IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, n. 490, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1987 con i quali sono state apportate modifiche allo statuto dell'Universita' cattolica di Milano; Veduta la nota del rettore dell'Universita' anzidetta con la quale si chiede di riesaminare le proposte di riordinamento delle scuole di specializzazione per le quali era stato ridotto il numero dei posti; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' modificato nel senso che il numero dei posti e' determinato in diciotto per ciascun anno di corso, per un totale di settantadue specializzandi.