.
  E'  altresi'  sospesa  l'importazione  di carni fresche ottenute da
carcasse  bovine,  ovine  e  caprine   disossate   in   impianti   di
sezionamento situati nelle province sopracitate.