Alle societa' fiduciarie
                                  Alle societa' di revisione
                                  Alle societa' fiduciarie e di
                                  revisione
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Direzione generale degli  AA.C.C.
                                  e   delle   libere   professioni  -
                                  Ufficio VII
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  All'Assofiduciaria
                                  Alla Profidi
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Banca d'Italia
                                  Alla Commissione nazionale per le
                                  societa' e la borsa
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                  All'Associazione nazionale aziende
                                  ordinarie di credito
                                  All'Associazione societa' italiane
                                  per azioni
  Il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, stabilisce agli articoli 1
e 2 i documenti che le societa' fiduciarie (e di  revisione)  avranno
cura di allegare alle istanze dirette al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione
generale del commercio interno e dei  consumi  industriali  Divisione
VI, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
fiduciaria e di revisione, e, conseguentemente,  la  modifica  di  un
precedente  provvedimento di autorizzazione, a seguito di intervenute
variazioni, nella forma giuridica, nella sede legale,  nell'attivita'
esercitata.
  Al  fine  di  assicurare  uniformita'  di contenuto sostanziale dei
predetti documenti e di poter piu'  adeguatamente  valutare  in  sede
istruttoria  la  capacita'  di  poter effettuare l'amministrazione di
beni nell'interesse di terzi, sulla scorta dell'esperienza  acquisita
negli  ultimi  anni,  caratterizzati  da  un eccezionale sviluppo del
settore, si precisa quanto segue:
                               Titolo I
                            AUTORIZZAZIONI
  Al    fine   dell'ottenimento   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  le  societa'  fiduciarie  e  di  revisione   dovranno
presentare unitamente all'istanza prodotta in carta legale:
1. Atto costitutivo
  Tale documento dovra' essere presentato in copia autenticata.
2. Statuto
  Tale  documento  dovra'  essere  presentato  in  copia  autenticata
unitamente  al  certificato  della  cancelleria  dal  quale   risulti
l'iscrizione  della societa'; iscrizione che, se trattasi di societa'
di capitali, presuppone l'omologazione.
  2.1   Dall'oggetto   sociale,  dovra'  evincersi  che  la  societa'
fiduciaria non possa  effettuare  nel  proprio  interesse  operazioni
comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati.
  2.2  Nell'ipotesi  di  attivita'  svolta mediante sollecitazione al
pubblico risparmio al di fuori della sede  sociale  lo  statuto  deve
indicare  il  riferimento  all'articolo 1/18 della legge n. 216/74, e
successive modifiche e integrazioni.
  2.3 Dall'oggetto sociale, dovra' evincersi altresi' che la societa'
fiduciaria non possa effettuare operazioni nello interesse dei propri
fiducianti  con  societa'  collegate,  o  controllate  dalla societa'
fiduciaria, in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti.
 2.4  In  adesione  al  parere espresso dal Consiglio di Stato, terza
sezione in sede consultiva  del  15  dicembre  1987,  concernente  le
attivita' riservate dalle leggi vigenti alla competenza esclusiva dei
professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi della legge  23
novembre  1939,  n.  1815,  questo Ministero non potra' ulteriormente
consentire che gli statuti delle societa' fiduciarie e di  revisione,
nell'ambito  delle  proprie  attivita'  complementari  e  strumentali
prevedano l'effettuazione in via autonoma di attivita' di  consulenza
finanziaria,  di  studio,  ovvero  di  assistenza, ne' tantomeno tali
attivita' di consulenza - a  tutti  gli  effetti  inibite  -  possano
essere menzionate nella denominazione sociale.
 3. Ultimo bilancio regolarmente approvato
  Detto  documento andra' prodotto se trattasi di societa' fiduciaria
e di revisione non  recentemente  costituita  ovvero  costituita  con
oggetto sociale diverso.
  3.1  Al  bilancio,  con  l'indicazione  della  prova  dell'avvenuto
deposito nella cancelleria della sezione commerciale  del  tribunale,
la  societa'  fiduciaria  e/o  di revisione avra' cura di allegare le
relazioni degli amministratori e dei sindaci, ove previsti.
  3.2  Se trattasi di societa' costituita con oggetto sociale diverso
da quello fiduciario e/o di revisione  e  che  in  tale  ambito  "sia
risultata  attivita'"  si  avra'  cura  di  allegare  una  esauriente
relazione illustrativa di tale attivita'.
  3.3  Nell'eventualita'  di  societa'  fiduciaria  e/o  di revisione
all'uopo costituita, e' sufficiente  una  dichiarazione  negativa  di
redazione di bilanci.
4.  Dimostrazione  specifica degli scopi che la societa' si propone e
dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo  alla
sua organizzazione interna
  La  societa'  fiduciaria  e/o  di  revisione avra' cura di redigere
accurata relazione contenente, fra l'altro, la dimostrazione  che  la
sede  sociale  sia  a  sua  disposizione.  A  tal fine si richiede la
presentazione di un contratto dal  quale  si  evinca  il  titolo  del
possesso dei locali, debitamente registrato.
5.  Modulistica  per  l'assunzione  di  incarichi  di amministrazione
fiduciaria
  Le  clausole  del  mandato  di  amministrazione devono in ogni caso
prevedere:
    a) l'individuazione dei singoli beni consegnati alla societa';
    b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla societa';
    c) la possibilita' del fiduciante di modificare in ogni momento i
poteri conferiti e di revocarli, nonche' la possibilita' di impartire
in   ogni   momento   istruzioni   per  il  relativo  esercizio,  con
comunicazione scritta;
    d)  la  possibilita'  del  fiduciante di revocare in ogni momento
l'incarico alla societa' per tutti o parte dei beni e il dovere della
societa'  di  mettere  sollecitamente a disposizione del fiduciante i
beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi  e  le
esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;
    e)  l'obbligo  del fiduciante di anticipare alla societa' i mezzi
necessari per lo svolgimento degli incarichi,  e  la  facolta'  della
societa'  di  non  darvi  esecuzione  ove  i  mezzi  non  siano stati
tempestivamente messi a disposizione;
    f) il divieto per la societa' di cedere il contratto;
    g)  l'indicazione  del  compenso  spettante  alla  societa' o dei
criteri oggettivi in base ai quali  viene  determinato  in  relazione
alla natura dell'incarico; il contratto deve altresi' specificare gli
oneri e le spese che la societa' puo' addebitare al fiduciante;
    h) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i
valori mobiliari del fiduciante, in conformita' alle direttive  dallo
stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto;
    i)  l'individuazione  della  o delle aziende di credito presso le
quali  vengono  depositate  le  somme  ed  i  valori  mobiliari   dei
fiducianti;
    l)  l'individuazione  della  cadenza  con la quale la societa' e'
tenuta a rendere conto dell'attivita' al fiduciante;
    m)  che  la responsabilita' della fiduciaria e' regolamentata per
quanto concerne l'adempimento dell'obbligazione dall'art. 1218 codice
civile e per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 codice civile;
    n)  che  la  fiduciaria risponde altresi' dell'operato dei propri
ausiliari, di  cui  il  fiduciante  la  autorizza  ad  avvalersi  per
l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1228 e 2049 codice
civile, salvo che nel contratto di mandato le parti abbiano  indicato
il nominativo dell'ausiliario;
    o)   la   responsabilita'   della   societa'  fiduciaria  per  la
conformita' delle condizioni generali di mandato, di cui alle lettere
precedenti,  al  modello  depositato in originale presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di  istanza
di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria.
5.1   Modulistica   per   l'assunzione   di   incarichi  di  gestione
personalizzata di valori mobiliari
  Le  societa'  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge 23
novembre   1939,   n.   1966   possono   esercitare   attivita'    di
amministrazione di valori mobiliari per conto di clientela privata su
incarico  che  consenta  loro  discrezionalita'  nella  scelta  degli
investimenti.
  5.2  Quando  tale  attivita'  e' svolta mediante "sollecitazione al
pubblico risparmio" ai  sensi  dell'art.  18  legge  n.  216/74  come
modificato dall'art. 12 legge n. 77/83, la societa' fiduciaria dovra'
necessariamente ottenere l'archiviazione di un prospetto  informativo
presso l'archivio della CONSOB.
  5.3  Le  clausole  del  contratto  di gestione di beni per conto di
terzi devono in ogni caso prevedere:
     a)  l'indicazione  delle somme e dei valori mobiliari consegnati
alla societa'; per le somme  deve  essere  specificato  il  mezzo  di
versamento  utilizzato,  con  divieto del versamento in contanti o di
titoli al portatore, per i valori mobiliari deve essere  indicato  il
valore ad essi attribuito o i criteri per determinarlo;
    b)  l'attribuzione  espressa alla societa' del potere di disporre
delle somme e  dei  valori  mobiliari  per  operazioni  di  acquisto,
sottoscrizione,  permuta  ed  alienazione  di valori mobiliari a nome
della societa' e nell'interesse del fiduciante;
    c)  l'indicazione sufficientemente analitica, del tipo o dei tipi
di valori mobiliari, dei contratti nonche' dei  vincoli  contrattuali
che impegnino il patrimonio dei fiducianti, che devono essere oggetto
delle operazioni della societa' fiduciaria;
    d)  la  possibilita'  del fiduciante di impartire in ogni momento
istruzioni alla societa' e  di  variare  quelle  gia'  impartite  con
comunicazione  scritta  o  confermata  per iscritto e il dovere della
societa'  di  adeguarsi  alle  istruzioni  del  fiduciante   per   le
operazioni eventualmente in corso;
    e)  la  possibilita'  del fiduciante di revocare in ogni momento,
totalmente o parzialmente l'incarico alla societa', e il dovere della
societa'  di  mettere  sollecitamente a disposizione del fiduciante i
valori  mobiliari  e  le  somme  di  cui   egli   faceva   richiesta,
compatibilmente  con  i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni
eventualmente in corso;
    f) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i
valori mobiliari del fiduciante, in conformita' alle direttive  dallo
stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto;
    g)  l'obbligo  del fiduciante di anticipare alla societa' i mezzi
necessari per lo svolgimento di specifici incarichi,  e  la  facolta'
della  societa'  di  non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati
tempestivamente messi a disposizione;
    h)  l'indicazione  del  compenso  spettante  alla societa', o dei
criteri oggettivi in base ai quali viene  determinato;  in  relazione
alla  natura  dei  valori  mobiliari  oggetto  delle  operazioni,  il
contratto deve altresi' specificare gli  oneri  e  le  spese  che  la
societa' puo' addebitare al fiduciante;
    i)  i divieti e le indicazioni di cui all'art. 5, lettere i), l),
m), n) ed o).
6. Relazione analitica dell'attivita' svolta dalla societa' a partire
dalla sua costituzione
  La  societa'  fiduciaria  e/o di revisione redigera' tale relazione
nell'eventualita' di essere stata precedentemente attiva, sia con  il
medesimo sia con diverso oggetto sociale ovvero, non essendolo stato,
si produrra' una dichiarazione negativa di attivita'.
7. Documentazione relativa agli amministratori
  Le  societa' avranno cura di presentare certificati di cittadinanza
italiana salva la condizione di reciprocita' per cittadini  di  Paesi
aderenti   alla  Comunita'  economica  europea,  nonche'  certificati
autentici ed in carta legale di iscrizione  agli  albi  professionali
per  quegli  amministratori  la  cui  iscrizione e' richiesta a norma
dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
  7.1 A tal riguardo si ricorda che per i consigli di amministrazione
con  piu'  di  quattro  componenti,  almeno  due  di  essi   dovranno
dimostrare  l'iscrizione  all'albo  dei  dottori  commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  ovvero  al  ruolo  dei   revisori
ufficiali dei conti.
  7.2   Ove  i  consiglieri  di  amministrazione  fossero  in  numero
inferiore a cinque, uno almeno di essi dovra' appartenere  agli  albi
precedentemente  citati  ovvero  dovra'  essere iscritto al ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
  7.3   Si   precisa   che   nell'eventualita'  della  nomina  di  un
amministratore  unico,   il   requisito   dell'iscrizione   ad   albi
professionali  specifici  o  al  ruolo  revisori  ufficiali dei conti
dovra' sussistere in capo alla predetta persona.
8. Documentazione relativa al personale non d'ordine
  La  societa'  fiduciaria  e/o  di  revisione avra' cura di produrre
tutta  la  documentazione  per  l'iscrivibilita'  del  personale  non
d'ordine agli albi professionali e partitamente il relativo titolo di
studio in copia  autenticata  ed  in  carta  legale,  certificato  di
cittadinanza   italiana  in  carta  legale  ed  altresi'  certificato
generale del casellario giudiziale, in carta legale.
  8.1  Si  precisa  che  per  personale  non d'ordine si intende quel
personale dipendente che in base  alla  qualifica  ovvero  ai  poteri
conferitigli  e' in grado di impegnare la societa' nei rapporti con i
fiducianti e presso i terzi.
9. Capitale sociale
  La  societa'  fiduciaria  costituita  sotto  forma  di  societa' di
capitali dimostrera' che il capitale sociale e' interamente  versato,
quando tale circostanza non possa evincersi dall'atto costitutivo.
10. Deposito vincolato
  La  societa'  fiduciaria  costituita  sotto  forma  di  societa' di
capitali avra' una quota di capitale  sociale,  non  inferiore  a  L.
500.000  investita  in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e tali
titoli saranno costituiti in deposito vincolato presso un istituto di
credito per tutta la durata della societa'.
  10.1  La  societa'  fiduciaria  produrra'  una  attestazione emessa
dall'istituto di credito indicante il  deposito,  il  suo  ammontare,
nonche'  l'esplicitazione  del  vincolo  per  tutta  la  durata della
societa' medesima.
11. Collegio sindacale
  Si  ricorda  che  tutti  i  componenti il collegio sindacale devono
essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali.
  11.1  La  societa'  avra'  cura  di  produrre  per  tutti i sindaci
effettivi e supplenti i relativi certificati autentici  ed  in  carta
legale attestante l'iscrizione agli albi.
  Si  ricorda  che  per  almeno  due di essi dovra' essere dimostrata
l'iscrizione agli albi dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri
ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
12. Requisiti di onorabilita'
  Le   cariche,  comunque  denominate,  di  amministratore,  sindaco,
direttore generale o cariche che comportino esercizio di funzioni non
d'ordine non possono essere ricoperte da coloro che:
   1)   si   trovino  in  stato  di  interdizione  legale  ovvero  di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e delle imprese;
   2)  siano  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte  dalla
autorita' giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575  e
della legge 13 settembre 1982, n. 646;
   3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile:
     a)  a  pena  detentiva  per  uno  dei  reati  previsti nel regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
     b)  alla  reclusione  per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267;
     c)  alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
     d)  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
   4) abbiano rivestito alcuna di tali cariche in societa' fiduciarie
e/o di revisione alle quali  sia  stata  revocata  la  autorizzazione
all'esercizio  per  gravi  irregolarita' ovvero dichiarate insolventi
dall'autorita' giudiziaria.
  12.1  Questo  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di  disporre la
sospensione  dell'istruttoria,  in  sede   di   rilascio   di   nuove
autorizzazioni,  nel caso di rinvii a giudizio, ovvero di istruttorie
penali, relativi a reati di cui al precedente  punto  12-3),  lettere
a), b) e c), disposti nei confronti delle persone che abbiano assunto
cariche di cui al punto 12.
  12.2  Questo  Ministero si riserva altresi' la facolta' di disporre
la  sospensione  dell'istruttoria,  in  sede  di  rilascio  di  nuove
autorizzazioni, qualora le persone che abbiano assunto cariche di cui
al punto 12, risultino aver ricoperto alcune di tali  cariche  presso
societa'  fiduciarie  e  di  revisione  alle quali sia stata revocata
l'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'     per     gravi
irregolarita'.
  Qualora  nel  corso dell'attivita' di vigilanza sulle societa' gia'
autorizzate si accerti che nei confronti di alcuna delle persone  che
abbiano  assunto  cariche di cui al punto 12 sia stato emesso mandato
od ordine di cattura ovvero sia stato emesso  mandato  od  ordine  di
accompagnamento  o  di comparizione, per reati di cui al punto 12-3),
lettere a), b) e c), questo Ministero informera' la  societa'  stessa
affinche'  ponga  la  questione  all'ordine del giorno dell'organismo
deliberante della societa' per  l'adozione  delle  opportune  misure,
allorche'  non  sia stata, rispettivamente, gia' sostituita o sospesa
dalla societa' stessa.
13. Certificato iscrizione registro ditte C.C.I.A.A.
  La  societa'  fiduciaria  e/o  di  revisione avra' cura di produrre
certificato in bollo di iscrizione al registro ditte presso le camere
di commercio.
14. Requisiti della documentazione
  Tutti  i  certificati  e  le  attestazioni  prodotte dalle societa'
fiduciarie e/o di revisione devono essere di data non anteriore a tre
mesi ed in regola con le vigenti norme sul bollo.
  14.1  E'  fatta  salva  la  facolta' dell'inoltro di documentazione
sostitutiva ai sensi della legge 12 gennaio 1968, n. 15,  per  quanto
concerne:
   certificati   di   iscrizione  agli  albi  professionali  per  gli
amministratori ed i sindaci;
   titoli di studio per il personale non d'ordine;
   certificati di cittadinanza italiana.
                              Titolo II
                              VARIAZIONI
              MODIFICAZIONI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
  15.    Nel    caso   di   variazioni   relative   alla   struttura,
all'organizzazione sociale ed  all'assetto  societario,  le  societa'
fiduciarie  avranno  cura  di  comunicare  le  predette variazioni al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  del  commercio  interno e dei consumi industriali Divisione
VI,  nonche'  di  trasmettere  la   documentazione   comprovante   le
intervenute variazioni.
  15.1  In  particolare,  gli  amministratori,  fissata  la  data  di
convocazione   dell'assemblea   straordinaria,   ne    devono    dare
comunicazione   al   Ministero   vigilante,  indicando  le  modifiche
dell'atto costitutivo o dello statuto da deliberare o  trasmettendone
il testo, qualora sia stato definito.
  15.2  Le  proposte  di  variazione  sono  sottoposte  al regime del
silenzio-assenso ove  l'autorita'  vigilante  non  abbia  rilievi  da
formulare entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di cui
al precedente punto 15.1.
  15.3  Le societa' fiduciarie avranno, altresi', cura di trasmettere
entro trenta giorni dall'aver assunto  le  ulteriori  determinazioni,
ovvero   dal  giorno  in  cui  ha  effetto  l'atto  (omologazione  di
validita'), la documentazione comprovante le intervenute  variazioni,
ed in particolare:
   estratto  autenticato  del  libro  soci  ove  si  evinca l'attuale
compagine sociale, per le societa' di persone indicazione completa di
dati anagrafici dei nuovi nominativi;
   testo  autenticato  dal  legale  rappresentante della societa' del
verbale di assemblea con cui si nominano i nuovi  amministratori  e/o
sindaci  con  relativo  invio  della  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti come gia' specificato nel titolo I;
   testo  autenticato  notarile ed in regola con le vigenti normative
sul bollo del verbale di assemblea straordinaria con cui si  modifica
atto  costitutivo  e/o  statuto ed i patti sociali per le societa' di
persone.  Il  verbale  di  assemblea  straordinaria  deve   contenere
l'indicazione  del  deposito  presso  la  cancelleria  della  sezione
commerciale del tribunale competente per territorio;
   le  societa' fiduciarie e/o di revisione costituite sotto forma di
societa' di capitali avranno cura di trasmettere appena  disponibile,
l'atto omologato dal competente tribunale;
   testo autenticato del verbale di assemblea con cui si istituiscono
o si variano sedi amministrative, od in ogni caso operative,  filiali
o succursali;
   comunicazioni  di  variazioni  della  compagine  sociale  mediante
cessione di quote od azioni e susseguente ingresso di nuovi soci;
   comunicazione  di  variazione  degli  organi amministrativi e/o di
controllo con la nomina di nuovi amministratori e/o di nuovi sindaci;
   assunzione  di  personale non d'ordine corredato da documentazione
come gia' specificato nel titolo I;
   il  mandato  con  cui  si  incaricano  consulenti esterni od altre
strutture esterne  all'espletamento  di  operazioni  o  di  attivita'
proprie.
  15.4  Il provvedimento di autorizzazione emanato di concerto con il
Ministero  di  grazia  e  giustizia  contiene   l'indicazione   della
denominazione  o  ragione sociale quindi per le societa' di persone i
nominativi  del  socio  illimitatamente  responsabile,  l'indicazione
della sede legale, nonche' del genere di attivita' autorizzata.
  15.5  Le variazioni di detti elementi comporteranno la modifica del
provvedimento originario di autorizzazione e dunque l'adozione di  un
nuovo provvedimento.
  15.6  A  tale  fine le societa' fiduciarie e/o di revisione avranno
cura di produrre un'apposita istanza in carta  legale  corredata  dai
documenti che attestino le variazioni di cui al punto 15.4.
  15.7 Nell'eventualita' di variazione della denominazione sociale le
societa'  fiduciarie  e  di  revisione  avranno  cura  di  riprodurre
l'attestazione   dell'istituto   di   credito  relativa  al  deposito
vincolato e di rinnovare la documentazione  preesistente  recante  la
precedente denominazione.
                              Titolo III
                 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO FIDUCIARIO
  16.  Nello  svolgimento  dell'incarico  la  societa'  puo' compiere
esclusivamente gli  atti  espressamente  previsti  o  necessariamente
implicati  dalla  natura  o  dall'oggetto  dell'incarico, esercitando
esclusivamente i poteri conferiti dal fiduciante.
  16.1   Nello  svolgimento  dell'incarico  la  societa'  deve  agire
nell'interesse esclusivo del fiduciante e risponde secondo le  regole
del mandato oneroso.
  16.2 Dal rendiconto periodico dovuto ai fiducianti devono risultare
in modo analitico e specifico i  beni  e  le  somme  dei  fiducianti,
nonche'  le  loro  variazioni intervenute nel periodo di riferimento,
con indicazione della causa e della data.
  16.3  La  societa' fiduciaria non puo' emettere titoli, documenti o
certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.
  16.4  La societa' deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti
presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione
fiduciaria.
  16.5  Patti  tra  il  fiduciante  e  terzi  relativi  ai poteri del
fiduciante di cui all'art. 5, punto 3, lettere  d),  e)  ed  f),  non
contenuti  nel  contratto non sono opponibili alla societa' se non ad
essa  comunicati  per  iscritto,  e  quando  da  essa  per   iscritto
accettati.
17. Svolgimento dell'incarico di amministrazione di valori mobiliari
  La societa' svolge l'incarico esercitando il potere conferitole dal
fiduciante, risultante dal mandato; la  societa'  non  puo'  compiere
operazioni  per  importi  che  comunque  possono eccedere l'ammontare
complessivo dei valori del fiduciante.
  17.1  Nell'esercizio  dell'incarico  la  societa' non puo' compiere
alcuna operazione relativa  a  valori  mobiliari  propri,  nonche'  a
valori mobiliari:
    a)  di  propri  soci, o di societa' da essi controllate e ad essi
collegate;
    b) di societa', enti ed istituti che controllano o sono collegati
a societa' che partecipano alla societa' stessa;
    c)  di  societa',  enti  ed istituti dei cui organi di direzione,
amministrazione e controllo facciano parte, o  da  cui  dipendano,  i
propri amministratori;
    d)  di societa' comunque ad essa collegate e da essa controllate.
 17.2  Il  divieto  di cui all'articolo precedente a), b) e d) non si
applica ai valori mobiliari che il  fiduciante  abbia  analiticamente
indicato  per  iscritto; le operazioni di cui alla lettera c) possono
invece  essere  compiute  esclusivamente  su  espresso  incarico  del
fiduciante,   previamente   portato  a  conoscenza  delle  condizioni
contemplate nella lettera c) soprarichiamata.
  17.3  L'incarico  deve essere conferito per iscritto, distintamente
per ogni operazione per quanto  riguarda  i  titoli  non  quotati  ed
indicare  per  gli  altri  specificatamente i valori mobiliari cui si
riferisce,  e  il  relativo  prezzo,  o  i  criteri   oggettivi   per
determinarlo.
  17.4  La  societa'  deve  depositare  le disponibilita' liquide dei
fiducianti presso aziende di credito,  in  conti  rubricati  come  di
amministrazione fiduciaria; la compensazione di cui all'art. 1853 del
codice civile e' esclusa tra i saldi dei conti cosi'  rubricati  e  i
saldi  di  ogni altro conto intrattenuto dalla societa' con l'azienda
di credito.
  17.5  La societa' deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti
presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione
fiduciaria.
  17.6  La societa' non puo' in alcun modo promettere o far garantire
da terzi, il risultato utile della sua gestione.
  17.7  Il  fiduciante  non  puo'  obbligarsi ad effettuare ulteriori
versamenti  alla  societa',  se  non  in  concomitanza  di  specifici
incarichi  conferiti  alla  societa' successivamente alla stipula del
contratto.
  17.8  La  societa' fiduciaria non puo' emettere titoli, documenti o
certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.
18. Libri dell'attivita' fiduciaria e di revisione
  Le  societa'  fiduciarie  sono  tenute  a istituire, all'atto della
notifica del decreto di autorizzazione, un "Libro dei fiducianti" ove
vengano  annotate  le generalita' dei fiducianti stessi, con relativo
domicilio, le somme di denaro  o  i  valori  mobiliari  conferiti,  i
successivi  conferimenti,  gli eventuali rimborsi, le restituzioni di
valori mobiliari. Di detti valori andra' annotato il valore nominale,
in  caso di amministrazione c.d. "statica", o il valore di carico, in
caso di amministrazione  personalizzata  di  valori  mobiliari,  come
sopra  definita.  Tale  libro va vidimato inizialmente da un notaio o
presso l'ufficio del registro competente per territorio e bollato  in
ogni foglio.
  18.1   Esso   puo'   essere   tenuto  anche  mediante  elaborazione
elettronica dei dati, purche' il tabulato  adempia  gli  obblighi  di
vidimazione.
  18.2  L'aggiornamento del libro dei fiducianti puo' essere eseguito
secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  per  le scritture contabili (sessanta
giorni).
  18.3 Analogamente le societa' di revisione sono tenute a istituire,
all'atto della notifica del decreto, apposito "libro degli incarichi"
comprendente  i  nominativi  o  le regioni sociali dei clienti, e una
sommaria descrizione dei servizi offerti  (revisione,  organizzazione
contabile, certificazione del bilancio, ecc.).
  18.4  Le  societa'  con  doppia  autorizzazione  (fiduciaria  e  di
revisione) sono tenute all'istituzione di entrambi i libri.
                              Titolo IV
                              VIGILANZA
  19.  Ai  fini  di dare uniformita' al settore, si invitano tutte le
societa' fiduciarie, a voler adottare come scadenza di  esercizio  la
data del 31 dicembre, ossia il termine dell'anno solare.
  19.1  Devono  essere  trasmessi  insieme al bilancio annuale, entro
trenta giorni dall'approvazione di questo:
   allegati  previsti  dagli articoli 2429- bis e 2432 codice civile,
ove presenti;
   prospetto dettagliato delle poste di bilancio indicate nel modello
allegato, secondo i criteri di seguito specificati;
   copia  autentica  dell'ultimo estratto del libro dei soci relativa
all'ultima variazione;
   dichiarazione  attestante  la  consistenza  numerica del personale
(vedi tabella D) e le mansioni svolte.
  19.2  Le  societa'  fiduciarie,  nei  bilanci  trasmessi  a  questo
Ministero ai sensi dell'art. 3, comma primo,  del  regio  decreto  22
aprile  1940,  n. 531, sono tenute altresi' ad evidenziare, nei conti
d'ordine, la consistenza delle somme in amministrazione fiduciaria  e
in  gestione  personalizzata,  mediante l'uso di conti che contengano
opportuni riferimenti.
  19.3  I dati di bilancio verranno riassunti in una scheda contabile
da allegare al bilancio d'esercizio, secondo il modello allegato.
  19.4 Si precisa che l'espressione "valore contabile" fa riferimento
ai conti d'ordine inseriti nel bilancio  civilistico.  I  criteri  di
valutazione  seguiti  dagli amministratori andranno indicati in fondo
alla tabella C) o  su  apposito  allegato,  sottoscritto  dal  legale
rappresentante della societa'.
  19.5 Si precisa che nella colonna "amministrazione (statica)" della
tabella C andranno inseriti gli importi delle seguenti operazioni:
   intestazione fiduciaria;
   deposito e custodia di azioni;
   rappresentanza di azioni e/o obbligazioni;
   le  altre  operazioni  previste  dalla  legge 23 novembre 1939, n.
1966, che non comprendono un autonomo potere  di  disposizione  della
societa' fiduciaria sui beni del fiduciante.
  19.6 Si precisa altresi' che nella colonna "gestione personalizzata
(dinamica)" della suddetta tabella C vanno inseriti gli  importi  (al
valore  contabile)  dei  titoli  e  valori  la cui gestione sia stata
affidata dal fiduciante alla societa', con conferimento  di  autonomo
potere  di  disporre  dei  beni  del fiduciante stesso, nei limti del
mandato sottoscritto. Tale  dizione  comprende  le  attivita'  svolte
mediante    "sollecitazione   al   pubblico   risparmio"   ai   sensi
dell'articolo 18- ter della legge n. 216/74 come modificato dall'art.
12  della  legge  n. 77/83, ma non coincide necessariamente con essa,
comprendendo anche i capitali affidati alla  fiduciaria  con  mandato
esplicitamente    conferito   dal   fiduciante,   per   la   gestione
personalizzata di valori mobiliari.
 19.7  Va  precisato  che per l'attivita' di gestione personalizzata,
vanno indicati a parte, con prospetto allegato alla scheda contabile,
predisposto  dalla  societa'  stessa, i titoli (azioni, obbligazioni,
ecc.) emessi da societa' comunque avente con la  fiduciaria  uno  dei
rapporti  di  cui  all'art.  2,  comma 1›, del decreto-legge 5 giugno
1986, n. 233, convertito con la legge 1› agosto  1986,  n.  430,  con
esclusione del punto d).
  19.8 Vanno altresi' indicati nel medesimo prospetto i titoli emessi
da  una  societa'  o  piu'  societa'  aventi  tra  di  loro  rapporti
richiamati  al  precedente  punto  19.7,  qualora  in  essi sia stata
investita  una  percentuale  della  massa  fiduciaria   in   gestione
superiore al 30% del valore contabile di tali titoli.
  19.9  Di  detti  titoli deve essere indicato il numero, la societa'
emittente e il suo eventuale legame con la societa' fiduciaria, e  il
valore contabile con relativi criteri di determinazione.
  19.10   Va   inoltre   precisato  che  le  societa'  che  hanno  in
amministrazione o gestione (come sopra  definite)  fedi  patrimoniali
emesse  da  enti  di  gestione  fiduciaria o crediti di operazioni di
"leasing" o di "factoring", devono  specificare  nella  parte  finale
della  tabella C della scheda in oggetto gli importi delle operazioni
in corso.
                   Norme transitorie e di raccordo
  20.  Con  la  presente  circolare  vengono  abrogate le circolari 7
dicembre 1981, n. 2851/C e 14 gennaio 1983, n. 2936/C.
  20.1  L'adeguamento  dello statuto per l'eventuale espunzione delle
attivita' di consulenza e del richiamo nella denominazione sociale  a
locuzioni come "Studio"..., "Revisori associati"..., "Consulenti"...,
ecc., (punto 2.4) deve essere effettuato in  occasione  di  assemblea
straordinaria  piu'  prossima o entro un anno dalla diramazione della
presente circolare.
  20.2  Entro  lo  stesso lasso di tempo le societa' gia' autorizzate
avranno cura di dimostrare al Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato  di  aver  recepito  nella  propria  modulistica
contrattuale i principi di cui ai punti 5. e 5.1.
  20.3  Le disposizioni di cui alla presente circolare sono destinate
in  modo  particolare  alle  societa'  fiduciarie  ed  alle  societa'
fiduciarie e di revisione.
  Le  societa'  autorizzate  all'esercizio  della  sola  attivita' di
revisione ovvero che intendano richiedere l'autorizzazione  per  tale
sola attivita' conformeranno le loro istanze alle disposizioni stesse
in quanto compatibili.
  20.4  I  comportamenti difformi dalle disposizioni impartite con la
presente circolare saranno  valutate  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  2  della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del
regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA