IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista la propria ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale sono state dettate norme per l'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela; Visto il telex n. 6488/039/7 EMER, datato 9 dicembre 1988, con cui, a seguito di apposita riunione Emercom in data 8 dicembre 1988, veniva richiesto all'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo l'invio nelle zone sinistrate dell'Armenia di venti uomini, tre unita' cinofile e tre autovetture fuoristrada; Vista la nota dell'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo contenente l'elenco delle attrezzature dei presidi sanitari ed ospedalieri e dei viveri portati in Armenia e lasciati in loco, per un ammontare di L. 33.074.130; Vista la nota n. 780/039/7 VOL del 16 febbraio 1989, con la quale il competente servizio chiede il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione protezione volontaria civile per il medesimo importo di L. 33.074.130; Ritenuta l'opportunita' di estendere all'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo, per l'opera prestata in soccorso della popolazione armena, i benefici di cui all'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, relativi al mantenimento del trattamento retributivo, economico e previdenziale per le giornate di effettivo impiego prestate nell'opera di volontariato di cui alla presente ordinanza; Ravvisata la necessita' di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla predetta Associazione protezione volontaria civile, nell'espletamento dell'opera di soccorso alle popolazioni armene; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzato, a carico del Fondo per la protezione civile, il rimborso di L. 33.074.130 per spese relative ad attrezzature, presidi sanitari ed ospedalieri messi a disposizione delle popolazioni armene dall'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo.