Alle societa' fiduciarie Alle societa' di revisione Alle societa' fiduciarie e di revisione Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli AA.C.C. e delle libere professioni - Ufficio VII Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Assofiduciaria Alla Profidi e, per conoscenza: Alla Banca d'Italia Alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa All'Associazione bancaria italiana All'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito All'Associazione societa' italiane per azioni Il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, stabilisce agli articoli 1 e 2 i documenti che le societa' fiduciarie (e di revisione) avranno cura di allegare alle istanze dirette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali Divisione VI, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione, e, conseguentemente, la modifica di un precedente provvedimento di autorizzazione, a seguito di intervenute variazioni, nella forma giuridica, nella sede legale, nell'attivita' esercitata. Al fine di assicurare uniformita' di contenuto sostanziale dei predetti documenti e di poter piu' adeguatamente valutare in sede istruttoria la capacita' di poter effettuare l'amministrazione di beni nell'interesse di terzi, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, caratterizzati da un eccezionale sviluppo del settore, si precisa quanto segue: Titolo I AUTORIZZAZIONI Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' le societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare unitamente all'istanza prodotta in carta legale: 1. Atto costitutivo Tale documento dovra' essere presentato in copia autenticata. 2. Statuto Tale documento dovra' essere presentato in copia autenticata unitamente al certificato della cancelleria dal quale risulti l'iscrizione della societa'; iscrizione che, se trattasi di societa' di capitali, presuppone l'omologazione. 2.1 Dall'oggetto sociale, dovra' evincersi che la societa' fiduciaria non possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati. 2.2 Nell'ipotesi di attivita' svolta mediante sollecitazione al pubblico risparmio al di fuori della sede sociale lo statuto deve indicare il riferimento all'articolo 1/18 della legge n. 216/74, e successive modifiche e integrazioni. 2.3 Dall'oggetto sociale, dovra' evincersi altresi' che la societa' fiduciaria non possa effettuare operazioni nello interesse dei propri fiducianti con societa' collegate, o controllate dalla societa' fiduciaria, in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti. 2.4 In adesione al parere espresso dal Consiglio di Stato, terza sezione in sede consultiva del 15 dicembre 1987, concernente le attivita' riservate dalle leggi vigenti alla competenza esclusiva dei professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815, questo Ministero non potra' ulteriormente consentire che gli statuti delle societa' fiduciarie e di revisione, nell'ambito delle proprie attivita' complementari e strumentali prevedano l'effettuazione in via autonoma di attivita' di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, ne' tantomeno tali attivita' di consulenza - a tutti gli effetti inibite - possano essere menzionate nella denominazione sociale. 3. Ultimo bilancio regolarmente approvato Detto documento andra' prodotto se trattasi di societa' fiduciaria e di revisione non recentemente costituita ovvero costituita con oggetto sociale diverso. 3.1 Al bilancio, con l'indicazione della prova dell'avvenuto deposito nella cancelleria della sezione commerciale del tribunale, la societa' fiduciaria e/o di revisione avra' cura di allegare le relazioni degli amministratori e dei sindaci, ove previsti. 3.2 Se trattasi di societa' costituita con oggetto sociale diverso da quello fiduciario e/o di revisione e che in tale ambito "sia risultata attivita'" si avra' cura di allegare una esauriente relazione illustrativa di tale attivita'. 3.3 Nell'eventualita' di societa' fiduciaria e/o di revisione all'uopo costituita, e' sufficiente una dichiarazione negativa di redazione di bilanci. 4. Dimostrazione specifica degli scopi che la societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna La societa' fiduciaria e/o di revisione avra' cura di redigere accurata relazione contenente, fra l'altro, la dimostrazione che la sede sociale sia a sua disposizione. A tal fine si richiede la presentazione di un contratto dal quale si evinca il titolo del possesso dei locali, debitamente registrato. 5. Modulistica per l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria Le clausole del mandato di amministrazione devono in ogni caso prevedere: a) l'individuazione dei singoli beni consegnati alla societa'; b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla societa'; c) la possibilita' del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonche' la possibilita' di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta; d) la possibilita' del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla societa' per tutti o parte dei beni e il dovere della societa' di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso; e) l'obbligo del fiduciante di anticipare alla societa' i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi, e la facolta' della societa' di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione; f) il divieto per la societa' di cedere il contratto; g) l'indicazione del compenso spettante alla societa' o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato in relazione alla natura dell'incarico; il contratto deve altresi' specificare gli oneri e le spese che la societa' puo' addebitare al fiduciante; h) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i valori mobiliari del fiduciante, in conformita' alle direttive dallo stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto; i) l'individuazione della o delle aziende di credito presso le quali vengono depositate le somme ed i valori mobiliari dei fiducianti; l) l'individuazione della cadenza con la quale la societa' e' tenuta a rendere conto dell'attivita' al fiduciante; m) che la responsabilita' della fiduciaria e' regolamentata per quanto concerne l'adempimento dell'obbligazione dall'art. 1218 codice civile e per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 codice civile; n) che la fiduciaria risponde altresi' dell'operato dei propri ausiliari, di cui il fiduciante la autorizza ad avvalersi per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1228 e 2049 codice civile, salvo che nel contratto di mandato le parti abbiano indicato il nominativo dell'ausiliario; o) la responsabilita' della societa' fiduciaria per la conformita' delle condizioni generali di mandato, di cui alle lettere precedenti, al modello depositato in originale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria. 5.1 Modulistica per l'assunzione di incarichi di gestione personalizzata di valori mobiliari Le societa' autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 possono esercitare attivita' di amministrazione di valori mobiliari per conto di clientela privata su incarico che consenta loro discrezionalita' nella scelta degli investimenti. 5.2 Quando tale attivita' e' svolta mediante "sollecitazione al pubblico risparmio" ai sensi dell'art. 18 legge n. 216/74 come modificato dall'art. 12 legge n. 77/83, la societa' fiduciaria dovra' necessariamente ottenere l'archiviazione di un prospetto informativo presso l'archivio della CONSOB. 5.3 Le clausole del contratto di gestione di beni per conto di terzi devono in ogni caso prevedere: a) l'indicazione delle somme e dei valori mobiliari consegnati alla societa'; per le somme deve essere specificato il mezzo di versamento utilizzato, con divieto del versamento in contanti o di titoli al portatore, per i valori mobiliari deve essere indicato il valore ad essi attribuito o i criteri per determinarlo; b) l'attribuzione espressa alla societa' del potere di disporre delle somme e dei valori mobiliari per operazioni di acquisto, sottoscrizione, permuta ed alienazione di valori mobiliari a nome della societa' e nell'interesse del fiduciante; c) l'indicazione sufficientemente analitica, del tipo o dei tipi di valori mobiliari, dei contratti nonche' dei vincoli contrattuali che impegnino il patrimonio dei fiducianti, che devono essere oggetto delle operazioni della societa' fiduciaria; d) la possibilita' del fiduciante di impartire in ogni momento istruzioni alla societa' e di variare quelle gia' impartite con comunicazione scritta o confermata per iscritto e il dovere della societa' di adeguarsi alle istruzioni del fiduciante per le operazioni eventualmente in corso; e) la possibilita' del fiduciante di revocare in ogni momento, totalmente o parzialmente l'incarico alla societa', e il dovere della societa' di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i valori mobiliari e le somme di cui egli faceva richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso; f) l'esercizio del diritto di voto e gli altri diritti inerenti i valori mobiliari del fiduciante, in conformita' alle direttive dallo stesso impartite, conferite ogni volta per iscritto; g) l'obbligo del fiduciante di anticipare alla societa' i mezzi necessari per lo svolgimento di specifici incarichi, e la facolta' della societa' di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione; h) l'indicazione del compenso spettante alla societa', o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato; in relazione alla natura dei valori mobiliari oggetto delle operazioni, il contratto deve altresi' specificare gli oneri e le spese che la societa' puo' addebitare al fiduciante; i) i divieti e le indicazioni di cui all'art. 5, lettere i), l), m), n) ed o). 6. Relazione analitica dell'attivita' svolta dalla societa' a partire dalla sua costituzione La societa' fiduciaria e/o di revisione redigera' tale relazione nell'eventualita' di essere stata precedentemente attiva, sia con il medesimo sia con diverso oggetto sociale ovvero, non essendolo stato, si produrra' una dichiarazione negativa di attivita'. 7. Documentazione relativa agli amministratori Le societa' avranno cura di presentare certificati di cittadinanza italiana salva la condizione di reciprocita' per cittadini di Paesi aderenti alla Comunita' economica europea, nonche' certificati autentici ed in carta legale di iscrizione agli albi professionali per quegli amministratori la cui iscrizione e' richiesta a norma dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 7.1 A tal riguardo si ricorda che per i consigli di amministrazione con piu' di quattro componenti, almeno due di essi dovranno dimostrare l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 7.2 Ove i consiglieri di amministrazione fossero in numero inferiore a cinque, uno almeno di essi dovra' appartenere agli albi precedentemente citati ovvero dovra' essere iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 7.3 Si precisa che nell'eventualita' della nomina di un amministratore unico, il requisito dell'iscrizione ad albi professionali specifici o al ruolo revisori ufficiali dei conti dovra' sussistere in capo alla predetta persona. 8. Documentazione relativa al personale non d'ordine La societa' fiduciaria e/o di revisione avra' cura di produrre tutta la documentazione per l'iscrivibilita' del personale non d'ordine agli albi professionali e partitamente il relativo titolo di studio in copia autenticata ed in carta legale, certificato di cittadinanza italiana in carta legale ed altresi' certificato generale del casellario giudiziale, in carta legale. 8.1 Si precisa che per personale non d'ordine si intende quel personale dipendente che in base alla qualifica ovvero ai poteri conferitigli e' in grado di impegnare la societa' nei rapporti con i fiducianti e presso i terzi. 9. Capitale sociale La societa' fiduciaria costituita sotto forma di societa' di capitali dimostrera' che il capitale sociale e' interamente versato, quando tale circostanza non possa evincersi dall'atto costitutivo. 10. Deposito vincolato La societa' fiduciaria costituita sotto forma di societa' di capitali avra' una quota di capitale sociale, non inferiore a L. 500.000 investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e tali titoli saranno costituiti in deposito vincolato presso un istituto di credito per tutta la durata della societa'. 10.1 La societa' fiduciaria produrra' una attestazione emessa dall'istituto di credito indicante il deposito, il suo ammontare, nonche' l'esplicitazione del vincolo per tutta la durata della societa' medesima. 11. Collegio sindacale Si ricorda che tutti i componenti il collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali. 11.1 La societa' avra' cura di produrre per tutti i sindaci effettivi e supplenti i relativi certificati autentici ed in carta legale attestante l'iscrizione agli albi. Si ricorda che per almeno due di essi dovra' essere dimostrata l'iscrizione agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. 12. Requisiti di onorabilita' Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco, direttore generale o cariche che comportino esercizio di funzioni non d'ordine non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorita' giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 4) abbiano rivestito alcuna di tali cariche in societa' fiduciarie e/o di revisione alle quali sia stata revocata la autorizzazione all'esercizio per gravi irregolarita' ovvero dichiarate insolventi dall'autorita' giudiziaria. 12.1 Questo Ministero si riserva la facolta' di disporre la sospensione dell'istruttoria, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, nel caso di rinvii a giudizio, ovvero di istruttorie penali, relativi a reati di cui al precedente punto 12-3), lettere a), b) e c), disposti nei confronti delle persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12. 12.2 Questo Ministero si riserva altresi' la facolta' di disporre la sospensione dell'istruttoria, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, qualora le persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12, risultino aver ricoperto alcune di tali cariche presso societa' fiduciarie e di revisione alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per gravi irregolarita'. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza sulle societa' gia' autorizzate si accerti che nei confronti di alcuna delle persone che abbiano assunto cariche di cui al punto 12 sia stato emesso mandato od ordine di cattura ovvero sia stato emesso mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione, per reati di cui al punto 12-3), lettere a), b) e c), questo Ministero informera' la societa' stessa affinche' ponga la questione all'ordine del giorno dell'organismo deliberante della societa' per l'adozione delle opportune misure, allorche' non sia stata, rispettivamente, gia' sostituita o sospesa dalla societa' stessa. 13. Certificato iscrizione registro ditte C.C.I.A.A. La societa' fiduciaria e/o di revisione avra' cura di produrre certificato in bollo di iscrizione al registro ditte presso le camere di commercio. 14. Requisiti della documentazione Tutti i certificati e le attestazioni prodotte dalle societa' fiduciarie e/o di revisione devono essere di data non anteriore a tre mesi ed in regola con le vigenti norme sul bollo. 14.1 E' fatta salva la facolta' dell'inoltro di documentazione sostitutiva ai sensi della legge 12 gennaio 1968, n. 15, per quanto concerne: certificati di iscrizione agli albi professionali per gli amministratori ed i sindaci; titoli di studio per il personale non d'ordine; certificati di cittadinanza italiana. Titolo II VARIAZIONI MODIFICAZIONI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 15. Nel caso di variazioni relative alla struttura, all'organizzazione sociale ed all'assetto societario, le societa' fiduciarie avranno cura di comunicare le predette variazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali Divisione VI, nonche' di trasmettere la documentazione comprovante le intervenute variazioni. 15.1 In particolare, gli amministratori, fissata la data di convocazione dell'assemblea straordinaria, ne devono dare comunicazione al Ministero vigilante, indicando le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto da deliberare o trasmettendone il testo, qualora sia stato definito. 15.2 Le proposte di variazione sono sottoposte al regime del silenzio-assenso ove l'autorita' vigilante non abbia rilievi da formulare entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 15.1. 15.3 Le societa' fiduciarie avranno, altresi', cura di trasmettere entro trenta giorni dall'aver assunto le ulteriori determinazioni, ovvero dal giorno in cui ha effetto l'atto (omologazione di validita'), la documentazione comprovante le intervenute variazioni, ed in particolare: estratto autenticato del libro soci ove si evinca l'attuale compagine sociale, per le societa' di persone indicazione completa di dati anagrafici dei nuovi nominativi; testo autenticato dal legale rappresentante della societa' del verbale di assemblea con cui si nominano i nuovi amministratori e/o sindaci con relativo invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti come gia' specificato nel titolo I; testo autenticato notarile ed in regola con le vigenti normative sul bollo del verbale di assemblea straordinaria con cui si modifica atto costitutivo e/o statuto ed i patti sociali per le societa' di persone. Il verbale di assemblea straordinaria deve contenere l'indicazione del deposito presso la cancelleria della sezione commerciale del tribunale competente per territorio; le societa' fiduciarie e/o di revisione costituite sotto forma di societa' di capitali avranno cura di trasmettere appena disponibile, l'atto omologato dal competente tribunale; testo autenticato del verbale di assemblea con cui si istituiscono o si variano sedi amministrative, od in ogni caso operative, filiali o succursali; comunicazioni di variazioni della compagine sociale mediante cessione di quote od azioni e susseguente ingresso di nuovi soci; comunicazione di variazione degli organi amministrativi e/o di controllo con la nomina di nuovi amministratori e/o di nuovi sindaci; assunzione di personale non d'ordine corredato da documentazione come gia' specificato nel titolo I; il mandato con cui si incaricano consulenti esterni od altre strutture esterne all'espletamento di operazioni o di attivita' proprie. 15.4 Il provvedimento di autorizzazione emanato di concerto con il Ministero di grazia e giustizia contiene l'indicazione della denominazione o ragione sociale quindi per le societa' di persone i nominativi del socio illimitatamente responsabile, l'indicazione della sede legale, nonche' del genere di attivita' autorizzata. 15.5 Le variazioni di detti elementi comporteranno la modifica del provvedimento originario di autorizzazione e dunque l'adozione di un nuovo provvedimento. 15.6 A tale fine le societa' fiduciarie e/o di revisione avranno cura di produrre un'apposita istanza in carta legale corredata dai documenti che attestino le variazioni di cui al punto 15.4. 15.7 Nell'eventualita' di variazione della denominazione sociale le societa' fiduciarie e di revisione avranno cura di riprodurre l'attestazione dell'istituto di credito relativa al deposito vincolato e di rinnovare la documentazione preesistente recante la precedente denominazione. Titolo III SVOLGIMENTO DELL'INCARICO FIDUCIARIO 16. Nello svolgimento dell'incarico la societa' puo' compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti o necessariamente implicati dalla natura o dall'oggetto dell'incarico, esercitando esclusivamente i poteri conferiti dal fiduciante. 16.1 Nello svolgimento dell'incarico la societa' deve agire nell'interesse esclusivo del fiduciante e risponde secondo le regole del mandato oneroso. 16.2 Dal rendiconto periodico dovuto ai fiducianti devono risultare in modo analitico e specifico i beni e le somme dei fiducianti, nonche' le loro variazioni intervenute nel periodo di riferimento, con indicazione della causa e della data. 16.3 La societa' fiduciaria non puo' emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti. 16.4 La societa' deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria. 16.5 Patti tra il fiduciante e terzi relativi ai poteri del fiduciante di cui all'art. 5, punto 3, lettere d), e) ed f), non contenuti nel contratto non sono opponibili alla societa' se non ad essa comunicati per iscritto, e quando da essa per iscritto accettati. 17. Svolgimento dell'incarico di amministrazione di valori mobiliari La societa' svolge l'incarico esercitando il potere conferitole dal fiduciante, risultante dal mandato; la societa' non puo' compiere operazioni per importi che comunque possono eccedere l'ammontare complessivo dei valori del fiduciante. 17.1 Nell'esercizio dell'incarico la societa' non puo' compiere alcuna operazione relativa a valori mobiliari propri, nonche' a valori mobiliari: a) di propri soci, o di societa' da essi controllate e ad essi collegate; b) di societa', enti ed istituti che controllano o sono collegati a societa' che partecipano alla societa' stessa; c) di societa', enti ed istituti dei cui organi di direzione, amministrazione e controllo facciano parte, o da cui dipendano, i propri amministratori; d) di societa' comunque ad essa collegate e da essa controllate. 17.2 Il divieto di cui all'articolo precedente a), b) e d) non si applica ai valori mobiliari che il fiduciante abbia analiticamente indicato per iscritto; le operazioni di cui alla lettera c) possono invece essere compiute esclusivamente su espresso incarico del fiduciante, previamente portato a conoscenza delle condizioni contemplate nella lettera c) soprarichiamata. 17.3 L'incarico deve essere conferito per iscritto, distintamente per ogni operazione per quanto riguarda i titoli non quotati ed indicare per gli altri specificatamente i valori mobiliari cui si riferisce, e il relativo prezzo, o i criteri oggettivi per determinarlo. 17.4 La societa' deve depositare le disponibilita' liquide dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria; la compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile e' esclusa tra i saldi dei conti cosi' rubricati e i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla societa' con l'azienda di credito. 17.5 La societa' deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria. 17.6 La societa' non puo' in alcun modo promettere o far garantire da terzi, il risultato utile della sua gestione. 17.7 Il fiduciante non puo' obbligarsi ad effettuare ulteriori versamenti alla societa', se non in concomitanza di specifici incarichi conferiti alla societa' successivamente alla stipula del contratto. 17.8 La societa' fiduciaria non puo' emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti. 18. Libri dell'attivita' fiduciaria e di revisione Le societa' fiduciarie sono tenute a istituire, all'atto della notifica del decreto di autorizzazione, un "Libro dei fiducianti" ove vengano annotate le generalita' dei fiducianti stessi, con relativo domicilio, le somme di denaro o i valori mobiliari conferiti, i successivi conferimenti, gli eventuali rimborsi, le restituzioni di valori mobiliari. Di detti valori andra' annotato il valore nominale, in caso di amministrazione c.d. "statica", o il valore di carico, in caso di amministrazione personalizzata di valori mobiliari, come sopra definita. Tale libro va vidimato inizialmente da un notaio o presso l'ufficio del registro competente per territorio e bollato in ogni foglio. 18.1 Esso puo' essere tenuto anche mediante elaborazione elettronica dei dati, purche' il tabulato adempia gli obblighi di vidimazione. 18.2 L'aggiornamento del libro dei fiducianti puo' essere eseguito secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le scritture contabili (sessanta giorni). 18.3 Analogamente le societa' di revisione sono tenute a istituire, all'atto della notifica del decreto, apposito "libro degli incarichi" comprendente i nominativi o le regioni sociali dei clienti, e una sommaria descrizione dei servizi offerti (revisione, organizzazione contabile, certificazione del bilancio, ecc.). 18.4 Le societa' con doppia autorizzazione (fiduciaria e di revisione) sono tenute all'istituzione di entrambi i libri. Titolo IV VIGILANZA 19. Ai fini di dare uniformita' al settore, si invitano tutte le societa' fiduciarie, a voler adottare come scadenza di esercizio la data del 31 dicembre, ossia il termine dell'anno solare. 19.1 Devono essere trasmessi insieme al bilancio annuale, entro trenta giorni dall'approvazione di questo: allegati previsti dagli articoli 2429- bis e 2432 codice civile, ove presenti; prospetto dettagliato delle poste di bilancio indicate nel modello allegato, secondo i criteri di seguito specificati; copia autentica dell'ultimo estratto del libro dei soci relativa all'ultima variazione; dichiarazione attestante la consistenza numerica del personale (vedi tabella D) e le mansioni svolte. 19.2 Le societa' fiduciarie, nei bilanci trasmessi a questo Ministero ai sensi dell'art. 3, comma primo, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, sono tenute altresi' ad evidenziare, nei conti d'ordine, la consistenza delle somme in amministrazione fiduciaria e in gestione personalizzata, mediante l'uso di conti che contengano opportuni riferimenti. 19.3 I dati di bilancio verranno riassunti in una scheda contabile da allegare al bilancio d'esercizio, secondo il modello allegato. 19.4 Si precisa che l'espressione "valore contabile" fa riferimento ai conti d'ordine inseriti nel bilancio civilistico. I criteri di valutazione seguiti dagli amministratori andranno indicati in fondo alla tabella C) o su apposito allegato, sottoscritto dal legale rappresentante della societa'. 19.5 Si precisa che nella colonna "amministrazione (statica)" della tabella C andranno inseriti gli importi delle seguenti operazioni: intestazione fiduciaria; deposito e custodia di azioni; rappresentanza di azioni e/o obbligazioni; le altre operazioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che non comprendono un autonomo potere di disposizione della societa' fiduciaria sui beni del fiduciante. 19.6 Si precisa altresi' che nella colonna "gestione personalizzata (dinamica)" della suddetta tabella C vanno inseriti gli importi (al valore contabile) dei titoli e valori la cui gestione sia stata affidata dal fiduciante alla societa', con conferimento di autonomo potere di disporre dei beni del fiduciante stesso, nei limti del mandato sottoscritto. Tale dizione comprende le attivita' svolte mediante "sollecitazione al pubblico risparmio" ai sensi dell'articolo 18- ter della legge n. 216/74 come modificato dall'art. 12 della legge n. 77/83, ma non coincide necessariamente con essa, comprendendo anche i capitali affidati alla fiduciaria con mandato esplicitamente conferito dal fiduciante, per la gestione personalizzata di valori mobiliari. 19.7 Va precisato che per l'attivita' di gestione personalizzata, vanno indicati a parte, con prospetto allegato alla scheda contabile, predisposto dalla societa' stessa, i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) emessi da societa' comunque avente con la fiduciaria uno dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, con esclusione del punto d). 19.8 Vanno altresi' indicati nel medesimo prospetto i titoli emessi da una societa' o piu' societa' aventi tra di loro rapporti richiamati al precedente punto 19.7, qualora in essi sia stata investita una percentuale della massa fiduciaria in gestione superiore al 30% del valore contabile di tali titoli. 19.9 Di detti titoli deve essere indicato il numero, la societa' emittente e il suo eventuale legame con la societa' fiduciaria, e il valore contabile con relativi criteri di determinazione. 19.10 Va inoltre precisato che le societa' che hanno in amministrazione o gestione (come sopra definite) fedi patrimoniali emesse da enti di gestione fiduciaria o crediti di operazioni di "leasing" o di "factoring", devono specificare nella parte finale della tabella C della scheda in oggetto gli importi delle operazioni in corso. Norme transitorie e di raccordo 20. Con la presente circolare vengono abrogate le circolari 7 dicembre 1981, n. 2851/C e 14 gennaio 1983, n. 2936/C. 20.1 L'adeguamento dello statuto per l'eventuale espunzione delle attivita' di consulenza e del richiamo nella denominazione sociale a locuzioni come "Studio"..., "Revisori associati"..., "Consulenti"..., ecc., (punto 2.4) deve essere effettuato in occasione di assemblea straordinaria piu' prossima o entro un anno dalla diramazione della presente circolare. 20.2 Entro lo stesso lasso di tempo le societa' gia' autorizzate avranno cura di dimostrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di aver recepito nella propria modulistica contrattuale i principi di cui ai punti 5. e 5.1. 20.3 Le disposizioni di cui alla presente circolare sono destinate in modo particolare alle societa' fiduciarie ed alle societa' fiduciarie e di revisione. Le societa' autorizzate all'esercizio della sola attivita' di revisione ovvero che intendano richiedere l'autorizzazione per tale sola attivita' conformeranno le loro istanze alle disposizioni stesse in quanto compatibili. 20.4 I comportamenti difformi dalle disposizioni impartite con la presente circolare saranno valutate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. Il Ministro: BATTAGLIA