IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Vista la decisione della commissione della Comunita' economica europea n. 86/194/CEE del 9 aprile 1986; Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 recante le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e carni dall'Argentina; Vista la decisione della commissione CEE del 23 febbraio 1989, n. 89/179/CEE, relativa alle misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina; Ritenuto opportuno prendere atto delle mutate condizioni zoosanitarie dell'Argentina che hanno determinato l'adozione della decisione n. 89/179/CEE sopracitata; Ordina: Art. 1. L'importazione di carni fresche di bovini, ovini e caprini dall'Argentina di cui all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 e' sospesa per le seguenti province: Chaco; Formosa. E' altresi' sospesa l'importazione di carni fresche ottenute da carcasse bovine, ovine e caprine disossate in impianti di sezionamento situati nelle province sopracitate.