Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Ai commissari di Governo Al presidente della giunta regionale della regione siciliana Al presidente della provincia autonoma di Trento Al presidente della provincia autonoma di Bolzano Al servizio centrale U.L.M.O. Al servizio centrale ispettorati del lavoro All'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro PREMESSA Nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988 e' stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 concernente la "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione". Il citato decreto, di modifica e di integrazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392 del 18 settembre 1987, e' stato emanato ai sensi del comma 4-quater dell'art. 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1988, n. 86. La complessita' delle innovazioni introdotte dal predetto articolo di legge e dal decreto attuativo nelle procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comporta la emanazione delle presenti direttive che, per la natura di peculiare autonomia del sistema di avviamento a selezione nel pubblico impiego, non appaiono suscettibili di interventi modificativi o integrativi da parte degli organi collegiali periferici. 1) Campo di applicazione. La individuazione dei destinatari attivi operata dall'art. 4, comma 4- bis, della legge n. 160/1988 risulta meglio precisata dalla sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego". L'espressione "le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni, le USL" usata dal predetto art. 4, comma 4-bis, deve essere intesa, infatti, come comprensiva di "le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali", cosi' come piu' chiaramente si esprime il comma primo dell'art. 7 della legge n. 554/1988. Quest'ultima disposizione, pertanto, e' da ritenersi confermativa, in maniera piu' puntuale, di quella dell'art. 4 succitato, atteso che essa ribadisce che per la costituzione di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato "limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni". Un ampliamento, inoltre, risulta effettuato dall'art. 4 della citata legge n. 554/1988. Il comma 3 di tale articolo, infatti, modifica il disposto del comma 4- bis dell'art. 4 della legge n. 160, dal momento che dispone l'applicabilita' all'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali della nuova procedura di assunzione, non ricomprendendo cosi' questi ultimi negli enti pubblici economici, che sono espressamente sottratti agli obblighi della normativa di cui trattasi. Restano esclusi dalla sfera di applicazione della normativa di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modifiche ed integrazioni, i restanti enti pubblici economici, il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto-legge n. 397 del 21 settembre 1987 convertito in legge n. 472 del 20 novembre 1987, il Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 35, per quanto riguarda l'assunzione del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi, le Forze armate ed i corpi militarmente ordinati, ai sensi del comma ottavo, art. 16, legge n. 56/1987. Le regioni a statuto ordinario, nella loro organizzazione interna ed in quella degli enti di loro emanazione, sono tenute all'applicazione, relativamente alle sole assunzioni a tempo indeterminato, della normativa di cui trattasi, in quanto recepita nei rispettivi ordinamenti, con normazione concorrente, atteso che in materia l'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, assume nei loro confronti "valore di principio e di indirizzo". I destinatari passivi delle disposizioni di cui trattasi sono i lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi, iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o in quelle di mobilita' e i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali per il collocamento in agricoltura che ne facciano espressa richiesta alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio in relazione alla residenza dell'interessato. Si richiama, inoltre, il contenuto dell'art. 4, comma 5, della legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto riguarda i soggetti sospesi dal lavoro fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione. Cio' premesso in generale, l'assoggettabilita' o meno alla normativa in argomento rientra nella autonoma ed esclusiva responsabilita' dell'amministrazione o dell'ente che formula la richiesta e, qualora si presentino casi di dubbia interpretazione, dovra' essere tempestivamente interessato il Dipartimento della funzione pubblica, tramite questo Ministero. Pertanto, le sezioni circoscrizionali per l'impiego evaderanno in ogni caso le richieste di avviamento a selezione, prescindendo da ogni valutazione circa la legittimita' ed il merito delle richieste medesime. 2) Requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. Restano fissati i requisiti illustrati al punto 3 della circolare n. 9895 in data 11 dicembre 1987 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1987, che, per completezza della trattazione, si riportano di seguito: a) cittadinanza italiana; b) idoneita' fisica all'impiego; c) godimento dei diritti politici; d) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; e) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non oltrepassato il quarantesimo anno di eta', salvo i casi di elevazione e di non applicazione del limite massimo di eta' previsti dalle norme e dagli ordinamenti vigenti. Relativamente al requisito dell'eta', le istruzioni ora richiamate devono essere aggiornate alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25. Va peraltro sottolineato che l'art. 1 della citata legge n. 25/1989, con riferimento alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, testualmente stabilisce che "...i l limite massimo di eta' non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta'". L'art. 3, invece, facendo riferimento ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico, ha stabilito che il limite massimo non puo' essere inferiore a 40 anni. Ne consegue che le sezioni circoscrizionali dovranno procedere alla iscrizione dei lavoratori che chiedono l'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 16, prescindendo dall'eta'. Sara' poi l'amministrazione competente che, presentando la richiesta di avviamento a selezione, dovra' specificare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, il limite massimo previsto dal proprio ordinamento, ritenendosi precluso da parte della sezione ogni sindacato relativo ai limiti di eta' indicati dall'ente assumente. Sono fatti salvi i diversi limiti di eta' previsti dalla precedente normativa in favore "dei lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione" (art. 4, comma 5, della legge 20 maggio 1988, n. 160). Si precisa, infine, che il beneficio del piu' elevato limite di eta' (45 anni) di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, previsto in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei soggetti equiparati, deve ritenersi applicabile a tutte le categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. Per l'eventuale fase transitoria concernente gli avviamenti a selezione relativi alla graduatoria consolidata al 31 dicembre 1987, devono necessariamente ritenersi inapplicabili i piu' elevati limiti di eta' previsti dalla citata legge n. 25/1989, in quanto la concessione dei benefici di cui trattasi e' posteriore alla validita' al 31 dicembre 1987 della graduatoria in corso. Ovviamente, i predetti aspiranti a selezione hanno pieno titolo all'inserimento nella graduatoria futura formata secondo i nuovi criteri fruendo, quindi, delle possibilita' di avviamento sulla base della graduatoria formulata al 31 dicembre 1989 e utilizzabile nell'anno successivo. E' opportuno precisare che, per effetto della nuova norma sui limiti di eta', i soggetti interessati, che alla data del 31 dicembre 1988 risultino iscritti nelle liste di collocamento oppure nelle liste di mobilita' e i lavoratori beneficiari della CIGS a zero ore senza rotazione e che intendano essere inseriti nella graduatoria per l'avviamento a selezione di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, devono presentare la relativa domanda e saranno inseriti nella graduatoria riferita al 31 dicembre 1989. La legge n. 160/1988 ha introdotto il requisito della professionalita', modificando radicalmente quanto contenuto nell'originario art. 16, laddove si faceva riferimento al solo titolo di studio. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, chiarendo il concetto di professionalita', ha previsto, all'art. 1, comma 2, la riconduzione, anche mediante equiparazione, della preparazione, della qualificazione e della specializzazione desumibili sia dalla qualifica, che dalla categoria o dal profilo professionale alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento. Ne consegue, ovviamente, che le amministrazioni richiedenti, nel formulare le richieste di avviamento a selezione, dovranno indicare le qualifiche del collocamento elencate nel prontuario delle qualifiche professionali in dotazione alle sezioni circoscrizionali (es.: impiegato d'ordine e non applicato; impiegato d'ordine e non collaboratore amministrativo). Le sezioni medesime presteranno agli enti la massima collaborazione al fine di consentire detta riconduzione. Come si rileva dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, sono escluse dall'applicazione della normativa in esame le qualifiche di alta specializzazione di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Occorre, in proposito, tener conto che siffatte specializzazioni, contenute nel decreto ministeriale 19 maggio 1973, devono essere ricondotte dalle amministrazioni e dagli enti assumenti alle qualifiche, categorie e profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti. Pertanto, la richiesta numerica di avviamento a selezione sara' effettuata dalle amministrazioni o enti interessati soltanto per quelle qualifiche o professionalita' diverse e comunque non equiparabili - sulla base di un esclusivo giudizio di equipollenza degli stessi soggetti pubblici - alle alte specializzazioni previste dal decreto ministeriale del 19 maggio 1973. Ovviamente, negli altri casi, saranno attivabili, per le assunzioni a tempo indeterminato, le ordinarie procedure concorsuali. Anche per quanto concerne l'indicazione della qualifica professionale risultante nella richiesta numerica dell'ente assumente, resta precluso ogni sindacato da parte della sezione ricevente che dovra', comunque, procedere all'evasione della stessa, secondo le direttive contenute nella presente circolare. L'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vigente prevede la dichiarazione del lavoratore alla sezione di iscrizione circa il possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'accertamento dell'effettivo possesso dei predetti requisiti da parte dell'amministrazione assumente. In attesa della distribuzione del nuovo modello C/ISCRIZIONE, contenente un apposito riquadro relativo alla suddetta dichiarazione, e' opportuno che le sezioni circoscrizionali integrino, per le nuove domande di inserimento nelle graduatorie, il modello in uso con espressa dichiarazione resa in tal senso dal lavoratore. Per i lavoratori gia' inseriti nelle graduatorie la predetta dichiarazione potra' essere effettuata dall'interessato in occasione dell'avviamento a selezione, oppure in sede di revisione periodica dello stato di disoccupazione. Le sezioni circoscrizionali valuteranno l'opportunita' di ricorrere ad altre forme di acquisizione della predetta dichiarazione, in relazione alle maggiori probabilita' di avviamento dei singoli lavoratori, derivanti dalla posizione in graduatoria posseduta. 3) Descrizioni nelle liste. Presupposto per l'ammissione alle procedure di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, e' l'iscrizione nelle liste del collocamento oppure nelle liste di mobilita'. I lavoratori che intendono partecipare agli avviamenti a selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al citato art. 16 devono compilare il modello C/ISCRIZIONE e contrassegnare l'apposita casella relativa alla normativa in argomento, riportata nel primo riquadro del frontespizio del citato modello C/ISCRIZIONE. I lavoratori stessi, qualora intendano essere avviati a selezione anche per rapporti a tempo parziale, di breve durata e a tempo determinato, pieno o parziale, devono dichiarare espressamente la loro disponibilita'; in mancanza di tale dichiarazione gli stessi non sono considerati disponibili, relativamente a tali avviamenti. Sul nuovo modello in corso di ristampa e' previsto un apposito quadro, contrassegnato 9-bis. La predetta domanda deve essere presentata personalmente dal lavoratore interessato alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio e' compreso il comune di residenza oppure spedita a mezzo raccomandata, senza avviso di ricevimento, con firma autenticata, ai sensi della normativa vigente. Considerata l'intervenuta unificazione dei modelli di iscrizione precedentemente in uso in un unico stampato denominato C/ISCRIZIONE, non e' piu' necessaria l'utilizzazione del registro iscrizione separato (C/4), istituito a suo tempo per le annotazioni relative agli aspiranti agli avviamenti a selezione. Pertanto, i nominativi dei soggetti che in sede di iscrizione chiedono anche l'applicazione dell'art. 16 citato saranno riportati sul registro C/4 ordinario, annotando a fianco le indicazioni relative all'art. 16. I nominativi dei lavoratori in mobilita' che, previa presentazione del modello C/ISCRIZIONE, chiedano di essere inseriti in graduatoria per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni in genere, verranno riportati sul registro C/4 ordinario annotando a margine la dicitura "MOB". Analoga annotazione va riportata sullo stesso registro C/4 per i lavoratori in CIGS a zero ore senza rotazione che, previa domanda, chiedono l'inserimento in graduatoria per l'avviamento a selezione. Sui modelli in uso (C/1, C/2, C/3) dovranno essere comunque riportate le indicazioni relative all'art. 16. Nell'attuale fase transitoria in cui non si e' ancora pienamente realizzata la rete informatica, in grado di trasmettere direttamente gli elementi relativi alla scelta della seconda circoscrizione, e' necessario che la Sezione di prima iscrizione invii sollecitamente alla seconda, con le modalita' ritenute piu' idonee, i dati essenziali relativi all'interessato per l'inserimento di questo nella graduatoria ed elencati al punto 4) della presente circolare. Fra tali dati e' da prevedere anche l'esplicita dichiarazione dell'interessato circa la propria disponibilita' ad essere avviato a lavori di breve durata, a tempo determinato e a tempo parziale nella seconda circoscrizione prescelta. In assenza di tale dichiarazione, i lavoratori suddetti non saranno considerati per tali avviamenti. Il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento e non inserito nella graduatoria ex art. 16, che trasferisca ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 56/1987 la propria iscrizione ad altra sezione circoscrizionale senza cambiare residenza, ove intenda, nella nuova sede di iscrizione presentare domanda per essere avviato a selezione presso enti e amministrazioni pubbliche deve farne domanda alla nuova circoscrizione, fornendo gli elementi previsti dai riquadri 1 e 9- bis del modello C/ISCRIZIONE. Nel caso che lo stesso intenda concorrere ad avviamenti a selezione presso una seconda circoscrizione, la scelta deve abbligatoriamente ricadere in quella in cui conserva la residenza. Le stesse modalita' si applicano anche nel caso in cui il lavoratore abbia gia' chiesto l'inserimento in graduatoria ex art. 16 nella circoscrizione di residenza. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto in due circoscrizioni ai sensi del secondo comma dell'art. 16, qualora trasferisca l'iscrizione ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 56/1987, il lavoratore medesimo verra' inserito, a domanda, nella graduatoria ex art. 16 della sezione presso la quale ha trasferito l'iscrizione, graduatoria riferita al 31 dicembre dell'anno nel quale e' avvenuto il trasferimento e da far valere nell'anno successivo. Il lavoratore stesso continuera' a conservare l'iscrizione nella graduatoria della circoscrizione di residenza, mentre verra' cancellato da quella della seconda circoscrizione alla scadenza del periodo di validita' della graduatoria riferita all'anno in cui il trasferimento e' avvenuto. In tal caso la sezione di residenza dovra' darne comunicazione anche alla seconda circoscrizione ai fini della cancellazione dalla graduatoria. I lavoratori che, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 16, secondo comma, della legge n. 56/1987, intendano chiedere l'inserimento nelle graduatorie di una delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della regione autonoma della Valle d'Aosta, devono essere informati della necessita' della conoscenza anche della lingua francese ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi in tale regione ai sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196. I destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e i soggetti di cui all'art. 6, quarto comma, e all'art. 21, quinto comma, della stessa legge, sono avviati alle prove selettive previste dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la loro posizione in graduatoria, unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento. Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni, tenute all'osservanza del citato art. 19, avanzino specifica richiesta relativa alla copertura dei posti da attribuire secondo la percentuale riservataria per rapporti a tempo indeterminato, la sezione circoscrizionale provvedera' a fornire l'elenco dei nominativi dei soggetti gia' iscritti ed in possesso delle qualifiche e delle specializzazioni conseguite durante il servizio di leva sempre per rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sulla base della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio rilasciati dagli organismi militari competenti, apportando le relative annotazioni nelle graduatorie di precedenza, cosi' come precisato dall'art. 3, comma 7, e art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. 4) Criteri per la formazione della graduatoria - Validita' e pubblicazione. Le graduatorie circoscrizionali e quelle integrate conterranno i seguenti elementi: 1) numero d'ordine; 2) cognome e nome; 3) data di nascita; 4) indicazione in codice qualifiche possedute (fino a tre); 5) anzianita' iscrizione (data e punteggio); 6) reddito (importo e punteggio); 7) persone a carico (numero e punteggio); 8) punteggio collocamento ordinario; 9) detrazione art. 16; 10) punteggio ex art. 16. La tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 fissa, per la formazione delle graduatorie, nuovi criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Tali criteri, che debbono ritenersi inderogabili ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, differiscono da quelli indicati nella circolare n. 74/1988 del 21 luglio 1988, unicamente per gli effetti derivanti dalla posizione lavorativa del coniuge. Il punteggio conseguito da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza e' diminuito di un coefficiente del 10%, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale. Per la individuazione dei tassi ufficiali di disoccupazione calcolati secondo quanto determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, si rinvia al contenuto del tabulato, predisposto dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro - trasmesso con plico separato - dal quale si rileva che i lavoratori iscritti presso le sezioni circoscrizionali contrassegnate con il doppio asterisco hanno titolo alla predetta detrazione di punteggio. Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Considerato che l'art. 16 della legge n. 56/1987 stabilisce che alle occasioni di lavoro previste dallo stesso articolo possono partecipare "gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti", tra i lavoratori sono da comprendere anche gli appartenenti alla seconda e terza classe delle predette liste (con esclusione di quelli previsti dal comma 5, punto c), dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988). Va peraltro rilevato che il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 56/1987 stabilisce che le classi indicate al comma 1 costituiscono ordine assoluto di precedenza nell'avviamento al lavoro. Pertanto, gli iscritti alla seconda classe saranno inseriti in graduatoria nel caso di esaurimento della graduatoria degli appartenenti alla prima classe, e gli iscritti alla terza classe ad eventuale esaurimento di quelli della seconda classe. In caso di esaurimento e di inesistenza di iscritti ai sensi del piu' volte citato art. 16, sono attivate le vigenti procedure in materia di reperimento della manodopera. In particolare, sara' attivata la ricerca nelle sezioni circoscrizionali attigue e, ove tale operazione dia risultati negativi, si potra' provvedere ad individuare i lavoratori inseriti nelle graduatorie del collocamento ordinario ed in possesso della qualifica richiesta, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria. Per quanto concerne l'elemento della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, i redditi complessivi lordi da lavoro e/o patrimoniali, percepiti dall'interessato nell'anno in corso, devono essere dichiarati al momento della presentazione dei modelli C/ISCRIZIONE; le variazioni di reddito che si verifichino successivamente in corso d'anno vanno segnalate alla sezione dallo stesso iscritto per gli adempimenti conseguenti. Le Sezioni circoscrizionali possono richiedere idonea documentazione a riscontro delle dichiarazioni rese e promuovere gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti. Le graduatorie per gli avviamenti a selezione hanno validita' annuale e il punteggio da attribuire o da rideterminare ai lavoratori a seguito di variazioni degli elementi costitutivi va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le graduatorie annuali devono essere pubblicate entro il 31 marzo di ciscun anno. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, fino al 31 marzo 1989 e comunque fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie, gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base delle graduatorie definite al 31 dicembre 1987. Tenuto conto dei nuovi limiti massimi di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi determinati dalla legge n. 25/1989, si fa riferimento alle indicazioni gia' fornite al punto 2) "Requisiti". Come sopra richiamato la graduatoria ha validita' per tutta la durata dell'anno successivo ed e' suscettibile di variazione immediata al verificarsi dell'occupazione dell'interessato, quando detto stato occupativo implichi la cancellazione dalla prima classe delle liste di collocamento ex art. 10, legge n. 56/1987 o da quelle agricole, ovvero dalle liste di mobilita' o per effetto della cessazione del trattamento di CIGS derivante dalla rioccupazione del lavoratore. La posizione in graduatoria ed il relativo punteggio sono immediatamente rideterminati anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o per periodi superiori ai quattro mesi del coniuge, secondo quanto stabilito nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in parola. Ai sensi della normativa vigente e al fine dell'esecutivita' delle graduatorie, e' necessario che le stesse vengano sottoposte all'approvazione della competente commissione circoscrizionale per l'impiego che potra' anche stabilire specifiche modalita' dirette ad assicurare la pubblicizzazione e, comunque, la piu' completa informazione dei lavoratori interessati. In ogni caso, la graduatoria stessa verra' pubblicata nei locali della sezione, per consentire agli interessati di prenderne visione ed eventualmente di proporre ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 20, legge n. 56/1987. 5) Pubblicita' delle richieste e dei bandi per l'effettuazione delle assunzioni. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 cui si fa rinvio prevedono le modalita' di pubblicazione delle richieste di avviamento a selezione e dei bandi di offerte di lavoro per le assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici interessati. Si fa presente, inoltre, che, ai fini di garantire la piu' completa informazione circa le predette occasioni di lavoro, le richieste devono essere esposte al pubblico nell'albo degli uffici competenti, fatta salva ogni ulteriore e piu' opportuna forma di pubblicizzazione, ritenuta idonea a livello locale. 6) Modalita' di assunzione nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e interregionale. Per quanto riguarda gli avviamenti a selezione per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, si rinvia all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 nel quale sono ampiamente disciplinate le modalita' e le procedure previste per detti avviamenti. In particolare, le sezioni circoscrizionali provvederanno, con la massima tempestivita', a documentare lo stato disoccupativo dell'interessato mediante il rilascio della prescritta certificazione o apponendo sulla domanda la relativa attestazione con la specificazione dell'anzianita' e della classe di iscrizione nelle liste, della qualifica posseduta, del numero di posizione in graduatoria ex art. 16 del relativo punteggio e delle eventuali annotazioni di rilievo (es. beneficiario art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958). 7) Avviamento a selezione a livello locale o periferico e procedura. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede le procedure da seguire per gli avviamenti a selezione presso gli enti locali e periferici. In particolare, la richiesta di avviamento deve contenere i seguenti elementi: a) denominazione dell'amministrazione dello Stato o dell'ente pubblico richiedente; b) sede di lavoro; c) numero delle unita' da avviare a selezione, che deve essere pari a quello dei posti da ricoprire; d) indicazione del titolo di studio; e) qualifica richiesta che deve corrispondere alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento; f) livello di inquadramento e retributivo; g) durata del rapporto di lavoro. Come gia' indicato al punto 2), si precisa che la qualifica che l'ente pubblico deve specificare nella richiesta deve corrispondere a quelle previste dalle normative vigenti ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento; in caso di mancata coincidenza, e' necessario che venga compiuta una analisi delle effettive mansioni da svolgere, al fine di individuare con certezza la qualifica riportata sul "Codice delle qualifiche professionali". Ove le richieste medesime risultino relative a qualifiche a scarso contenuto professionale, si potra' procedere ad avviare a selezione lavoratori iscritti con qualifiche di "operaio generico" oppure "manovale comune". Le richieste di avviamento a selezione a livello locale o periferico vanno evase entro dieci giorni dal loro ricevimento salvo diverse e motivate esigenze e nei casi previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato - ai sensi dell'art. 15 della legge n. 56/1987. Le richieste vanno protocollate ed evase in stretto ordine cronologico. La sezione trasmettera' all'amministrazione richiedente l'elenco nominativo, in stretto ordine di graduatoria, degli aventi diritto, dandone comunicazione scritta agli interessati, in numero corrispondente a quello indicato nelle richieste e apporra' sulla graduatoria della sezione, a fianco dei nominativi degli avviati, le annotazioni "avviato a selezione a tempo indeterminato" o "avviato a selezione a tempo determinato". L'elenco, debitamente sottoscritto dal responsabile della sezione, deve contenere i seguenti elementi: a) nome e cognome del lavoratore; b) luogo e data di nascita; c) indirizzo completo del lavoratore; d) qualifica di iscrizione; e) titolo di studio; f) punteggio complessivo di graduatoria. Copia del predetto elenco completato con l'indicazione dell'ente destinatario va esposta al pubblico fino alla comunicazione dell'esito della selezione che l'amministrazione e' tenuta a trasmettere immediatamente alla competente sezione circoscrizionale. In seguito alla comunicazione dell'esito della selezione, alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o accettato la nomina, si provvede con l'avviamento dei lavoratori disponibili secondo l'ordine di graduatoria. La sezione provvede alla cancellazione dalla graduatoria dei nominativi dei lavoratori dichiarati idonei e assunti a tempo indeterminato o per periodi superiori a quattro mesi nel corso dell'anno di riferimento; non sara' necessaria l'emissione di alcun nulla-osta, essendosi esaurita la procedura prevista dalla legge con la trasmissione dell'elenco di cui sopra. In caso di assunzione a tempo determinato, sulla graduatoria verra' apposta l'indicazione "occupato a tempo determinato fino al.......... ....". I lavoratori gia' avviati a selezione o occupati a tempo determinato non sono avviati a selezione per richieste successive di rapporti di lavoro a tempo determinato, salvo che la richiesta successiva non riguardi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori risultati non idonei conservano il punteggio di graduatoria e partecipano alle richieste di avviamento a selezione pervenute dopo la comunicazione dell'ente dell'esito della selezione. Cosi' come previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per le richieste di avviamento a selezione avanzate per rapporti di lavoro a tempo indeterminato da amministrazioni la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni della stessa provincia o della stessa regione, verra' adottata la seguente procedura: ogni sezione interessata nei limiti delle unita' richieste, trasmette all'ufficio provinciale o regionale, a seconda dei casi, l'elenco nominativo con tutti gli elementi sopraindicati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria in vigore nell'ambito circoscrizionale; l'ufficio regionale o provinciale predispone la prevista "graduatoria unica integrata", sulla base dei punteggi comunicati dalle singole sezioni interessate (ovviamente, a parita' di punteggio, ha diritto di precedenza il lavoratore piu' anziano di eta') e provvede a che la graduatoria stessa sia resa pubblica presso i propri locali e presso le sezioni interessate con l'indicazione dei lavoratori avviati a selezione, nel contempo trasmette all'amministrazione richiedente l'elenco nominativo degli aventi diritto alla selezione in numero corrispondente ai posti da ricoprire, dandone comunicazione agli interessati. Alla ricezione dell'elenco degli avviati a selezione predisposto dall'ufficio regionale o da quello provinciale, ogni sezione circoscrizionale provvedera' ad inserire sulla graduatoria di sezione, le annotazioni gia' sopra precisate. 8) Assunzioni a tempo determinato. La legge 20 maggio 1988, n. 160, ha introdotto, con l'art. 4, comma 4-ter, una innovazione, estendendo il campo di applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/87, anche alle assunzioni a tempo determinato. L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato ha fissato le procedure da seguire, distinguendo i casi relativi alla particolare natura delle attivita' svolte dagli enti e al carattere d'urgenza strettamente collegato alla necessita' di evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai beni pubblici o di pubblica utilita'. Per quanto riguarda la natura delle attivita' svolte, il comma 2 dell'art. 8 precisa che nei settori relativi ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, per imprevedibili e indilazionabili esigenze, si provvede con una procedura particolare, sia per i tempi tecnici di adempimento che per il numero dei lavoratori da avviare, purche' la richiesta da parte dell'ente sia collegata alla sostituzione di dipendenti occupati nei predetti servizi e temporaneamente assenti e i cui nominativi dovranno risultare nella richiesta stessa. Pertanto, in presenza dei suddetti elementi indicati nella richiesta delle amministrazioni, la sezione dovra' provvedere agli adempimenti al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, predisponendo l'elenco dei lavoratori da avviare a selezione, dando precedenza in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto a quelli residenti e iscritti nelle liste nel territorio della circoscrizione e che abbiano dichiarato la propria disponibilita' ad accettare rapporti di lavoro a tempo determinato e di breve durata. Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede, nei casi suddetti, l'avviamento a selezione di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire, al fine di consentire, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, la tempestiva selezione delle unita' necessarie. Il terzo comma del predetto art. 8 affida all'amministrazione richiedente l'onere di convocare telegraficamente i lavoratori interessati. Indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta dagli enti, nei casi in cui sussista la urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai beni pubblici o di pubblica utilita', tutte le amministrazioni e gli enti pubblici potranno procedere all'assunzione diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della sezione circoscrizionale. In tali casi, le amministrazioni devono tempestivamente comunicare l'avvenuta assunzione, motivandola e indicandone la durata, che non potra' superare i dieci giorni. Nei casi in cui la durata della prestazione lavorativa indicata nella comunicazione superi i dieci giorni, l'ente procedera' alla sospensione dei lavoratori assunti direttamente sostituendoli con lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base alla graduatoria e avviati a selezione dalla sezione circoscrizionale competente. Le precedenze nelle assunzioni per rapporti di lavoro a tempo determinato (a carattere stagionale), eventualmente previste dai singoli ordinamenti, sono da specificare nelle richieste a cura delle amministrazioni e degli enti, che indicheranno, inoltre, i nominativi dei lavoratori che hanno prestato effettiva attivita' con professionalita' identica presso lo stesso ente. I lavoratori interessati devono, comunque, risultare iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987. Nel caso che i lavoratori iscritti in possesso del titolo di precedenza siano in numero superiore a quello indicato nella richiesta di avviamento a selezione, si procedera' all'avviamento stesso nel rispetto della posizione di graduatoria di ciascuno degli aventi diritto. 9) Cancellazione dalla graduatoria e revoca della disponibilita'. La cancellazione dalla graduatoria puo' avvenire per tutti gli aspiranti all'avviamento a selezione per dichiarata o accertata perdita dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al pubblico impiego, intervenuta dopo la presentazione della domanda. Inoltre, la cancellazione dalla graduatoria per i soli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ordinario o di quelle agricole puo' avvenire per: a) assunzione, eccettuati casi di ininfluenza sull'occupazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 56/1987; b) mancata conferma dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 56/1987; c) ricorrenza dei casi previsti dall'art. 12 della legge n. 56/1987. Per gli iscritti alle liste di mobilita' la cancellazione dalla graduatoria vigente sara' effettuata nel momento in cui gli stessi ne vengano esclusi in via definitiva, a meno che i medesimi non transitino, senza soluzione di continuita', nella prima classe delle liste di collocamento ordinario o in quella agricola, senza perdita dell'anzianita' maturata. La cancellazione dei lavoratori in CIGS opera per effetto della cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario derivante dalla rioccupazione del lavoratore. Ove il lavoratore sia inserito anche nella graduatoria di una seconda sezione, la sezione che effettua la cancellazione deve darne tempestiva comunicazione all'altra per le conseguenti variazioni. L'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 prevede la revoca della disponibilita' gia' espressa dal lavoratore per l'accettazione di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione; in tali casi la sezione riterra' revocata la disponibilita' manifestata indipendentemente da eventuali motivi impeditivi, in considerazione dell'oggettiva rilevanza della mancata adesione al posto di lavoro offerto. 10) Ricorsi. Come espressamente previsto dall'art. 20, comma 2, della legge n. 56/1987, contro gli atti ed i provvedimenti "adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, ovvero dalla commissione circoscrizionale, e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego, entro il termine di dieci giorni", ferma restando la possibilita' di rettifica per gli errori materiali, anche su istanza dell'interessato. I ricorsi vanno redatti in carta legale e presentati alla commissione provinciale per l'impiego tramite la sezione competente, che, prima dell'inoltro, dovra' corredare gli stessi dei necessari elementi istruttori. Valgono, comunque, le procedure di cui al succitato art. 20 della legge n. 56/1987. Contro le graduatorie formulate in sede provinciale o regionale, considerato che esse costituiscono in sostanza una mera riproduzione dei punteggi gia' attribuiti in sede circoscrizionale, si ritiene che non sia ammissibile ricorso ex art. 20 della legge n. 56/1987 essendo, evidentemente, possibile tale gravame soltanto avverso le singole graduatorie circoscrizionali. Su di esse possono, bensi', essere effettuate rettifiche per errori materiali. Le presenti direttive si intendono integralmente sostitutive delle precedenti diramate in materia che sono, pertanto, abrogate. Considerata la complessita' delle modalita' e delle procedure previste per l'accesso ai pubblici impieghi, le istruzioni illustrate non possono certamente offrire soluzione a tutte le possibili problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione e quindi, le direttive emanate sono suscettibili di successive integrazioni sulla base della esperienza maturata in sede applicativa. In proposito e' quanto mai utile che gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con apposita nota esplicativa, segnalino a questo Ministero (Direzione generale impiego - Divisione II - Direzione generale affari generali e personale - Divisione I) le questioni piu' controverse e le relative ipotesi di soluzione. Le procedure di cui alla presente circolare sono applicabili anche nei territori della provincia autonoma di Trento e, con gli adattamenti richiesti dalle normative eccezionali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, in quella di Bolzano. Il Ministro: FORMICA