IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  l'art.  1,  comma  5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1675/FPC  del  30  marzo  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,  con  la
quale  sono  state  dettate  norme  per l'attuazione dell'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  1984, n. 363, in materia di volontariato di
protezione civile e misure volte alla sua tutela;
  Visto il telex n. 6488/039/7 EMER, datato 9 dicembre 1988, con cui,
a seguito di apposita riunione  Emercom  in  data  8  dicembre  1988,
veniva  richiesto  all'Associazione  protezione  volontaria civile di
Alzano Lombardo l'invio nelle zone sinistrate dell'Armenia  di  venti
uomini, tre unita' cinofile e tre autovetture fuoristrada;
  Vista  la  nota  dell'Associazione  protezione volontaria civile di
Alzano Lombardo contenente l'elenco delle  attrezzature  dei  presidi
sanitari ed ospedalieri e dei viveri portati in Armenia e lasciati in
loco, per un ammontare di L. 33.074.130;
  Vista  la  nota n. 780/039/7 VOL del 16 febbraio 1989, con la quale
il competente servizio  chiede  il  rimborso  delle  spese  sostenute
dall'Associazione   protezione  volontaria  civile  per  il  medesimo
importo di L. 33.074.130;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  estendere all'Associazione protezione
volontaria  civile  di  Alzano  Lombardo,  per  l'opera  prestata  in
soccorso  della  popolazione  armena,  i  benefici di cui all'art. 11
della legge 24 luglio 1984, n.  363,  relativi  al  mantenimento  del
trattamento retributivo, economico e previdenziale per le giornate di
effettivo impiego prestate nell'opera di  volontariato  di  cui  alla
presente ordinanza;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  al  rimborso delle spese
sostenute dalla predetta Associazione protezione  volontaria  civile,
nell'espletamento dell'opera di soccorso alle popolazioni armene;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  autorizzato,  a  carico  del Fondo per la protezione civile, il
rimborso di L. 33.074.130 per spese relative ad attrezzature, presidi
sanitari ed ospedalieri messi a disposizione delle popolazioni armene
dall'Associazione protezione volontaria civile di Alzano Lombardo.