IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983,  n. 844, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Brescia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  43  e'  modificato nel senso che all'elenco delle scuole di
specializzazione  e'  aggiunta  la  scuola  di  specializzazione   in
psichiatria.